Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4121/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1266/2016 depositata il 08/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, avanti alla CTP di Firenze, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo agli esiti del controllo operato sulla sua posizione fiscale per l’anno d’imposta 2007.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava al contribuente: i) maggiori redditi per € 401.895,59, pari all’ammontare complessivo dei versamenti registrati nei conti correnti bancari a lui intestati e non giustificati; ii) utili extrabilancio di € 279.631,99 – pari al 70% (quota posseduta dal contribuente) del maggior reddito accertato in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, con applicazione della aliquota del 40% secondo quanto disposto dall’art. 47 del Tuir.
1.2. Successivamente, a seguito dell’adesione perfezionata con la RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rettificava con atto di autotutela parziale il maggior reddito da partecipazione accertato ad euro 4.959,00.
1.3. Il giudice di prossimità, ad esito del giudizio di primo grado, respingeva il ricorso.
La Commissione Tributarla Regionale accoglieva quindi l’appello del contribuente, ritenendo non applicabile la presunzione reddituale di cui all’art. 32 Dpr n. 600/1973, che riteneva applicabile alle società e non nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un motivo, nei confronti della sentenza in epigrafe.
Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che i giudici di appello, nel dispositivo della sentenza impugnata, a seguito di una motivazione inequivocabile nel senso dell’accoglimento dell’impugnazione del contribuente, hanno nondimeno così statuito: «Respinge l’appello del contribuente. Condanna il contribuente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00».
1.1. A tale riguardo va ricordato che questa Suprema Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio secondo cui «Al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e
pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciatile (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione». In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALE sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni -distinguendosi, quindi, sia dall’error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c. c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. 17392/04 e 10129/99).
1.2. I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017, n. 5939 del 2018, n. 26074 del 2018, n. 19325 del 2020).
1.3. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre dunque solo se ed in quanto esso
incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
1.4. Tale ipotesi, per quanto osservato, non è ravvisabile, come peraltro espressamente riconosciuto anche dall’Amministrazione, nella fattispecie in esame, ricorrendo nella specie un mero errore materiale, da correggere con emenda del dispositivo in conformità alla motivazione, nel senso dell’accoglimento dell’appello con condanna della parte appellata alle spese di lite.
Con il motivo di ricorso principale l’Amministrazione deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, nn. 2 e 7 D.P.R. n.600/73, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.», lamentando che la CTR abbia annullato l’atto impugnato, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato il maggior imponibile mediante il ricorso RAGIONE_SOCIALE presunzioni in tema di indagini bancarie di cui agli art. 32 nn. 2 e 7 dpr 600/73, sull’assunto che la presunzione in tema di indagini bancarie prevista dalla citata norma non possa trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, ma solamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, e che comunque la semplice contestazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni non giustificate non costituisca una sufficiente base per la ripresa a tassazione.
Con il motivo di ricorso incidentale, rubricato «In subordine, ed in via incidentale. Riproposizione del secondo motivo di appello, come assorbito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, 1° comma, n. 2, DPR 600/73», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il contribuente ripropone le argomentazioni spese nei gradi di merito a giustificazione dei movimenti bancari su cui si fonda l’avviso di accertamento impugnato.
È opportuno premettere all’esame dei motivi una ricostruzione della disciplina applicabile, come interpretata da questa Corte di legittimità.
4.1. In materia di accertamenti bancari, questa Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione sia soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.
4.2. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. n.600/1973 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.
4.3. Ne consegue che, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016).
4.4. Pertanto, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, il valore presuntivo, di cui all’art. 32,
primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dei prelevamenti deve ritenersi operante nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. 34209/2019; nello stesso senso, ex plurimis , Cass. 16/11/2018, n. 29572; Cass. 20/01/2017, n. 1519; Cass. 28/02/2017, n. 5152 e n. 5153; Cass. 09/08/2017, n. 19806; Cass. 09/08/2016, n. 16697 del 2016).
Nel caso di specie il reddito desunto in applicazione della presunzione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza dei movimenti bancari ritenuti non giustificati dall’Ufficio, è stato accertato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come la sentenza impugnata espressamente afferma, quale «reddito di impresa» derivante dalla RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente è socio, ritenuta una società a ristretta base partecipativa.
I giudici di appello non si sono quindi conformati ai richiamati principi in relazione a due differenti profili, i) assumendo che la presunzione in tema di indagini bancarie prevista dall’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non possa trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, ma solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, indipendentemente dalla categoria del reddito accertato e dalla tipologia dei movimento bancari non giustificati (prelevamenti o versamenti) e ii) ritenendo che, comunque, la mancata giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni non costituisca una sufficiente motivazione della ripresa a tassazione e, dunque, ponendo a carico dell’Amministrazione un onere probatorio supplementare, contrastante con il meccanismo presuntivo di cui all’art. 32 cit.
Il ricorso incidentale è inammissibile.
Trova applicazione il principio espresso da Cass. 30 marzo 2000, n. 3908, per cui qualora il giudice di secondo grado non si
sia pronunciato su di una domanda, un’eccezione o una questione comunque rilevante ai fini del giudizio, per averla ritenuta assorbita, la parte vittoriosa non ha l’onere di riproporla espressamente in Cassazione, né tali questioni possono formare oggetto di ricorso incidentale, stante il difetto di soccombenza, quanto meno teorica, e, conseguentemente, di interesse ad impugnare. Tali domande, eccezioni e questioni vanno invece riproposte nell’eventuale giudizio di rinvio, restando del tutto impregiudicata la loro decisione.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.