Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
sul ricorso n. 9159/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, Pec: EMAIL, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO c/o Chiomenti studio legale;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.5279/9/2015 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, depositata l’8 /10/2015;
Udita la relazione della causa svolta in data 13/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 5279/9/2015 depositata l’8/10/2015 riuniva e accoglieva gli appelli propost i dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma nn. 11641, 11636, 11629/45/2014, le quali accoglievano i ricorsi introduttivi proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante e socio di maggioranza.
Le riprese traevano origine da attività ispettiva, accessi domiciliari ed accertamenti bancari da cui emergevano operazioni ‘ extra conto ‘ sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’archivio unico informatico degli intermediari bancari. Sulla scorta di tali elementi probatori, trasfusi nel PVC, veniva così accertata in capo alla società la sussistenza di ricavi non dichiarati per le annualità 2004-2006. L ‘RAGIONE_SOCIALE notificava quindi alla società tre avvisi di accertamento per maggiori IRES-IRAP-IVA ed accessori: con riferimento all’annualità 2004 l’ avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, anto all’annualità 2005 l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e, con riferimento all’annualità 2006 , l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO).
Dal momento che la società veniva identificata quale società a ristretta base sociale, l’Amministrazione successivamente imputava ai soci pro quota il maggior reddito accertato alla stessa, provvedendo a
rettificare anche la posizione di NOME COGNOME quale socio al 90% della RAGIONE_SOCIALE . Per l’effetto, nei confronti del COGNOME venivano notificati gli avvisi di accertamento parziale nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per maggiore IRPEF e accessori con riferimento alle predette annualità.
Con tre sentenze parallele di contenuto omogeneo, il giudice di prime cure, riunita per ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre annualità oggetto di accertamento la coppia costituita dal ricorso proposto dalla società e da quello del socio, ritenevano illegittimo l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE sia quanto all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE operazioni extra conto antecedenti al 10 gennaio 2006, sia quanto all’utilizzo dei dati ai fini degli accertamenti presuntivi e annullavano le riprese.
Il giudice d’appello riuniva gli appelli proposti dall’Amministrazione finanziaria e li accoglieva. Nel dettaglio, con riguardo alla legittimità RAGIONE_SOCIALE modalità di accertamento RAGIONE_SOCIALE operazioni extra conto, la CTR operava la seguente distinzione: « in relazione ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2006 l’Ufficio, al fine di svolgere le indicate indagini finanziarie, in forza dell’art. 2 comma 14-ter d.l. 203/2005 poteva acquisire ed utilizzare solo le informazioni relative ad operazioni che superassero il limite quantitativo di euro 12.500,00. Viceversa, per le operazioni successive al 10 gennaio 2006 si prescinde da ogni limite quantitativo ».
5.1. Quale ulteriore conseguenza, quanto alle annualità 2004 e 2005 oggetto di ripresa, la CTR stabiliva che: « non può condividersi il convincimento espresso dal primo giudice (…) va al contrario affermato che i recuperi a tassazione sono validamente fondati anche su informazioni e dati relativi ad operazioni finanziarie di valore superiore ad euro 12.500,00, che come tali potevano essere legittimamente acquisite dall’Ufficio ». Così il giudice concludeva che « ferma la legittimità degli accertamenti in esame, ma avendo l’Ufficio preso in
considerazione anche le informazioni per le operazioni finanziarie inferiori al limite sopra ricordato, l’Ufficio stesso dovrà rideterminare la pretesa impositiva stralciando le operazioni finanziarie di importo inferiore ad euro 12.500,00 » e, una volta rideterminata la pretesa impositiva nei confronti della società, quanto alla persona fisica « dovrà essere riconsiderata anche la pretesa impositiva rivolta al socio (…) che deteneva il 90% della componente azionaria ».
5.2. Con riferimento all’annualità 2006, oggetto della sentenza CTP n. 11629/45/2014 , il giudice d’appello così decideva: « l’appello dell’Ufficio merita integrale accoglimento » potendo l’Ufficio, dal 10 gennaio 2006 « acquisire ogni informazione sulle operazioni finanziarie, a prescindere dal loro singolo valore ».
I contribuenti ricorrono per cassazione per sette motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo parte ricorrente ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -deduce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo , ai sensi dell’alt 156 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per non corrispondenza tra parte motiva e dispositivo.
Con il secondo motivo i ricorrenti -ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto che « gli appelli proposti dall’Ufficio, della cui ammissibilità non è dato dubitare, meritano accoglimento sia pure con diversità di presupposti e di effetti », mentre l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe assolto l’onere di specificare i motivi di appello, i quali avrebbero dovuto essere considerati inammissibili.
Il terzo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 comma 1, nn. 2) e 7) del d.P.R. n.600/73 con riferimento all’applicazione dell’art. 2, comma 14-ter, legge 248/2005, per aver la CTR
erroneamente ritenuto che fosse legittimo l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha richiesto agli intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con la società per le operazioni ‘extra conto’, seppure limitatamente alle operazioni eccedenti la soglia di euro 12.500,00 per le annualità 2004 e 2005. Nel corpo della censura i ricorrenti evidenziano che tali informazioni sono state in modo organico inserite nell’ambito dell’Anagrafe dei rapporti di cui all’art. 7 del d.P.R. 605/1973 solo a decorrere dal 1° gennaio 2006, mediante l’art. 2, comma 14-ter, l. 248/2005, con il quale è stato previsto che, per i periodi d’imposta anteriori al 2006, le operazioni c.d. extra conto impiegabili ai fini degli accertamenti bancari fossero solo quelle transitate nell’archivio unico informativo e, quindi, in quanto tali necessariamente di valore superiore ad euro 12.500,00, costituendo tale importo la soglia minima di rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa pro tempore vigente. Da ciò parte ricorrente deduce che non avrebbero potuto essere comunicate né essere utilizzate le operazioni ‘ extra conto ‘ poste in essere in data anteriore al 10 gennaio 2006 se non transitate nell’AUI, e neppure le operaz ioni ‘extra conto’ poste in essere in data successiva al 10 gennaio 2006 e registrate nell’AUI (o, comunque, in database differenti dall’Anagrafe dei rapporti) dovendosi fare riferimento a fini ispettivi esclusivamente a tali dati.
Il quarto motivo, sempre ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura con riferimento all’annualità 2006 la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. 600/73, con riferimento all’art. 7, comma 6, del d.P.R. 605/73 e prospetta l’illegittimo utilizzo dei dati contenuti nell’AUI ai fini del procedimento di accertamento presuntivo.
Con il quinto motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/73 da parte della sentenza impugnata, avendo
questa considerato “validamente fondati” i recuperi a tassazione dell’Amministrazione finanziaria, basati su dati asseritamente illegittimamente acquisiti per le operazioni extra conto anteriori al 1° gennaio 2006, differenti da quelli transitati nell’AUI, nonché su informazioni per le operazioni ‘ extra conto ‘ successive al 1° gennaio 2006 duplicative RAGIONE_SOCIALE medesime operazioni in quanto derivanti non solo dall’Anagrafe dei rapporti, ma anche da dati inseriti nell’AUI.
Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la persona fisica prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 cod. civ. e ss., in tema di ripartizione dell’onere probatorio in sede accertativa in ragione della ristretta base partecipativa della stessa, assunto ritenuto dal contribuente di per sé generico e non idoneo a fondare presunzioni, non essendo corroborato da alcun genere di approfondimento accertativo da parte dell’Ufficio.
Il settimo motivo, articolato ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del TU.I.R. e dell’art. 67 del d.P.R. 600/73, per erronea applicazione del regime fiscale dei redditi di capitale asseritamente conseguiti dall’odierno resistente. Nel corpo della censura si deduce che il reddito complessivo del COGNOME sarebbe stato assoggettato per l’intero all’applicazione RAGIONE_SOCIALE ordinarie aliquote di cui all’art. 11 del T.U.I.R. e dunque, secondo il contribuente, il reddito da partecipazione societaria avrebbe dovuto, se del caso, concorrere a tassazione per il solo 40% così come previsto dall’art. 47, comma 1, del T.U.I.R..
Il Collegio osserva che non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendo già stata fissata un’udienza pubblica tematica sulla questione di fondo controversa con riferimento alle presunzioni discendenti dalla ristretta base partecipativa della società. Ritenuto per tale
ragione di dover rimettere anche il presente ricorso alla pubblica udienza,
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza.
Roma, così deciso in data 13 settembre 2023