Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29719 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
Oggetto: indagini finanziarie – prova – presunzione – art. 32 dpr600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3274/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1587/22/15 depositata in data 06/07/2015, non notificata;
sul ricorso iscritto al n. 3276/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
COGNOME RITA rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma, presso NOME COGNOME in INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1586/22/15 depositata in data 06/07/2015, non notificata;
-controricorrente –
e
sul ricorso iscritto al n. r.g. 3283/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL); avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1585/22/15 depositata in data 06/07/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE e i soci COGNOME e COGNOME impugnavano gli avvisi di accertamento notificati loro i a seguito
di controllo operato in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, con il quale l’Ufficio accertava, a seguito indagini finanziarie sui conti correnti, maggiori ricavi non dichiarati e corrispondente maggiore imposta per iva riferita all’anno 2004; detto accertamento dava origine quindi a recuperi sia in capo alla società, per i maggiori tributi, sia in capo ai soci, per l’IRPEF maggior conseguentemente accertata;
-instauratisi separati giudizi per ciascuno dei ricorrenti, la CTP di Lecce accoglieva i ricorsi;
-appellava l’Amministrazione finanziaria;
-con le pronunce impugnate di fronte a questa Corte di cassazione, il giudice dell’appello ha, in ogni controversia rimasta autonoma, rigettato l’impugnazione dall’Ufficio ritenendo non dimostrata alcuna evasione;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di ricorso in ciascuno dei giudizi iscritti ai ridetti n. r.g.; resistono con controricorsi i contribuenti ognuno nel giudizio nei suoi confronti instauratosi;
Considerato che:
-il Collegio preliminarmente dispone la riunione nel presente giudizio n. 3274/2016 degli autonomi giudizi n. r.g. 3276/2016 e 3283/2016, stante la necessità di trattazione congiunta dei medesimi ex art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992; in tal senso vi è in atti anche espressa istanza, nel giudizio n. r.g. 3283/2016 in forza della quale questa Corte disponeva, all’esito dell ‘ adunanza camerale del 21 aprile scorso, rinvio a nuovo ruolo;
-peraltro, poiché i giudizi di appello, ancorché non riuniti nei gradi di merito, risultano tutti decisi dal medesimo Collegio nella stessa composizione, alla medesima udienza, non sussistono pregresse violazioni della disposizione processuale sopra citata (Cass. SS. UU. n. 14815 del 2008) che impediscano lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte;
-venendo allora ai motivi di ricorso, va esaminato in esordio, per priorità logica e giuridica, il primo motivo di ricorso proposto nel
giudizio iscritto al n. r.g. 3283/2016 ove è parte controricorrente la società RAGIONE_SOCIALE, identico al primo mezzo di doglianza proposto negli altri, ora qui riuniti, giudizi nei confronti dei soci della stessa COGNOME e COGNOME;
-in detto mezzo di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, 115 c. 1 c.p.c., 2729, 2697 c.c. in tema di presunzioni ed onere della prova, tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente onerato l’Ufficio di dar prova non richiesta dalle disposizioni richiamate che in realtà stabiliscono una presunzione legale di riferibilità a ricavi di operazioni bancarie non giustificate;
-il motivo è fondato;
-questa Corte costantemente ritiene che (tra molte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 549 del 15/01/2020) nelle verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva, l’azione di controllo può anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone;
-ancora, si è precisato sul punto che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5135 del 28/02/2017) l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i
medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti;
-in ultimo, più recentemente, si è ulteriormente specificato come (si veda in termini la pronuncia Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 34638 del 24/11/2022) in tema di accertamenti bancari, l’operatività della presunzione “iuris tantum” prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull’Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria;
-ciò posto e chiarito, nel presente caso la CTR, nella sentenza oggetto del giudizio iscritto al n. r.g. 3283/2016 (n. 1585/22/15 depositata il 7 luglio 2015), ha in verità disapplicato i sopradetti principi;
-essa infatti, nel ritenere necessari ‘collegamenti oggettivi e prove inequivocabili’, imponendo altresì un ‘collegamento diretto che possa essere considerato prova’ tra le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie e la prova del maggior imponibile, ha – nei fatti onerato l’Ufficio di dare prova diretta della pretesa, non ritenendo sufficiente a ribaltare in capo al contribuente l’onere della prova contraria rispetto alle conclusioni raggiunte in via indiziaria dall’Ufficio all’esito della disamina RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie risultanti dalle indagini finanziarie poste in essere;
-così operando, essa ha commesso errore di diritto dal momento che ai fini della legittimità dell’imposizione è idoneo il raggiungimento della prova indiziaria, quindi anche indiretta e non solo diretta, dei fatti costitutivi della pretesa per maggiori tributi,
consistenti in questo caso proprio nelle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie. A fronte di tali circostanze indiziarie, sarà poi onere del contribuente dar prova dei fatti estintivi o modificativi atti a smentire o ridimensionare il contenuto della pretesa per tributi e dall’assolvimento o meno di tal onere dipenderà l’esito della controversia;
-in altri termini, dalle risultanze in parola (vale a dire dai fatti materiali consistenti nell’avere il contribuente operato determinati prelievi e versamenti) deriva la presunzione della rilevanza reddituale di tali operazioni, presunzione idonea a fondare (salvo prova del contrario, il cui onere grava sul contribuente) l’esistenza di maggiori redditi e maggiore iva; il tutto senza necessità per l’Ufficio di provare altro;
-poiché tale erronea statuizione è posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronunce rese dalla CTR negli autonomi giudizi proposti dai soci di RAGIONE_SOCIALE (in forza dell’applicazione ai medesimi del principio di cui all’art. 5 TUIR), ora riuniti al presente, la sua caducazione con cassazione della pronuncia impugnata provoca per conseguenza la cassazione anche RAGIONE_SOCIALE sentenze rese dalla CTR nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, impugnate nei giudizi iscritti ai n. r.g. 3274/2016 e 3282/2016, le quali sono parimenti cassate con rinvio;
-conseguentemente, per effetto dell’ accoglimento del primo motivo di ricorso di cui si è detto, tutte le sentenze impugnate vanno integralmente cassate con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
-alla luce della decisione che precede i restanti motivi di ricorso proposti in ciascuno dei giudizi sono tutti assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto nel giudizio n. r.g. 3283/2016; dichiara assorbiti i restanti motivi dei ricorsi riuniti; cassa tutte sentenze impugnate nei giudizi riuniti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.