Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
IRES IRPEF IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21575/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 378/2017, depositata l’08/02/2017;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 3087/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME DANTE, NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 8/2017, depositata il 13/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, nel ricorso n. 3087/2018, che ne ha chiesto l’accoglimento.
Rilevato che:
1. L ‘ Ufficio, a seguito di indagini bancarie per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 23 maggio 2008 svolte nei confronti della D.L.P. s.r.l., esercente attività di compravendita di immobili, e nei confronti dei due soci, NOME e NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE loro mogli, NOME e NOME COGNOME, emetteva, per l’anno 2007 , un primo avviso di accertamento nei confronti della società per il recupero di maggiori Iva, Ires ed Irap (P_IVA) assumendo che fossero riconducibili alla
stessa una serie di movimentazioni bancarie, sia di prelevamento che di versamento, rimaste ingiustificate. L’Ufficio emetteva, altresì, ulteriori avvisi di accertamento nei confronti dei tre soci, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per il recupero di maggiore Irpef, sul presupposto della distribuzione in loro favore di utili extra-contabili in società c.d. a ristretta base e di un maggior reddito di partecipazione, in proporzione alle rispettive quote del 33,34 per cento per NOME COGNOME e del 33,33 per cento per gli altri due soci.
Gli avvisi di accertamento venivano emessi dopo che i quattro soggetti intestatari dei conti sottoposti ad indagine, tra i quali NOME COGNOME, rappresentante legale della società, chiamati a rendere chiarimenti sulle movimentazioni ivi rinvenute, prima, si erano riservati di produrre documentazione e, poi, avevano ribadito di non essere in grado di fornire giustificazioni.
Avverso detti atti impositivi proponevano separati ricorsi la società ed i tre soci.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE riuniva i soli ricorsi proposti dalla società e dai soci COGNOME e li rigettava. Con separata sentenza, accoglieva, invece, il ricorso proposto dal socio NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE con la seconda RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnate (n. 8 del 2017), resa nel giudizio in cui erano parti la società ed i COGNOME, accoglieva l’ appello dei contribuenti ed annullava sia l’avviso di accertamento societario che, di conseguenza, i due avvisi di accertamento personali. Con la prima RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate (378 del 2017), resa nel giudizio in cui era parte il socio NOME COGNOME, riformava la sentenza favorevole a quest’ultimo confermando la legittimità dell’accertamento.
Avverso la sentenza n. 8 del 2017 propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e la società ed i soci COGNOME si difend ono a mezzo controricorso.
Avverso la sentenza n. 378 del 2017 propone ricorso il socio NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE si difende a mezzo controricorso.
Nel giudizio 3087 del 2018 i soci COGNOME, hanno dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202 legge 29 dicembre 2002, n. 197 ed hanno depositato la domanda presentata da entrami in relazione ai due avvisi personali, nonché prova del pagamento, per entrambi, della prima rata.
Con successiva nota, la difesa erariale ha dato atto della regolarità della definizione, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 203, legge n. 197 del 2022. Per l’effetto, ha chiesto l’estinzione parziale del giudizio limitatamente agli avvisi personali, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. Ha Insistito , invece, per l’accoglimento del ricorso quanto alle ulteriori pretese.
Contestualmente, l’Ufficio ha depositato atto di annullamento parziale dell’avviso societario con il quale, ritenute giustificate alcune RAGIONE_SOCIALE movimentazioni eseguite sui conti oggetto di indagine, ha rideterminato l’imponibile.
NOME COGNOME, a propria volta, ha versato in atti provvedimento di annullamento parziale in autotutela con il quale l’Ufficio , avendo rideterminato il reddito societario, ha provveduto di conseguenza nei suoi confronti.
In entrambi i giudizi i contribuenti (ovvero nel primo NOME COGNOME e nel secondo la RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME) hanno depositato memoria.
Considerato che:
Deve procedersi alla riunione dei due giudizi. Sussiste, infatti, un’evidente connessione fra i due giudizi che hanno ad oggetto, con riferimento al medesimo anno di imposta, l’accertamento di maggiori redditi nei confronti di una società ritenuta a ristretta base e i conseguenziali accertamenti nei confronti dei tre soci della stessa. Pur non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’accertamento societario costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.
Inoltre, la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni -che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc civ., ove investano lo stesso provvedimento -può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero .appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (Cass. 10/05/2021, n. 12268).
In via preliminare deve darsi atto, stante la concorde dichiarazione RAGIONE_SOCIALE parti interessate, che il giudizio di cui al ricorso 3087 del 2018 si è estinto quanto ai due soci COGNOME, mentre prosegue in merito alla posizione della società.
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
2.2. Entrambe le parti hanno dato atto della regolarità della domanda di definizione agevolata e del pagamento di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione , sicché può provvedersi in tal senso.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
Sempre in via preliminare, deve prendersi atto, quanto alla posizione della società e del socio NOME COGNOME, per i quali il giudizio prosegue, del provvedimento di annullamento parziale adottato in autotutela dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale si è provveduto alla riduzione della pretesa tributaria in ragione di un minor imponibile accertato a seguito della giustificazione resa in merito ad alcune RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate.
L ‘RAGIONE_SOCIALE nel giudizio n. 3087/2018, proposto nei confronti della società e dei soci COGNOME che, come già detto, prosegue solo nei confronti della prima, ha proposto sette motivi.
1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l’onere probatorio su di esso gravante ed ha affermato che non fosse stato provato, nemmeno in via indiziaria, l’utilizzo ad opera della società di conti intestati ai due soci ed alle rispettive mogli e non fosse stato fornito nessun ulteriore elemento concreto, salvo la ristretta base sociale, per altro in una situazione in cui solo i 2/3 del capitale erano accentrati nella stessa famiglia.
Con l’unico articolato motivo l’Ufficio assume che la RAGIONE_SOCIALE non ha valutato i vari elementi allegati e che, in particolare, ha erroneamente privato di valore indiziario la circostanza, pacifica, che la società fosse a ristretta base, sebbene, in società di tal fatta, la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci siano ascrivibili all’ente è particolarmente elevata; che, non ha considerato il legame familiare tra i soggetti titolari dei rapporti di conto correnti oggetto di indagine (soci e loro coniugi) sufficiente a ritenere provata la riferibilità alla D.L.P. RAGIONE_SOCIALE movimentazioni riprese a tassazione; che ha errato nell’escludere che la D .L.P. fosse società a ristretta base solo in ragione della presenza di un terzo socio estraneo al gruppo familiare dei COGNOME; che ha errato nel dare rilievo al fatto che i soci COGNOME e i loro coniugi fossero titolari anche di quote di altre società; che non ha valutato il fatto che i contribuenti non avevano fornito le giustificazioni richieste dal l’Uffici o e che le movimentazioni registrate sui conti erano in contrasto con i residui redditi dichiarati.
4.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1973, dell’ art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nella fattispecie non operasse la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, bensì una presunzione semplice e per avere, così,
dato rilievo, quale prova contraria, a circostanze inidonee a vincere la stessa, quali l’attività esercitata , di compravendita di immobili, che rendeva difficile che le movimentazioni rinvenute sui conti fossero alla stessa riconducibili. Osserva che, invece, la società avrebbe dovuto dare specifica prova per ogni singola operazione contestata. Da ultimo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto eseguire controlli incrociati , sebbene fosse stato evidenziato come, per molte RAGIONE_SOCIALE movimentazioni oggetto di indagine, non fosse stata fornita alcuna giustificazione e come, per altrettante, ne fosse stata fornita una sola generica, ovvero che si trattava di spese personali.
4.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE ha reso motivazione apparente, omettendo l’indicazione degli elementi a sostegno del proprio convincimento e dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione che le movimentazioni rinvenute su conti dei soci fossero irrilevanti in ragione degli elementi forniti con l’appello.
4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18, 21, 24, 36, 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con una prima censura, l’Ufficio critica la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’eccezione di tardività della prova contraria offerta dai contribuenti solo in appello, sebbene in primo grado non fosse stata addotta alcuna giustificazione né prodotta documentazione. invitati nella fase endo-procedimentale alla produzione
Aggiunge, con una seconda censura, che i contribuenti erano stati di documentazione e che l’omessa presentazione della stessa non poteva
essere sanata in appello, stante, ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, l’inutilizzabilità in giudizio della documentazione non prodotta nella fase amministrativa.
5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto viziati gli atti impositivi per difetto di motivazione stante la mancata precisazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni prese in considerazioni ai fini dell’accertamento in quanto le tabelle riprodotte dall’Ufficio riportavano solo i totali per singoli anni e per singoli conti. Deduce che il motivo, relativo al dedotto vizio di motivazione dell’atto impositivo, non era stato proposto in primo grado e che, pertanto, era inammissibile.
6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’avviso di accertamento non fosse sufficientemente motivato in quanto le movimentazioni bancarie non erano state indicate analiticamente. Espone che con le controdeduzioni in appello avevo già evidenziato che le singole movimentazioni contestate erano state indicate ai sigg. COGNOME e COGNOME, come indicato nella pag. 7 del processo verbale, sicché non vi era alcun onere di successiva allegazione.
4.7. Con il settimo motivo, in subordine denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 7, 35 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver annullato totalmente gli atti impositivi senza procedere all’esame specifico di ogni rilievo e così, eventualmente, limitandosi a ridurre la pretesa.
NOME COGNOME, con il ricorso n. 21575 del 2017 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto dieci motivi .
5.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell’impugnata sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali e, comunque, per difetto totale di motivazione.
5.2. Con il secondo motivo deduce la nullità del procedimento e della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, degli artt. 101, 102 e 295 cod. proc. civ. e dell’art. 111, secondo comma Cost.
Censura la sentenza impugnata per non aver rilevato, in fattispecie di accertamento di utili extra-contabili in società a ristretta base, la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci, secondo i medesimi principi applicabili alle società di persone e, in via subordinata, per non aver sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente sull’accertamento societario.
5.3. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul dedotto vizio pregiudiziale di inammissibilità dell’appello avversario perché tardivamente proposto o, in subordine, per omessa motivazione sulla stessa questione, ed in ulteriore subordine per omesso esame del relativo fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti e/o la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 cod. proc. civ.
5.4. Con il quarto motivo deduce la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sul dedotto vizio pregiudiziale di inesistenza della notifica dell’appello avversario perché esegu ita tramite messo speciale o, in subordine, per omessa motivazione sulla stessa questione, ed in ulteriore subordine l’omesso esame del relativo fatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti e/o la violazione o falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 199 2.
Il contribuente assume l’inapplicabilità dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 agli atti processuali.
5.5. Con il quinto motivo deduce la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sul dedotto vizio preliminare di nullità o comunque illegittimità dell’avviso di accertamento per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione da esso presupposto e richiamato o, in subordine, per omessa motivazione sulla stessa questione, ed in ulteriore subordine l’omesso esame del relativo fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e/o la violazione o falsa applicazione dell’ar t. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 24 Cost.
Rileva che all’avviso di accertamento c.d. personale risultava allegato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ma non il processo verbale di constatazione richiamato in entrambi gli atti impositivi.
5.6. Con il sesto motivo deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti che, se valutati, avrebbero portato ad escludere sia l’esistenza di utili extracontabili che la loro distribuzione in proprio favore.
Precisa che i fatti storici il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla C.t.r. sono che 1) i movimenti bancari sui conti corrente imputati alla società erano intestati esclusivamente ai due soci NOME ed alle loro mogli; 2) il socio NOME era estraneo al nucleo familiare dei COGNOME e non aveva co-interessenze nelle numerose società facenti capo a questi ultimi; 3) non vi era certezza e definitività circa l’effettiva esistenza di utili extra-contabili in capo alla società; 4) la D.L.P. non avrebbe potuto realizzare alcun ricavo occulto, considerato che non aveva dipendenti
ed aveva solo limitatissimi immobili oggetto dell’attività sociale; 5) non vi erano somme versate dalla società sul proprio conto.
5.7. Con il settimo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2909 cod. civ., dell’art. 45, comma 1, t.u.i.r., degli artt. 38 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 53 Cost., in relazione alla statuita ammissibilità e legittimità della presunzione di distribuzione ai soci dei pretesi utili extra-contabili accertati a carico della società partecipata, anche in mancanza di loro definitività e certezza.
Osserva, altresì, che la RAGIONE_SOCIALE, con separata sentenza, aveva annullato l’accertamento societario.
5.8. Con l’ottavo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost., in relazione alla statuita ammissibilità e legittimità della presunzione di distribuzione al socio dei pretesi utili extracontabili accertati a carico della RAGIONE_SOCIALE
Con l’unico, articolato, motivo, il contrib uente muove due diverse censure. Con la prima critica la sentenza impugnata per aver ravvisato, quale presupposto della distribuzione ai soci, che la società avesse effettivamente realizzato utili extra-contabili, sebbene non ve ne fosse prova. Con la seconda critica la sentenza impugnata per non aver considerato che non vi era prova della riferibilità ad esso deducente ed alla società dei conti intestati ai NOME ed alle loro mogli e per aver affermato che l’Uffic io non era onerato di provare che il socio si fosse ingerito nella gestione della società, essendo sufficiente che ciò fosse possibile, e che, proprio per l’operatività della presunzione in questione, era onere dell’appellato, che nel caso di specie non vi aveva assolto, provare la mancata distribuzione degli utili. Afferma che dalla mera ristrettezza della compagine sociale non può farsi derivare con rigido automatismo la distribuzione degli utili extra-contabili e che la
stessa può avere rilievo solo con il concorso di altri elementi gravi precisi e concordanti.
5.9. Con il nono motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul dedotto vizio di illegittimità dell’avviso di accertamento per il mancato rispetto del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo o, in subordine, per omessa motivazione sulla stessa questione, ed in ulteriore subordine l’omesso esame del relativo fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10, primo comma, e 12, secondo comma, legge n. 212 del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost.
5.10. Con il decimo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dello jus superveniens in materia di sanzioni amministrative tributarie discendente dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158 o, in subordine, la violazione o falsa applicazione degli art. 3 e 29 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata in controricorso dalla società la quale assume che il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE si risolve in una mera riproduzione di atti processuali ed è privo di critiche motivate e pertinenti.
Va rilevato che la materiale integrazione del ricorso per cassazione con atti processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito si giustificava per illustrare le ragioni di censura alla sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa pronuncia o omessa motivazione sulle specifiche censure svolte in secondo grado, senza incorrere nel difetto di specificità del motivo ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., Tale riproduzione, peraltro, facilmente individuabile ed isolabile, non impedisce di enucleare, con sufficiente chiarezza, i fatti salienti della vicenda processuale, e le ragioni dell’impugnazione (tra le tante, cfr. Cass. 08/01/2024, n. 506).
Deve procedersi logicamente all’esame prioritario del ricorso avverso l’accertamento societario che costituisce, come detto, antecedente logico dell’accertamento nei confronti dei soci e, per quanto qui rileva, del socio NOME COGNOME.
7.1. Il terzo motivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , logicamente preliminare, in quanto volto a censurare error in procedendo, ravvisato nella motivazione apparente della sentenza, astrattamente idoneo a determinarne la nullità, è infondato.
7.1.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
7.1.2. La sentenza impugnata non incorre nel vizio denunciato in quanto in essa è chiaramente esplicato l’iter logico seguito il quale si fonda, essenzialmente, sulla mancanza di prova della riferibilità alla società RAGIONE_SOCIALE movimentazioni registrare sui conti intestati a terzi.
La RAGIONE_SOCIALE, in particolare, dopo aver rilevato che l’accertamento scaturiva dalle movimentazioni registrate su conti correnti intestati ai soci NOME ed alle loro mogli, NOME e NOME COGNOME, ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito prove sufficienti che consentissero di ricondurre dette operazioni alla società ed ha aggiunto che, a tal fine,
occorreva la prova che fosse stata la società, se pure a mezzo dei suoi rappresentanti, ad utilizzare i terzi per occultare parte della sua attività. Ha aggiunto che non vi era nemmeno congruità tra la mole RAGIONE_SOCIALE operazioni intercettate dall’Ufficio e l’attività di compravendita immobiliare svolta dalla società, caratterizzata da operazioni per loro natura tracciabili; che dalla documentazione esaminata erano risultate poche operazioni eseguite nel corso di vari anni; che dai controlli incrociati, salvo un caso isolato relativo ad altra annualità, non erano emerse irregolarità; che i fratelli COGNOME avevano partecipazioni in numerose altre società. Ha concluso, pertanto, affermando che nel caso concreto non poteva ritenersi in via presuntiva che i movimenti bancari realizzati su conti di terzi fossero riferibili alla società. Ha aggiunto, infine, che l’accertamento il p.v.c., non indicava no con precisione le operazioni intercettate, che erano state accorpate per totali annui.
7.2. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
7.2.1. Diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, dall’articolata motivazione non emerge che la C.t.r., che pure ha rilevato, come dato di fatto, che solo i 2/3 del capitale sociale erano incentrati in un medesimo gruppo familiare -ha, per ciò solo, escluso che la D.L.P. fosse una società a ristretta base; tanto non risultando in alcun modo espresso in motivazione. La statuizione di illegittimità dell’accertamento si fonda, come detto, sul diverso assunto della mancanza di prova della riconducibilità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni registrate sui conti dei soci NOME e RAGIONE_SOCIALE loro mogli ad RAGIONE_SOCIALE extra-contabili della società.
7.2.2. Detta ultima motivazione, tuttavia, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamenti bancari.
Per costante indirizzo di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, -che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Tra le più recenti, Cass. 28/04/2022, n. 13236, Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass. 03/03/2021, n. 5788).
A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303).
Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio, si è precisato che è onere del contribuente indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (Cass. 30/12/2015, n. 26111).
Questa conclusione non contrasta con l’art. 2697 cod. civ. in quanto l’emersione di movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del contribuente è un fatto in relazione al quale solo quest’ultimo può dimostrare che i conti stessi non siano fiscalmente rilevanti o che, comunque, non diano luogo a recuperi (Cass. 19/02/2001, n. 2435).
7.2.3. Quanto, poi, ai conti correnti oggetto di indagine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai medesimi, sulla base di elementi indiziari, tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. 16/06/2017, n. 15003, Cass. 01/02/2016, n. 1898, Cass, 21/12/2007, n. 27032). Per altro, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. 07/12/2020, n. 27982).
Si è precisato, in proposito che la disposizione non limita l’acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente sottoposto ad accertamento, sicché si deve ritenere estesa anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’onere probatorio relativo alla presenza di tali condizioni formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto -compete all’Ufficio,
ed al suo assolvimento consegue l’operatività della presunzione legale stabilita dall’art. 32, primo comma, n. 2, cit. secondo cui i versamenti e i prelievi devono essere considerati proventi dell’attività svolta dall’interessato, con spostamento sul contribuente dell’onere di fornire la prova contraria, dimostrando che si tratti di somme comprese nella determinazione del reddito o che non abbiano rilevanza reddituale. Pertanto, in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente, la presunzione che gli importi versati siano compensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario, ancorché intestato a terzi, sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti (Cass. 31/08/2022, n. 25663, Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 13/04/2012, n. 5849; Cass. 12/01/2009, n. 374).
7.2.4. Inoltre, qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell’accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. cit., con la conseguenza che l’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al medesimo e RAGIONE_SOCIALE somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece a quest’ultimo l’onere di fornire rigorosa prova contraria. Nella parentesi di contraddittorio anticipato, apertasi per esclusiva iniziativa dell’Amministrazione con la somministrazione del questionario, il contribuente ben può, ma per ciò solo anche deve, fornire giustificazioni, non solo sul merito RAGIONE_SOCIALE operazioni, ma prioritariamente sull’effettiva (al di là cioè del dato formale dell’intestazione) imputabilità a terzi dei conti correnti recanti le annotazioni di dette
operazioni. Il silenzio serbato sul punto comporta l’effetto di assolvere l’Amministrazione dall’onere di ogni ulteriore allegazione e dimostrazione riguardo alla riferibilità al contribuente dei conti e, di riflesso, RAGIONE_SOCIALE somme dal medesimo movimentatevi, spostando su di lui l’onere di fornire in contrario la prova rigorosa dell’esclusiva ascrivibilità RAGIONE_SOCIALE somme a chi appare titolare dei conti (Cass. 19/03/2024, n. 7360).
7.2.5. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi in quanto, nell’escludere la riconducibilità dei conti intestati ai soci e alle loro mogli, non ha tenuto conto che questi ultimi, di cui uno rappresentante legale della società, non avevano fornito alcuna giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni intercettate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, così restando l’Ufficio esonerato da ogni ulteriore prova. Ha ritenuto, inoltre, che si era in presenza solo di una presunzione semplice e che l’Ufficio non avesse assolto all’onere della prova sul medesimo gravante.
7.3. Il quarto motivo è parzialmente fondato.
Va escluso il vizio di omessa pronuncia di cui alla prima censura in quanto l’eccezione relativa all’inammissibilità per tardività della produzione documentale avvenuta solo in appello deve ritenersi oggetto di rigetto implicito, stante il rilievo dato in sentenza alle precisazioni fornite dai contribuenti in ordine alle movimentazioni bancarie.
Il motivo, invece, è fondato nella parte in cui prospetta una violazione di legge.
7.3.1. Nella fattispecie in esame la disposizione applicabile è l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all’iva) il quale prevede che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».
Non viene in rilievo, invece, l’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 (di identico tenore dell’art. 52 c. 5 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di iva) secondo il quale «i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione».
Detta ultima disposizione prevede chiaramente, come elemento essenziale della condotta che origina la preclusione, quello della intenzionalità di non consentire l’esame della documentazione; infatti, trova applicazione ai soli casi di ispezione -con ciò intendendo l’attività di esame e controllo svolta dai verificatori in sede di accesso presso il contribuente o in luoghi a questi collegati, al di fuori dell’Ufficio -e non nei casi in cui i documenti sono richiesti con l’invio di apposita comunicazione o questionario, ma senza introduzione e stazionamento per quanto necessario di personale dell’Amministrazione presso il soggetto sottoposto a controllo (Cass. 14/06/2021 n. 16757).
7.3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, pertanto, che l’omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, l’automatica inutilizzabilità,
amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l’eventuale deroga all’inutilizzabilità, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (Cass. 22/07/2020, n. 15600, Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 23/3/2016, n. 5734). Corollario dell’automatica inutilizzabilità della documentazione richiesta dai verificatori e non esibita dal contribuente è quindi l’operatività della conseguente preclusione processuale, anche a prescindere dalla proposizione, da parte dell’Ufficio, di una tempestiva eccezione. Si è precisato, infatti, che, in tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale anche rispetto all’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, e che non può ritenersi sanata nemmeno ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e neppure trova applicazione l’art. 57 d.lgs n. 546 del 1992, che non consente alle parti di proporre in appello Cass. n. 1539 del 2024, Cass. n. 15600 del 2020 cit.,15600 del 2020, Cass. n. 16548 del 2018 cit.).
7 .3.3. E’ stato puntualizzato, però, che l’omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede
contenziosa, prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza del presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; infatti, non può costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass. n. 1539 del 2024 e Cass. 15600 del 2020, cit., Cass. 12/04/2017, n. 9487).
Quanto alle caratteristiche del questionario, questa Corte ha ritenuto sufficientemente specifico un invito da cui emerga che la parte è stata espressamente invitata, con riferimento ai beni attinti dall’accertamento a depositare eventuale documentazione giustificativa di redditi esenti, assoggettati a ritenuta d’imposta, tassati con sistemi forfettari o disinvestimenti, smobilizzi, altre disponibilità anche provenienti da terzi ma messi a disposizione del contribuente così come previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. (Cass. n. 15600 del 2020, cit. ove si è evidenziato che il contenuto dell’invito de quo, nel caso di specie, era specifico e puntuale, atteso che evidenziava i beni presi in considerazione ai fini dell’accertamento sintetico, sottolineando altresì che le esigenze di documentazione comprendevano anche eventuali disponibilità provenienti da terzi, ma messe a disposizione della contribuente).
7.3.4. La RAGIONE_SOCIALE, nel prendere in considerazione «la quantità di precisazioni, di notevole rilievo anche quantitativo, da ultimo fornite circa i movimenti bancari», senza verificare l’ammissibilità della relativa produzione, non si è attenuta a questi principi.
7.4. Il quinto motivo è fondato, restando assorbito il sesto.
7.4 .1. La RAGIONE_SOCIALE ha rilevato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, per non contenere analitica indicazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni intercettate, sebbene, come risultante dal tenore del
ricorso di primo grado riprodotto dall’RAGIONE_SOCIALE (pag. 33), la questione non fosse stata sollevata.
7.4.2. Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta in appello o nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. 18/04/2024, n. 10587, Cass. 18/05/2018, n. 12313).
7.5. Il settimo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito dall’accoglimento degli ulteriori .
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è in parte infondato ed in parte resta assorbito dall’accoglimento del ricorso avverso l’avviso societario.
8.1. Il terzo ed il quarto motivo vanno trattati in via preliminare atteso che prospettano l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, in quanto proposto tardivamente e comunque per inesistenza della notifica.
8.1.1. In via preliminare deve rilevarsi che la C.t.r., innanzi alla quale il contribuente, nella sua veste di appellato, aveva sollevato le relative eccezioni, ha omesso qualsiasi pronuncia sul punto.
Tuttavia, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti
di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 16/06/2023, n. 17416).
8.1.2. Il terzo motivo è infondato.
L’atto di appello risulta notificato dal messo speciale dell’RAGIONE_SOCIALE il quale, nella relata di notifica ha dichiarato di aver provveduto alla notifica a mezzo raccomandata del 20 marzo 2024.
Questa Corte ha chiarito che il messo notificatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. 05/12/2012 n. 21817); pertanto, ove il contribuente avesse voluto contestare la falsità della data di spedizione dell’appello in ragione della quale quest’ultimo è certamente tempestivo -avrebbe dovuto proporre querela di falso.
8 .1.3. Il quarto motivo è anch’esso infondato .
E’ principio consolidato quello secondo cui l’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati; tale regola, per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello (Cass. 10/07/2009, n. 16267 cfr. anche Cass. Cass. 22/02/2013 n.4517).
8.2. Il secondo motivo, anch’esso preliminare in quanto prospetta un error in procedendo derivante dall’omessa sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. , è infondato.
Il prevalente orientamento della Corte è nel senso che l’art. 295, cod. proc. civ., è applicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Tale condizione non sussisteva nella fattispecie in esame in cui, alla data della decisione sulla causa pregiudicata quella pregiudicante era stata già decisa in
primo grado ed in secondo grado. In detta ultima ipotesi non vi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, ma semmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, cod. proc. civ., che appunto regola l’ipotesi in cui il suddetto rapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione (Cass. Sez. U. 29/07/2021, n. 21763). A ciò deve aggiungersi che il mancato esercizio del potere discrezionale in questione non può essere in nessuna guisa equiparato a lla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivo che deduce la violazione di quest’ultimo non può essere interpretato come ricomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, e, tra le più recenti Cass. 25/03/2024, n 7952).
8.3. Passando all’esame dei motivi di merito, i l primo motivo, relativo a difetto di motivazione, è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rilevato che la CRAGIONE_SOCIALE non aveva mai sostenuto che l’insussistenza del vincolo familiare tra tutti i soci fosse sufficiente ad escludere la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in società a ristretta base, ha comunque censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che spettasse all’RAGIONE_SOCIALE provare l’effettiva distribuzione degli utili ed ha ribadito che l’Ufficio non era onerato di provare che il socio si fosse ingerito nella gestione della società, essendo sufficiente che ciò fosse possibile, e che, proprio per l’operatività della presunzione in questione, era onere dell’appellato, che nel caso di specie non vi aveva assolto, provare la mancata distribuzione degli utili.
Ciò posto, la sentenza contiene una lineare esposizione della ratio decidendi, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la società fosse a ristretta base, anche se il socio COGNOME non aveva vincoli familiari con gli altri soci, ed ha affermato che, per l’effetto, operava la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in suo favore ed ha concluso rilevando che il medesimo non aveva vinto detta presunzione.
8.4. Il quinto motivo, con il quale assume un vizio di motivazione dell’atto impositivo astrattamente idoneo a determinarne, di per sé, l’illegittimità, è infondato.
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti del socio per omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società (Cass . 28/11/2014 n. 25296).
8.5. Il sesto motivo, proposto per omesso esame, è inammissibile.
La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053) ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso e same di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Il motivo in esame difetta dell’indicazione di tali elementi. Il ricorrente si duole, in realtà, della valutazione di elementi istruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
8.6. Il settimo ed anche l’ottavo motivo, limitatamente alla parte in cui si contesta l’esistenza di utili extra -contabili in capo alla società, attingono il rapporto tra l’accertamento societario e quello, conseguente, a carico dei soci, sicché restano assorbiti.
Le Sezioni Unite della Corte, hanno precisato che, il giudice della causa dipendente, ove non sussistano i presupposti della sospensione necessaria, oltre a poter scegliere ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. conformarsi ad essa o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, essere riformata o cassata. Si è aggiunto, tuttavia, che a seguito della riforma della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, l’armonia tra i giudicati viene recuperata per effetto dell’applicabilità del citato art. 336, comma 2, cod. proc. civ. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, ai provvedimenti dipendenti) che assume il ruolo di norma di chiusura, sicché la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell’effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale (Cass. Sez U. n. 21763 del 2021). Ne consegue che all’accoglimento del ricorso avverso l’accertamento
societario con annullamento della relativa sentenza con rinvio, consegue l’annullamento anche della sentenza che ha deciso il giudizio pregiudicato atteso che, in merito ai presupposti dell’accertamento societario il giudice del rinvio non potrà che conformarsi a quanto deciso nel giudizio pregiudiziale (cfr. Cass. n. 7952 del 2024).
8.7. L’ottavo motivo nella parte in cui contesta la sentenza per aver applicato nei propri confronti il principio di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base è infondato.
8.7.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519; Cass. 18/10/2017, n. 24534; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 04/04/2022, n. 10679).
Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 26 maggio 2008, n. 13485).
Tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., 02/02/2016, n. 1932; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass., 22/12/2016, n. 26873; Cass., 09/07/2018, n. 18042; Cass. 27/09/2018, n. 23247).
8.7.2. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi in quanto, in primo luogo, ha ribadito che la circostanza che il COGNOME non apparteneva al nucleo familiare dei COGNOME non escludeva che si fosse in presenza di una società a ristretta base; in secondo luogo, ha correttamente applicato i principi in materia di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base evidenziando che spettava al COGNOME fornire la prova contraria.
8.8. Il nono motivo è infondato.
Va rammentato che per giurisprudenza costante, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto esclusivamente per i tributi c.d. armonizzati ed a condizione che il contribuente, diversamente da quanto accaduto nella fattispecie in esame, abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa; per i tributi non armonizzati, invece, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823).
Si è, pertanto, precisato che non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, l’instaurazione del contraddittorio endo -procedimentale è dovuta solo ove risulti specificamente sancito.
8.9. Il decimo motivo, relativo alle sanzioni, è assorbito dall’annullamento della sentenza relativa all’accertamento societario che costituisce l’antecedete logico dell’accertamento personale.
In conclusione, ferma l’estinzione del giudizio nei confronti dei fratelli COGNOME, ed il provvedimento in autotutela nei confronti della società e del COGNOME, il ricorso n. 3087/2018 va accolto limitatamente ai motivi, primo, secondo, parzialmente il quarto come in motivazione,
quinto, rigettato il terzo, assorbiti il sesto ed il settimo; il ricorso n. 21575/2017 va rigettato quanto ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, parzialmente ottavo come da motivazione, e nono, inammissibile il sesto ed assorbiti dall’accoglimento del ricorso av verso l’avviso societario il settimo , parzialmente l’ottavo come in motivazione ed il decimo. Entrambe le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che dovrà accertare, attenendosi ai principi affermati in parte motiva l’esistenza di utili extra-contabili in capo alla società e, conseguentemente, attribuire i medesimi pro quota al COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 3087 del 2018 al ricorso n. 21575 del 2017; dichiara estinto il giudizio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME; accoglie il ricorso n. 3087 del 2018 nei confronti della D.L.P. sRAGIONE_SOCIALE limitatamente al primo, secondo, parzialmente quarto, quinto motivo, rigettato il terzo, assorbiti il sesto ed il settimo; rigetta il ricorso n. 21575 del 2017 limitatamente, al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, parzialmente ottavo, nono motivo, inammissibile il sesto ed assorbiti settimo, parzialmente ottavo e decimo motivo; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.