Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15889 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14554/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1372/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
Il sig. NOME COGNOME ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con i quali la Direzione di Massa Carrara dell’Agenzia delle Entrate, recependo le risultanze di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza sulla base de movimentazioni bancarie del contribuente, contestava operazioni in accredito non giustificate per gli importi di € 101.271,64 per l’anno 2007 e di € 124.605,58 per l’anno2008.
Il ricorrente sosteneva che gran parte delle movimentazioni contestate si riferiva a proventi fatturati dalla società RAGIONE_SOCIALE della quale era amministratore delegato, e pertanto già assoggettate a tassazìone in capo alla IFIR .
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara disponeva la nomina di un CTU.
La medesima Commissione , con sentenza n. 167/17 del 20.2.2017, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti rideterminava il maggior reddito accertato in € 69.619,35 per l’anno 2007 ed in € 79.8640.2 per l’anno 2008 , ritenendo preliminarmente che trattandosi di accertamento basato su verifiche dei conti correnti incombeva sulla parte contribuente l’onere di provare che le movimentazioni bancarie non si riferi ad operazioni imponibili, e prendendo atto nel merito delle risultanze della perizia con la quale il CTU aveva determinato in tali misure gli importi dei versamenti non documentati.
2. L’Ufficio proponeva appello.
2.1. La CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
Si rileva che il quesito oggetto della CTU verteva proprio sulla verifica della rispondenza tra le movimentazioni bancarie intestate al ricorrente e la documentazione giustificativa prodotta .
Per quanto riguarda le somme di competenza della società RAGIONE_SOCIALE il perito ha constatato la corrispondenza dei versamenti sui conti correnti propri del contribuente delle somme destinate alla predetta società, che solo in parte erano soggette a tassazione in capo alla società stessa, relativamente alla percentuale di aggiudicazione, mentre per il resto costituivano il prezzo di aggiudicazione, oltre a imposte e spese, da
trasferire a soggetti terzi e pertanto non imponibili in capo alla IFIR in quanto prive di rilevanza reddituale.
Il transito di tali somme attraverso i conti correnti personali del contribuente costituisce certamente una procedura non corretta ma l’imposizione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti della società, preso atto che nella perizia redatta dal CTU si afferma che si tratta degli incassi delle fatture emesse dalla IFIR e pertanto già sottoposte a tassazione in capo alla stessa, e solo successivamente, per i compensi di sua spettanza in capo al contribuente, mentre l’Ufficio ha ingiustificatamente sottoposto a tassazione la totalità delle somme transitate dai conti del contribuente.
Per quanto riguarda le buste paga la dettagliata perizia redatta dal CTU, pur riscontrando un certo disallineamento temporale delle retribuzioni, ha comunque concluso, senza che risultino contestazioni, che “per tali operazioni vi sia corrispondenza tra i versamenti e i documenti (buste paga) prodotti dal ricorrente’, per cui non resta che prenderne atto .
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; il contribuente resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo assume priorità logico -giuridica, ragion per cui deve essere esaminato anticipatamente.
2.1. Vi si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 36 D.Lgs. 546 del 1992, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’.
2.1. ‘a Commissione Tributaria Regionale ha motivato ‘per relationem’ in modo acritico alla sentenza di primo grado e alla perizia del CTU, rendendo incomprensibile il percorso logico -giuridico posto a base del proprio ragionamento ‘.
2.2. Esso è infondato.
2.2.1. Si rileva al riguardo che il rinvio compiuto dalla CTR, nella sentenza in esame, alla sentenza di primo grado e soprattutto alla CTU in tal grado esperita non è acritico, come denunciato, ma (indipendentemente dalla correttezza o meno della decisione finale) ragionato e ‘funditus’ motivato.
2.2.2. Più nel dettaglio:
-‘per quanto riguarda le somme di competenza della società RAGIONE_SOCIALE‘, opina la CTR che, pur non corretta la procedura seguita dal contribuente di farle transitare sui conti correnti personali, una volta ‘preso atto che nella perizia redatta dal CTU si afferma che si tratta degli incassi delle fatture emesse dalla IFIR’, ‘l’imposizione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti della società’, potendosi ‘solo successivamente’ attingere il contribuente medesimo -anziché, come fatto dall’Ufficio, per l’intero, esclusivamente – ‘per i compensi di sua spettanza’;
-‘per quanto riguarda, , le buste paga’, opina la CTR che, nonostante ‘un certo disallineamento temporale delle retribuzioni’, al fine di ritenere soddisfatta la giustificazione fornita dal contribuente, sia comunque di per sé sufficiente la mera ‘corrispondenza tra i versamenti e i documenti (buste paga)’.
2.2.3. Siffatta ricostruzione della motivazione della sentenza impugnata attraverso il suo stesso tenore letterale rende conto dell’espressione, da parte della CTR, di un percorso giustificativo, bensì fondato sulla CTU (già condivisa dal primo giudice), eppure autonomo, siccome agganciato ad una rielaborazione concettuale dei relativi risultati.
Un tanto vale ad escludere il denunciato vizio di nullità della sentenza impugnata.
Può ora procedersi all’enunciazione ed alla disamina del primo motivo.
Vi si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
4.1. ‘Parte avversa, sin dal ricorso introduttivo in primo grado, non ha allegato alcuna prova certa volta a dimostrare che abbia riversato nelle casse sociali le ingenti somme di pertinenza della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ incassate sui propri conti correnti, ‘sine titulo’. E ancora non ha fornito alcuna giustificazione circa la non corrispondenza tra le operazioni contestate e le buste paga, rilevata nella stessa perizia del CTU. Pertanto, nulla avrebbe dovuto fare l’Ufficio onde meglio dimostrare ciò che pacificamente risulta in forza della presunzione legale in discorso; mentre non si sarebbe certo potuto dare credito a generiche giustificazioni del contribuente, che non ha fornito prove puntuali a propria difesa ‘. ‘a CTR, obliterando ‘in toto’ gli elementi forniti dall’Agenzia, ha accolto pedissequamente le doglianze espresse dalla controparte e la perizia del CTU, statuendo l’invalidità degli atti impositivi ‘.
4.2. Il primo motivo, di cui si tratta, è fondato.
4.2.1. Questa S.C. insegna che, ‘in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto
espressamente in sentenza delle relative risultanze’ (cfr., ad es., Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 -01). In ragione di quanto precede, la presunzione ‘consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente’ (Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 -01). Ciò significa che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 -01). Donde, ‘poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione’ (Sez. 6 -5, n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 -01). Ne consegue che ‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale
attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti’ (così, da ultimo, Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241 -01).
4.2.2. La CTR non si è affatto attenuta a tali principi, essendosi sostanzialmente appiattita su una giustificazione del tutto generica delle movimentazioni bancarie, rifugiandosi negli esiti della CTU, già fatti propri dal primo giudice ed ulteriormente dalla medesima avvalorati.
4.2.3. In particolare, rispetto alle ‘somme’ che ha ritenuto essere ‘di competenza della società RAGIONE_SOCIALE‘, l’errore compiuto dalla CTR consiste, anzitutto, nell’aver omesso di considerare che la stessa CTU aveva ritenuto le movimentazioni in larga parte (ossia nella parte eccedente le provvigioni ad IFIR) ingiustificate (come emerge dallo stralcio riportato a pag. 18 del ricorso della relazione di consulenza, peraltro allegata sub 10) al ricorso) e, secondariamente, nell’aver comunque mancato alcuna verifica in ordine alla prova degli effettivi riversamenti dal contribuente ad IFIR e, ‘in limine’, dell’effettivo pagamento delle imposte da parte di IFIR corrispondentemente a ciascuna fattura. Ciò equivale a dire, in sostanza, che la CTR ha totalmente pretermesso ‘a monte’ di sottoporre a doveroso vaglio critico, mediante riscontro logico -documentale, la complessiva tenuta della prospettazione difensiva.
4.2.4. Sotto altro profilo, rispetto alle ‘buste paga’, la CTR, laddove ammette avere la CTU rilevato ‘un certo disallineamento temporale’ delle corrispondenze, omette, finanche ‘apertis verbis’, quel rigoroso riscontro analitico, di cui la giurisprudenza di legittimità rimarca invece l’imprescindibilità, tra le giustificazioni che il contribuente è chiamato a fornire e le singole movimentazioni di conto: riscontro che – data la fungibilità del denaro – non può
fermarsi ad una pura e semplice compatibilità di importi , ma deve acquisire necessariamente anche uno spessore diacronico -ricostruttivo , atto a riconciliare , sia quanto ad importi che quanto a date, il titolo addotto dal contribuente a fondamento della disponibilità di una certa somma e ciascuna singola operazione (o gruppo di operazioni) che il medesimo – le cui allegazioni in fatto, pertanto, di per sé non possono che essere dettagliate – pretende di correlarvi .
Tirando le somme di tutto quanto detto sin qui, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2025.