Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14025/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO -SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 6325/39/2015, depositata in data 30 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10 settembre 2009 il sig. NOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo
all’anno d’imposta 2004. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava il reddito complessivo del detto contribuente a seguito di accertamenti su movimentazioni bancarie, ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferite a conti accesi dal suddetto presso Banca Toscana (c/c n. 1531) e Banca Popolare di Milano (c/c n. 15983), rettificando il reddito dichiarato pari a € 1.188,00 e accertando un maggior reddito pari a € 182.172,93 per l’anno d’imposta 2004 (con una maggiore imposta dovuta di € 75.246,00).
Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 302/06/2011, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 6325/39/2015, depositata in data 30 novembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito in capo al contribuente in € 98.949,49 e compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ultra -petizione) e art. 115 cod. proc. civ., nonché del principio
costituzionale del contraddittorio processuale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha accolto i motivi dell’Ufficio riferiti ai versamenti di € 39.700,00 sul c/c Banca Toscana basandosi, anziché sulla previa necessaria approvazione del bilancio e rendicontazione annuale, su argomenti non contenuti nell’atto di appello; così come ha accolto i motivi relativi ai versamenti di € 38.660,46 e € 18.928,20 sui c/c, rispettivamente, di Banca Toscana e Banca Popolare di Milano disconoscendo la valenza probatoria della prima nota della RAGIONE_SOCIALE, depositata in primo grado dal contribuente e mai contestata dall’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ripartito erroneamente l’onere probatorio, ritenendo irrilevanti ai fini fiscali versamenti giustificati per mezzo della stessa documentazione posta a base RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse quale, segnatamente: estratto conto bancario per quelli di € 39.700,00 sul c/c Banca Toscana, rinviando a dichiarazioni dei redditi di soggetti terzi accessibili all’ufficio e non al contribuente; registro di prima nota della RAGIONE_SOCIALE per quelli di € 38.660,46 sul c/c Banca Toscana e di € 18.928,20 sul c/c Banca Popolare di Milano, rinviando agli scontrini di chiusura giornaliera e al bilancio della RAGIONE_SOCIALE, della quale il contribuente non era più socio e, dunque, accessibili solamente all’ufficio; dichiarazione scritta e sottoscritta da debitore e assegno recante denominazione della RAGIONE_SOCIALE assicurativa traente per quelli di € 2.316,00 sul c/c Banca Popolare di Milano.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2424 cod. civ. e del Principio contabile OIC 28 (del 30 maggio 2005), dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 2262 cod. civ. e degli artt. 1470 e ss. cod. civ., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., con riferimento alla giustificazione addotta per i versamenti di € 39.700,00 sul c/c Banca Toscana, ha implicitamente ritenuto esistente un divieto per il socio di società in accomandita semplice di prelevare acconti sugli utili, esistente invece per quelle a responsabilità limitata, imputando poi l’omissione di dichiarazione relativa a reddito da società personale (ai fini IRPEF) al contribuente precedente socio, anziché al soggetto che lo era alla fine dell’anno; così come ha considerato rilevante, relativamente a un contratto avente ad oggetto la cessione di società, la mancata specifica del criterio con il quale era stato stabilito il prezzo corrispettivo.
Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la decisione per essere parzialmente fondata su argomenti non prospettati nel ricorso in appello dell’Ufficio e per aver disconosciuto la valenza probatoria di un documento -la ‘prima nota’ della società RAGIONE_SOCIALE, mai contestata dallo stesso Ufficio, è infondato.
Va premesso che ‘il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto o di fatto assunte a sostegno della decisione’ (Cass. sez. 3, ord. 26 gennaio 2021, n. 1616), pertanto, come risultante dalla trascrizione dell’appello in parte qua alle pagg. 3-4 del controricorso erariale, la censura dell’RAGIONE_SOCIALE ha investito specificamente le giustificazioni ritenute dalla C.t.p. valide in ordine ai versamenti oggetto del motivo in esame.
2.1. Dalla lettura del controricorso, emerge chiaramente che l’Ufficio aveva fatto piena menzione RAGIONE_SOCIALE ragioni a sostegno della ritenuta non giustificata RAGIONE_SOCIALE somme poi menzionate dalla C.t.r. (pagg. 2,3,4) e poste a fondamento del parziale accoglimento del gravame, cosicché è escluso il censurato vizio di ultra-petizione (art. 112 c.p.c.).
Il secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura la valutazione che la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato dei documenti prodotti in giudizio a giustificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie (estratto conto per quelli di € 39.700,00 sul c/c Banca Toscana; registro di prima nota della RAGIONE_SOCIALE per quelli di €38.660,46 sul c/c Banca Toscana e di €18.928,20 sul c/c Banca Popolare di Milano, rinviando agli scontrini di chiusura giornaliera e al bilancio della RAGIONE_SOCIALE; dichiarazione scritta e sottoscritta da debitore e assegno recante denominazione della RAGIONE_SOCIALE assicurativa traente per quelli di €2.316,00 sul c/c Banca Popolare di Milano), è inammissibile.
Il motivo, invero, riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinata ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come ogni operazione non sia stata adeguatamente giustificata.
3.1. Vale in materia il seguente principio giurisprudenziale: «Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori (..)»
3.2. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fornito ragioni plausibili a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie valutazioni e il contribuente, anche in violazione del principio di autosufficienza, non ha fornito elementi e dati idonei a confutare quanto ritenuto dalla C.t.r.
Il terzo motivo di ricorso, infine, con cui il contribuente censura l’operato della RAGIONE_SOCIALE laddove ha ritenuto che «anche a voler prescindere dall’esigenza giustamente sottolineata dall’appellante, di una previa necessaria approvazione del bilancio e rendicontazione annuale, tale dicitura avrebbe dovuto essere suffragata con la produzione da parte del contribuente di bilancio della società di persone recante nell’attivo una corrispondente voce “anticipo a socio”, in guisa da esporre il credito della società per la (assunta) anticipazione di utili e a nulla valgono le dichiarazioni dei redditi dei due familiari in difetto assoluto di dimostrazione che dette dichiarazioni siano state inoltrate», è inammissibile.
4.1. Il motivo è inammissibile perché anch’esso volto a censurare la valutazione di merito operata dalla C.t.r. in relazione alle dichiarazioni dei redditi dei due familiari e degli estratti conto
prodotti, recanti la dicitura ‘anticipo a socio’. Inoltre, va rilevato che la parte, come si rileva dalla decisione impugnata, non ha dato prova dell’esistenza di un accordo che avrebbe consentito la distribuzione degli utili in acconto ante rendiconto, né ha censurato l’affermazione della RAGIONE_SOCIALE.t.r. secondo la quale neppure ha dato prova, ai fini della relativa giustificazione, che del relativo versamento si sarebbe tenuto conto in sede di determinazione del prezzo di cessione della quota; atto che sarebbe stato in possesso del ricorrente, per cui la relativa prova sarebbe stata possibile ed agevole da parte di costui e, quindi, tutt’altro che diabolica.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 5 marzo 2024.