Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1318 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1318 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15354/2020 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé medesimo
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5516/4/2019, depositata e pubblicata in data 30.12.2019, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 18.11.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
TRIBUTI :
indagini bancarie.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, esercente la professione di avvocato, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2011, ex art. 41 bis, del DPR 600/73, un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad euro 6.228,00 e redditi diversi per euro 65.000,00, con conseguente maggiore imposta dovuta pari ad euro 30.957,00 ai fini IRPEF, euro 1.245,00 per Addizionale Regionale, euro 144,00 per addizionale comunale, nonché euro 7.095,00 ai fini IRAP ed euro 704,00 ai fini IVA, il tutto oltre sanzioni e interessi.
La C.T.P. di Milano, adita dal contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, i giudici di prime cure confermavano il rilievo n. 1 (bonifico bancario per affitto casa al mare), annullavano il rilievo n. 2 (movimentazioni non giustificate sul c/c 1000/5480) e confermavano gli altri rilievi.
3.La C.T.R. della Lombardia -adita dall’RAGIONE_SOCIALE, in via principale, relativamente al rilievo n. 2, nonchè dal contribuente, in via incidentale, in ordine al solo rilievo n. 1 ed alle spese di giudizio -, accoglieva l’appello incidentale relativamente al reddito derivante dal concesso godimento a terzi dell’immobile ed accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo, per quel che qui interessa, la ripresa n. 2 (redditi diversi -versamenti sul conto corrente c/1000/5480) ad euro 32.500,00.
Avverso la precitata sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, limitatamente alla questione relativa alla ripresa n. 2, che la C.T.R. ha ritenuto parzialmente legittima.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 18.11.2025.
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e art. 1298, comma 2, codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente deduce che l’art. 1298, comma 2, del codice civile stabilisce una presunzione rilevante solo nei rapporti interni dei cointestatari, mentre non assume alcuna rilevanza sul piano fiscale. Pertanto, il giudice del gravame avrebbe dovuto applicare esclusivamente l’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973 ed individuare la titolarità del valore monetario annotato in conto corrente e poi valutarne il rilievo tributario.
Con il secondo motivo, rubricato « omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c .», il ricorrente lamenta che la C.T.R. non abbia preso in considerazione elementi istruttori decisivi, in relazione a fatti storici non presi in considerazione e precisamente il fatto che i primi tre accrediti erano relativi a rimesse a mezzo bonifico in favore della cointestataria COGNOME da parte di RAGIONE_SOCIALE e la causale era ‘finanziamento socio’. Le altre due operazioni in accredito registravano il versamento di due distinti assegni bancari fuori piazza tratti da RAGIONE_SOCIALE a favore di NOME COGNOME. Esso ricorrente era dunque del tutto estraneo a tali operazioni, le quali non potevano dunque avere rilievo tributario. Le difese erano state del tutto obliterate dalla C.T.R., la quale era tenuta a dare espressamente conto in motivazione della
rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente in relazione ad ogni singola movimentazione accertata.
Con il terzo motivo, rubricato « error in procedendo , ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », il ricorrente assume che la C.T.R non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, eccezione che avrebbe dovuto accogliere, atteso che nell’atto non era ravvisabile alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado.
Partendo per ragioni logico giuridiche dall’esame del terzo motivo, esso si appalesa infondato.
4.1.Per costante orientamento di questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 6302/2022), nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 2 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta
dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello (in questo caso trattavasi di appello incidentale), l’ indicazione di specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi
motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (cfr., ex multís, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).
4.2.Nella sentenza impugnata si legge che ‘ Lamenta l’Ufficio in merito al parziale annullamento dell’accertamento, che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l’accoglimento dell’appell o’ e, nella motivazione, che ‘ L’Ufficio insiste sulla circostanza che le movimentazioni sul conto corrente 1000/5480 cointestato con altro soggetto sono tutti riferibili al contribuente ‘.
4.3. Appare evidente, in applicazione dei suesposti principi, che la parte erariale ha sufficientemente esposto i motivi di doglianza, richiamandosi implicitamente ai rilievi contenuti nell’accertamento impugnato, sicchè il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità appare giuridicamente corretto.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono invece fondati.
5.1. La Commissione Tributaria Regionale, a fronte di un accertamento basato sulla presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ha ritenuto di poter risolvere la controversia, applicando la presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c.. Tale modus operandi non è conforme ai principi che governano la materia degli accertamenti bancari.
5.2. Questa Corte ha costantemente affermato che, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate su un conto corrente
(anche se cointestato), opera una presunzione legale di redditività che pone a carico del contribuente l’onere di fornire una prova analitica e puntuale dell’estraneità di ogni singola operazione a fatti imponibili (cfr. Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 10480/2018, Cass. Civ., Sez. 6, N. 15871 del 08-06-2021). A tale onere probatorio del contribuente corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una “verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite” e di “dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica” (cfr. Cass. n. 15871/2021).
5.3. Nel caso di specie, la CTR ha eluso tale dovere, omettendo di valutare analiticamente le prove documentali offerte dal contribuente (bonifici e assegni con causali specifiche), che miravano a dimostrare la riferibilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE somme all’altra cointestataria del conto corrente.
5.4. Invece di procedere a tale scrutinio puntuale, la C.T.R. ha fatto ricorso a una norma, l’art. 1298 c.c., che disciplina i rapporti interni tra condebitori e non può dunque costituire criterio per la determinazione della base imponibile, in violazione della riserva di legge in materia fiscale.
5.5. L’omessa valutazione di tali documenti, che il ricorrente indica come decisivi per dimostrare la propria estraneità ai fatti, integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il giudice di merito non ha esaminato un fatto storico (la provenienza e la destinazione RAGIONE_SOCIALE somme, come risultanti dai documenti prodotti dal contribuente) che, se accertato, avrebbe potuto determinare un esito in tutto o in parte diverso della controversia.
5.6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice del merito proceda a un nuovo esame,
valutando analiticamente le prove documentali offerte dal contribuente per ogni singola movimentazione contestata e, all’esito di tale verifica, determini l’eventuale maggior reddito imponibile in capo al ricorrente, applicando i principi sopra illustrati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME