Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19755/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – nonché contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E RAGIONE_SOCIALE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 437/14/2016, depositata in data 28 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale III Roma –RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2006. Il contribuente, nell’ambito di un controllo fiscale per l’anno di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia disponibilità finanziarie da movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate, canoni di locazione percepiti e non dichiarati, plusvalenza da cessione RAGIONE_SOCIALEa propria quota pari a ½ di proprietà immobiliare. L’accertamento originava dalle indagini condotte a carico del coniuge del sig. COGNOME, sig.ra COGNOME NOME, dal quale scaturiva che la stessa non aveva mai percepito redditi né presentato moRAGIONE_SOCIALEi di dichiarazioni, risultando, insieme ai figli, nel prospetto dei familiari del sig. COGNOME, nei cui confronti proseguiva la verifica fiscale. L’Ufficio, ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rideterminava il reddito in € 292.386,00 oltre addizionali e sanzioni.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12961/06/2014, accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente, in relazione alle operazioni extra conto segnalate dalle RAGIONE_SOCIALE, anche in forza RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta con ricorso.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 437/14/2016, depositata in data 28 gennaio 2016, rigettava il gravame condannando parte soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 10 RAGIONE_SOCIALE Statuto dei diritti del contribuente (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la mancanza RAGIONE_SOCIALE risposte degli operatori finanziari nell’avviso di accertamento non comportasse alcun pregiudizio alla difesa del contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 10 RAGIONE_SOCIALE Statuto dei diritti del contribuente (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., con riguardo al recupero di €50.000,00, ha confermato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità del relativo assegno circolare in quanto non esibito in sede di contraddittorio precontenzioso.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal contribuente a giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie su cui si è basata la presunzione di maggior reddito RAGIONE_SOCIALEa rettifica erariale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2703 e 2704 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa presunzione erariale di redditività sulle somme relative alla restituzione del finanziamento contrattualizzato nella scrittura privata incorsa tra il ricorrente e il sig. COGNOME, ritenuta non valida, in quanto scrittura non registrata e non autenticata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova circa la ‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa formazione del documento in grado di giustificare la contestata disponibilità’.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire in relazione alla restituzione del finanziamento da parte del sig. COGNOME, il quale, nell’interrogatorio condotto dalla Guardia di Finanza, aveva confermato in ogni punto l’autenticità, la certezza e il contenuto RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 10 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso qualsivoglia valenza alle dichiarazioni del sig. COGNOME alla polizia tributaria in sede di sommarie informazioni testimoniali non solo perché il relativo verbale sarebbe stato prodotto solo in appello ma anche perché nel processo tributario vigerebbe il divieto di prova testimoniale.
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE perché il RAGIONE_SOCIALE non rappresenta né l’RAGIONE_SOCIALE né l’eventuale ufficio periferico RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass. 11/04/2011, n. 8177); peraltro, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il ricorso non è inammissibile tout court perché la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad causam” è sanabile, con effetto “ex tunc”, dal momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 novembre 1991, n. 353. (Sulla base di tale principio, la S.C., rilevato che il ricorso contro la cartella di pagamento per la restituzione RAGIONE_SOCIALEa tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, erroneamente rimborsata due volte al contribuente, era stato proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, lo ha dichiarato inammissibile, peraltro ritenendo sanato il difetto di contraddittorio per la spontanea costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale parte legittimata).
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore RAGIONE_SOCIALE‘erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili,
cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. 30/06/2020, n. 13112). Ancora, ‘In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative'(Cass. 05/05/2017, n. 11102).
2.1. In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore RAGIONE_SOCIALE‘erario -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici -, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018
del 2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa RAGIONE_SOCIALE‘efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica.
Ciò posto, il primo motivo di ricorso -ossia quello con il quale, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando, ci si duole che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la mancanza RAGIONE_SOCIALE risposte degli operatori finanziari nell’avviso di accertamento non comportasse alcun pregiudizio alla difesa del contribuente – è inammissibile.
Il contribuente non esplicita compiutamente la doglianza nel senso che non è dato comprendere se si duole del difetto di contraddittorio ovvero RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento oppure, per come esplicitato in rubrica, RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina i poteri degli Uffici tributari nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico; vieppiù che non viene chiarita come la asserita mancata allegazione dei riscontri forniti dagli intermediari finanziari all’Ufficio in sede di verifica fiscale abbia concretato lesione al proprio diritto di difesa né indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse.
3.1. Costituisce pacifico giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende
le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. 28/10/2020, n. 23745).
4. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
Invero, quanto alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘assegno circolare, per l’importo di € 50.000,00, allegato solo in sede contenziosa, è infondato alla luce di quanto costantemente asserito dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., secondo cui « In tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza RAGIONE_SOCIALE specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa sua mancata ottemperanza (Cass. 27/12/2016, n. 27069) .
4.1. Quindi, sotto l’egida RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, si mira ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. che correttamente ha ritenuto che i documenti espressamente richiesti nel questionario e non presentati in sede amministrativa non potevano essere prodotti in sede contenziosa allorquando l’Ufficio aveva avvertito di tale conseguenza. Inoltre, il motivo difetta di specificità perché non viene illustrato in che modo tale assegno sarebbe decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa provenienza RAGIONE_SOCIALE somme e del suo collegamento con la compravendita, così profilandosi il ricorso carente RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente specificate, ad una diversa decisione sì da impedire al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa
decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1166/2012).
Il quarto motivo -ossia quello con cui ci si duole, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando , che la C.t.r. ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa presunzione erariale di redditività sulle somme relative alla restituzione del finanziamento contrattualizzato nella scrittura privata incorsa tra il ricorrente e il sig. COGNOME, ritenuta non valida, in quanto scrittura non registrata e non autenticata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova circa la ‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa formazione del documento in grado di giustificare la contestata disponibilità’ è inammissibile.
La censura riveste evidentemente una natura meritale siccome finalizzata a sottoporre alla Corte la disamina nel merito RAGIONE_SOCIALEa dedotta circostanza laddove la C.t.r. ha ritenuto non adeguata sotto il profilo probatorio, con una motivazione corretta e scevra da violazioni di legge, una scrittura privata del 7 maggio 2001 recante il timbro RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale di Grottaferrata con cui si era impegnato a corrispondere e aveva effettivamente corrisposto negli anni 2001 2005 a titolo di finanziamento a tale NOME COGNOME l’importo complessivo di € 1.800.000,00 con restituzione al tasso del 3% annui. Secondo la C.t.r. tale scrittura non era sufficiente dimostrare l’intervenuto finanziamento, per un importo ingente, ad un soggetto con reddito estremamente esiguo, in assenza di quietanze dei pagamenti e di garanzie adeguate.
Il quinto e sesto motivo, da valutare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili, perché vertono su circostanze non decisive.
Con essi il contribuente si duole che la RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del Sig. COGNOME che dichiarava di aver ricevuto un prestito e di averlo poi restituito al contribuente nel periodo 2001 -2005; l’inammissibilità discende dalla natura meritale del motivo che tende, al pari di quello precedentemente
disaminato, ad una rimeditazione del merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni effettuate dai Giudici di appello, nel tentativo di dare ingresso a valutazioni meritale, nel giudizio di legittimità non consentite. Secondo la C.t.r., infatti, la scrittura privata intervenuta tra il sig. COGNOME ed il contribuente non era sufficiente dimostrare l’intervenuto finanziamento, per un importo ingente, ad un soggetto con reddito estremamente esiguo, in assenza di quietanze dei pagamenti e di garanzie adeguate.
6. In conclusione, va dichiarato inammissibile sia il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia quello proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Nulla per le spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che è rimasto intimato.
Le spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.
La Presidente NOME COGNOME