Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
Avviso di accertamento 2013 2014 Movim. bancarie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2314/2025 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Finale INDIRIZZO.
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del FRIULI VENEZIA GIULIA n. 191/2024 depositata in data 11 giugno 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con la notifica, nelle date 07/11/2019 e 31/10/2019, degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO -emessi, rispettivamente, in relazione agli anni d’imposta 2013 e
2014 -l’RAGIONE_SOCIALE accertava in capo alla sig.ra NOME, ai sensi dell’art. 41 bis D.P.R. 600/1973, l’omessa dichiarazione di redditi diversi e recuperava a tassazione le conseguenti imposte dirette sulla scorta della presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1 n. 2) del D.P.R. 600/73. In particolare, verificato che la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per tutte le annualità considerate e rilevato che, in data 30/06/2011, aveva acquistato un immobile senza stipulare un contratto di mutuo o di finanziamento, l’Ufficio procedeva ad estrarre copia dei conti correnti alla stessa intestati. Non avendo quest’ultima fornito idonea prova in ordine alla provenienza non reddituale dei rapporti intrattenuti e dei numerosi versamenti effettuati, l’Ufficio notificava gli atti suddetti, con cui individuava i singoli versamenti non giustificati per ogni annualità d’imposta e procedeva a rideterminare -ex art. 38 D.P.R. 600/1973 -in termini di redditi diversi gli importi conseguiti dalla contribuente.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 27/2021, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente, affermando come l’RAGIONE_SOCIALE non potesse legittimamente assoggettare a imposta un reddito per il solo fatto che esso costituiva una utilità economica ma dovesse dimostrare, ancorché per presunzioni, che esso rientrava in una RAGIONE_SOCIALE categorie di cui all’art. 6, comma 1, TUIR.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 191/2024, depositata in data 11 giugno 2024, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 38 e 42 D.p.r. 917/86 e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e dell’art. 2, comma 4bis RAGIONE_SOCIALE Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità degli avvisi di accertamento, non riconoscendo come decisivo (a pena d’invalidità della pretesa amministrativa azionata) l’assolvimento di un onere probatorio ulteriore e diverso a carico dell’Ufficio, ossia quello di dimostrare a quale categoria reddituale -tra quelle di cui all’art. 6, D.P.R. 917/1986 dovessero riferirsi le entrate risultanti dai conti bancari intestati alla contribuente e ritenendo sufficiente -al fine di sorreggere i suddetti atti impositivi -la mera presunzione basata sulle risultanze finanziarie, senza invocare la necessità di alcuna ulteriore deduzione, motivazione o prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 111, comma 6, Cost., art. 36, comma due, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione caratterizzata da una motivazione totalmente mancante, o comunque apparente, essendosi limitata ad affermare, in modo generico, che la
contribuente non avrebbe comprovato adeguatamente l’origine RAGIONE_SOCIALE rimesse.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha obliterato ogni esame in relazione alla dimostrata esistenza di una situazione di convivenza intercorrente tra la contribuente e il sig. COGNOME (intestatario del secondo conto corrente, su cui erano state rilevate le movimentazioni finanziarie che alimentavano gli avvisi d’accertamento in oggetto).
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dato rilievo ai costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato, che avrebbero dovuto essere riconosciuti quantomeno in via forfettaria, anche in assenza della relativa documentazione probatoria, non ammettendo alcuna presunzione di segno contrario a quella impiegata dall’Amministrazione finanziaria, così pervenendo ad un risultato ‘a senso unico’, con irragionevole ed irrealistica tassazione di un ‘reddito lordo’, al posto di un ‘reddito netto’.
2. Il primo motivo è infondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario,
idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 e giurisprudenza ivi richiamata). Ancora, ‘In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative'(Cass. 05/05/2017, n. 11102).
2.1. In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici -, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a
fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014). Per converso, vi è l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica.
2.2. Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che non gravasse sull’RAGIONE_SOCIALE un onere probatorio ulteriore rispetto alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema
decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
3.1. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6. Invero, pur con motivazione sintetica, in essa si è dato conto dell’iter logicogiuridico seguito laddove si è chiarito che l’onere probatorio non era stato assolto dalla contribuente, la quale si era “limitata ad affermare, senza comprovare adeguatamente, che le rimesse in
questione erano regalie del proprio ex fidanzato”. Condivisibile o meno, è assolutamente chiaro l’iter logico -giuridico che sostiene la decisione.
Il terzo motivo è inammissibile.
Il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 26 settembre 2012) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunta mancata valutazione da parte della CTR RAGIONE_SOCIALE argomentazioni e della documentazione prodotta a contrario dal contribuente – di profili attinenti alle risultanze probatorie, la
rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quali è preclusa a questa Corte (Cass. 10/11/2020, n. 25124).
4.1. Vieppiù che il “fatto” della relazione con l’ex compagno non è stato omesso, ma è stato esaminato e valutato dal giudice di merito, che lo ha ritenuto, unitamente alle prove a supporto, non sufficiente a “comprovare adeguatamente” la provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme. La censura, pertanto, non denuncia un’omissione, ma critica la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, sollecitando una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità.
Il quarto motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha chiarito che il riconoscimento di costi in via presuntiva si applica alla diversa fattispecie dei prelevamenti non giustificati effettuati da titolari di reddito d’impresa (Cass. 12/07/2024, n. 19278).
5.1. Invero, la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).
La previsione in oggetto si articola nel modo che segue: a) i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi
accertati d’ufficio); b) la presunzione secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).
5.2. Pertanto, mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che «ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine» (così, sostanzialmente, Cass. n. 1519 del 20/01/2017; conf. Cass. n. 29572 del 16/11/2018; nel senso indicato si veda anche Cass. n. 22931 del 26/09/2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Più nel dettaglio, il contribuente deve provare «che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere RAGIONE_SOCIALE o sul mero richiamo all’equità» (Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 13035 del 24/07/2012; Cass. n. 25365 del 05/12/2007; Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
5.3. La fattispecie in esame è del tutto differente, poiché l’accertamento si fonda su versamenti non giustificati e la
contribuente non è titolare di reddito d’impresa, avendo anzi dichiarato di non svolgere attività lavorativa. Per i versamenti, la presunzione legale è quella di ricavi o redditi, senza che possa operare alcuna presunzione speculare sui costi. Inoltre, in caso di accertamento analitico-presuntivo, quale è quello basato sulle indagini finanziarie, è onere del contribuente provare l’esistenza di costi deducibili, prova che nel caso di specie non è stata né offerta né allegata (Cass. 15/06/2025, n. 15996).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore NOME COGNOME