Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19827/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARA n. 66/2021 depositata il 09/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava sia l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sia l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della CTP di Pescara in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per l’anno 2011, che, con richiamo alle presunzioni di cui all’art. 32 del
DPR n. 600/1973, ha recuperato a tassazione gli importi relativi ad alcuni movimenti bancari eseguiti dal contribuente.
La CTR confermava la decisione del giudice di prossimità che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, ritenendo giustificati, per quanto qui ancora rileva, movimenti per un importo pari a euro 222.046,92.
Ricorre l’Amministrazione con due motivi e resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 32 del DPR n. 600/73».
Con il secondo strumento di impugnazione lamenta la «Violazione dell’art. 32 D.p.r. 600/73, dell’art. 7 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 2696 c.c.», in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondati.
3.1. Questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha ritenuto che «In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.» (Cass.,
16/11/2018, n. 29572. Nello stesso senso Cass., 20/01/2017, n. 1519; Cass. n. 5152 e n. 5153 del 2017; Cass., n. 19806 del 2017; Cass. n. 16697 del 2016, ex plurimis; v. di recente Cass. n. 23649/2023; Cass. n. 25501/2023).
3.2. In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che «In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.» (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).
3.3. Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione; Cass. n. 35258/2021).
3.4. A tale dimensionamento dell’onere della prova gravante sul contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica.
Nella fattispecie sub iudice il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione di tali canoni giuridici, perché non ha dato atto di avere verificato, con il predetto rigore analitico, l’effettiva correlazione tra singoli versamenti bancari e giustificazioni documentali prodotte a supporto dal contribuente.
4.1. La CTR, in particolare, ha ritenuto giustificate in massa le movimentazioni sulla scorta di generici richiami alla documentazione prodotta dal contribuente (che dimostrerebbe il procacciamento RAGIONE_SOCIALE provviste mediante l’investimento in buoni fruttiferi nel periodo dal 1994 al 2011 e il ritiro di somme rimesse nei conti), della Consulenza tecnica di parte, oggetto di mero richiamo, nonché RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di terzi, di cui non è stato in alcun modo riportato, né tanto meno valutato il contenuto, e, infine, con un generico richiamo ai riscontri oggettivi che sarebbero stati evidenziati dalla pronuncia di primo grado; erra inoltre la CTR laddove pone a carico dell’Ufficio l’onere di svolgere ulteriori attività di indagine e di documentazione al fine di colmare le lacune dei dati forniti dal contribuente.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.