Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22292 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
quale ha richiesto agli intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con la società per le operazioni ‘extra conto’, seppure limitatamente alle operazioni eccedenti la soglia di euro 12.500,00 per le annualità 2004 e 2005. Nel corpo della censura i ricorrenti evidenziano che tali informazioni sono state in modo organico inserite nell’ambito dell’Anagrafe dei rapporti di cui all’art. 7 del d.P.R. 605/1973 solo a decorrere dal 1° gennaio 2006, mediante l’art. 2, comma 14-ter, l. 248/2005, con il quale è stato previsto che, per i periodi d’imposta anteriori al 2006, le operazioni c.d. extra conto impiegabili ai fini degli accertamenti bancari fossero solo quelle transitate nell’archivio unico informativo e, quindi, in quanto tali necessariamente di valore superiore ad euro 12.500,00, costituendo tale importo la soglia minima di rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa pro tempore
vigente. Da ciò parte ricorrente deduce che non avrebbero potuto essere comunicate né essere utilizzate le operazioni ‘ extra conto ‘ poste in essere in data anteriore al 10 gennaio 2006 se non transitate nell’archivio unico informatico (AUI), e neppure le operazioni ‘extra conto’ poste in essere in data successiva al 10 gennaio 2006 e registrate nell’AUI (o, comunque, in database differenti dall’Anagrafe dei rapporti) dovendosi fare riferimento a fini ispettivi esclusivamente a tali dati.
6 . Il quarto motivo, sempre ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura con riferimento all’annualità 2006 la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. 600/73, con riferimento all’art. 7, comma 6, del d.P.R. 605/73 e prospetta l’illegittimo utilizzo dei dati contenuti nell’AUI ai fini del procedimento di accertamento presuntivo.
I due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili.
7.1. Non pertinente è l ‘art. 14 -ter cit., invocato dai contribuenti il quale per gli anni 2004 e 2005, dispone: «14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.».
7.2. Egualmente, non pertinente è il richiamo all ‘art.7 comma 7 del d.P.R. n.605/73 invocato dai ricorrenti, rubricato ‘ Comunicazioni all’anagrafe tributaria’ nel testo vigente ratione temporis per il 2006, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2, comma 14-bis, d.l. 30 settembre 2005 n. 203 le diposizioni del comma 6 hanno effetto dal 1 gennaio 2006, il quale dispone: «Le banche, la società Poste RAGIONE_SOCIALE Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo RAGIONE_SOCIALE, le societa’ RAGIONE_SOCIALE, nonche’ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.».
7.3. Parte ricorrente non tiene conto del fatto che l’esercizio dell’art.32 d.P.R. n.600/73 non prevede soglie di valore ai controlli anche per gli anni di imposta suddetti.
Con la legge 30 dicembre 2004 n. 311 vengono estese le garanzie autorizzatorie fino a quel momento previste per il segreto bancario anche all’acquisizione delle notizie di natura finanziaria che , prima, potevano essere assunte sulla base della più snella procedura di cui al n. 5 degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del d.P.R. 633/72. A ciò si aggiunge che le informazioni finanziarie possono essere chieste non più solo alle banche e alla società Poste RAGIONE_SOCIALE, bensì anche agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del RAGIONE_SOCIALE, alle società di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e alle società fiduciarie. È poi previsto che si possa chiedere non più solo copia dei conti e dei depositi, con la specificazione dei rapporti inerenti o connessi e delle eventuali garanzie prestate da
terzi, ma anche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Inoltre, per quanto qui interessa, viene anche riscritto il sesto comma dell’art. 7 del d.P.R. 605/73 il quale, dunque, dispone che le banche, la società poste RAGIONE_SOCIALE, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del RAGIONE_SOCIALE, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice CODICE_FISCALE, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.
7.4. Il limite quantitativo costituito dalla soglia di 12.500,00 euro non è perciò relativo all’esercizio dei controlli bancari, ma costituisce una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, disciplinata dall’art. 7 d.lgs. n. 56/2004 relativa alla disciplina antiriciclaggio, e concerne la rilevazione di infrazioni all’art. 1 della L. n. 197/91 e la conseguente informativa all’autorità.
La norma, in altri, termini disciplina il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad euro 12.500,00 e non pertiene a ll’esercizio dei controlli bancari.
7.5. Infatti, da un lato tale soglia è stata prevista fin dall’art. 1 del d.l. n. 143 del 1991 (originariamente 20 milioni di lire) che introduce ai fini di contrasto del riciclaggio il divieto contenuto nel primo comma, di trasferire tra soggetti diversi denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, e il divieto contenuto nel secondo comma, di emettere vaglia postali, vaglia cambiari, assegni postali, assegni bancari e assegni circolari, al portatore
e per importi superiori a 12.500 euro, senza la clausola ‘non trasferibile’.
Dall’altro, per effetto della manovra 2006 di cui si è dato conto, per i periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, i dati e le notizie riguardanti operazioni non transitate nel conto corrente bancario dei contribuenti sono limitate alle rilevazioni effettuate in esecuzione della normativa ‘antiriciclaggio’ e perciò gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare le operazioni superiori ad euro 12.500,00 registrate nei loro archivi in esecuzione proprio degli obblighi derivanti dalla suddetta normativa.
7.6. Dev’essere così formulato il seguente principio di diritto:
« In tema di controlli e acquisizione documentale di cui al l’art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non opera la soglia di euro 12.500 disciplinata dall’art. 7 d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 nel testo ratione temporis applicabile il quale, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE e anteriormente all’abrogazione ad opera del d.lgs. 21 novembre 2007 n.231, ha disciplinato una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore che pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio e alla rilevazione di infrazioni all’art. 1 della L. 5 luglio 1991 n. 197 come successivamente modificata. » .
In applicazione del principio di diritto suddetto i motivi in disamina sono inammissibili in quanto contenenti un’interpretazione non congruente con la ratio legis e va corretta nel senso indicato ex art.384 u.c. cod. proc. civ. la motivazione del giudice espressa sul punto perché il dispositivo è conforme a diritto.
8. Con il quinto motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/73 da parte della sentenza impugnata, avendo questa considerato “validamente fondati” i recuperi a tassazione
dell’Amministrazione finanziaria basati su dati asseritamente illegittimamente acquisiti per le operazioni extra conto anteriori al 1° gennaio 2006, differenti da quelli transitati nell’AUI, nonché su informazioni per le operazioni ‘ extra conto ‘ successive al 1° gennaio 2006 duplicative delle medesime operazioni in quanto derivanti non solo dall’Anagrafe dei rapporti, ma anche da dati inseriti nell’AUI.
9. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. La censura è infatti chiaramente diretta ad ottenere un inammissibile nuovo apprezzamento della prova circa le operazioni ‘extra conto’ , assunta dal giudice in conformità all’interpretazione nomofilattica, in conseguenza del rigetto dei due motivi che precedono. 10. Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 cod. civ. e ss., in tema di ripartizione dell’onere probatorio in sede accertativa in ragione della ristretta base partecipativa della stessa, assunto ritenuto da parte contribuente di per sé generico e non idoneo a fondare presunzioni, non essendo corroborato da alcun genere di approfondimento accertativo da parte dell’Ufficio.
11. Il settimo motivo, articolato ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del TU.I.R. e dell’art. 67 del d.P.R. 600/73, per erronea applicazione del regime fiscale dei redditi di capitale asseritamente conseguiti dall’odierno resistente. Nel corpo della censura si deduce che il reddito complessivo del COGNOME sarebbe stato assoggettato per l’intero all’applicazione delle ordinarie aliquote di cui all’art. 11 del T.U.I.R. e, dunque, secondo i ricorrenti, il reddito da partecipazione societaria avrebbe dovuto, se del caso, concorrere a tassazione per il solo 40% così come previsto dall’art. 47, comma 1, del T.U.I.R.. 12. I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Con la sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024 sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, la Corte di cassazione ha da ultimo ribadito che, affinché la presunzione possa operare, è sufficiente che la titolarità delle azioni e l’organizzazione aziendale siano concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella RAGIONE_SOCIALE sociale (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752).
La presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 – 5, n. 1947 del 24/01/2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023), in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della societ à , bens ì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidariet à e di reciproco controllo dei soci nella RAGIONE_SOCIALE sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
In presenza di ristretta base sociale quale è il pacifico caso di specie in cui NOME COGNOME è socio al 90%, spetta al socio fornire la prova contraria del fatto che i maggior redditi accertati in capo alla piccola società di capitali non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che non siano mai stati conseguiti (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976; Sez. 5, Ordinanza n. 20694 del 2023).
Inoltre, non può essere revocato in dubbio in sede di legittimità l’accertamento operato dal giudice del merito nel caso di specie, secondo cui le presunzioni sono gravi, precise e concordanti, perché è stata verificata la presenza di utili extracontabili. Trovano applicazione, dunque, i principi di diritto sopra richiamati, ed opera inoltre anche il principio di vicinanza della prova, la quale è rimessa in capo a parte contribuente al fine di dimostrare che i maggiori redditi non sono stati
distribuiti tra i soci, bensì accantonati dalla societ à̀ , ovvero da essa reinvestiti.
Orbene, secondo l’argomentare logico della CTR nella sentenza impugnata, il socio nel caso in esame non ha fornito prova contraria alla presunzione nei termini indicati dai principi di diritto sopra richiamati. Né dalla lettura del ricorso risulta dimostrata la specifica introduzione nei tre ricorsi di primo grado di NOME COGNOME e la tempestiva riproposizione in ciascun processo d’ appello del l’ulteriore difesa della misura percentuale della determinabilità circoscritta al 40% per il regime di tassazione diretta prescelto dalla persona fisica. La prospettazione di parte è generica ed ellittica, contenuta ne ll’ultima pagina del ricorso per Cassazione e prima in poche righe alle pagine 3 e 6. In assenza di specificità, non è neppure indicato quale sia il regime fiscale concretamente scelto per ciascuno dei periodi di imposta oggetto di riprese, quali siano gli importi oggetto delle dichiarazioni dei redditi ecc. , derivando l’inammissibilità anche di questo profilo.
13. Per tutte le ragioni svolte il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 11.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 11 giugno 2024