Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26404/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in forza di procura speciale in calce al ricorso, tutti elettivamente domiciliati presso lo RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO), in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 574/2015 depositata in data 14/05/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-l’RAGIONE_SOCIALE, emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a fini Irpef reddito imponibile nei confronti di NOME COGNOME per l’ anno di imposta 2007, a seguito di accertamenti bancari da cui erano risultati versamenti non giustificati sui conti correnti aperti presso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e presso la Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE;
-la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente mentre la CTR della Liguria ne accoglieva l’appello, annullando integralmente l’avviso di accertamento; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che il contribuente può dare la prova contraria alla presunzione RAGIONE_SOCIALE per cui i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente costituiscano ricavi anche attraverso presunzioni e che, nel caso di specie, il contribuente aveva prodotto copia degli assegni probanti i prestiti da lui concessi in favore di persone fisiche (i versamenti sul conto costituendo la restituzione dei prestiti);
-contro tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi;
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 25/01/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la difesa erariale deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio di motivazione apparente.
Col secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che numerosi assegni erano stati emessi da società, il che smentiva la tesi del contribuente che si trattasse di prestiti in favore di persone fisiche.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dovendo il contribuente, a fronte della presunzione RAGIONE_SOCIALE costituita dai versamenti sul conto, fornire prova liberatoria analitica per ogni versamento.
Il primo motivo (ammissibile, sotto il profilo della specificità, alla luce dei richiami, di cui a pagina 8 del ricorso, al contenuto dell’atto di appello e alla localizzazione in esso RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di esame) e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente e sono fondati, con assorbimento del secondo.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione RAGIONE_SOCIALE in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni
imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. n. 13112/2020).
In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente, che vuole superare la presunzione RAGIONE_SOCIALE posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. n. 26111/2015 e la giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081/2010, Cass. n. 22179/2008 e Cass. n. 26018/2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica.
Nella fattispecie concreta, il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione di questi canoni giuridici in quanto ha omesso di compiere un’accurata e puntuale verifica della idoneità dimostrativa degli elementi offerti dal contribuente a giustificazione dell’irrilevanza fiscale di ciascuna movimentazione, in relazione a ciascuno dei due conti correnti che egli aveva acceso presso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (c.c. n. 5501/80) e presso la Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE (c.c. n. 797), limitandosi, per il primo, ad affermare del tutto apoditticamente che tutte le giustificazioni date dal contribuente inerenti a … utilizzazioni del conto da parte RAGIONE_SOCIALE persone cointestatarie
del conto stesso debbono ritenersi giustificate e, per il secondo, a richiamare genericamente e cumulativamente gli assegni depositati dal contribuente.
Occorre appena precisare che la difesa del controricorrente, in memoria, nell’insistere nelle proprie difese, ha dedotto un accordo conciliativo relativo all’anno 2009 in cui l’ufficio avrebbe ritenuto giustificati i movimenti bancari; l’assunto, oltre che non direttamente rilevante, alla luce della autonomia dei singoli periodi di imposta, non è neanche dimostrato, essendo stata allegata alla memoria documentazione consistente invece in alcune lettere di sollecito di pagamenti tra imprese, estranea al presente giudizio.
Il primo e il terzo motivo del ricorso vanno quindi accolti, con assorbimento del secondo; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.