Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6873 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6873 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
Oggetto: Accertamenti bancari -Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzione legale in favore dell ‘ erario Onere della prova contraria – A carico del contribuente -Dichiarazioni rese da terzi -Valore.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5599/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2302/2022, depositata in data 29/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato una maggiore imposta a titolo di Irpef per l’anno 2009 per l’importo di euro 261.960,00, in ragione dell’omessa dichiarazione di redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r.
In particolare, dagli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente era emerso l’accredito, tramite un bonifico e cinque versamenti in contanti, dell’importo complessivo di euro 590.000,00, in ordine alla cui provenienza, secondo l’Ufficio, il contribuente, nel contraddittorio endoprocedimentale all’uopo instaurato, non aveva fornito una valida giustificazione, né un’idonea prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito.
A sostegno del ricorso, il contribuente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sotto il profilo del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e dell’omessa redazione del processo verbale di constatazione. Nel merito deduceva che l’operazione bancaria di importo più rilevante, ossia il bonifico di euro 500.000,00, consisteva in un deposito cauzionale, da computarsi in conto prezzo, ricevuto dalla società RAGIONE_SOCIALE per il futuro acquisto di un immobile di sua proprietà, mentre, in relazione alle residue operazioni di versamento in contanti, per complessivi euro 90.000,00, la somma di euro 45.000,00 derivava da liberalità erogate dal proprio padre, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e gli ulteriori euro 45.000,00 erano riconducibili a proprie disponibilità accumulate negli anni, essendo egli persona facoltosa.
La CTP accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: « La copiosa documentazione prodotta dal ricorrente giustifica ampiamente le operazioni bancarie di cui è causa. Le tesi dell’Ufficio, invero, sono in contrasto con la recente giurisprudenza in tema di necessità del contraddittorio anche nel caso di indagini bancarie cd. a tavolino. In conclusione il Collegio -alla luce dei fatti risultanti dalla documentazione prodotta dal ricorrente -ritiene che il ricorso meriti di essere accolto ».
L’RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale accoglieva parzialmente l’appello, da un lato confermando l’illegittimità dell’avviso di
accertamento in relazione al bonifico bancario di euro 500.000,00 e, dall’altro, assumendo, in ordine all’importo residuo di euro 90.000,00, l’inefficacia ed inattendibilità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto atteneva alle asserite liberalità provenienti dal padre del contribuente, nonché la carenza di giustificazione e documentazione in ordine al versamento dei risparmi personali in conto corrente.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR preso in considerazione, in riferimento ai versamenti in contanti per l’importo complessivo di euro 45.000,00 dovuti a liberalità del padre del contribuente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, in virtù di costante giurisprudenza, costituiva invece un elemento di prova indiziario che, se valutato correttamente ed unitamente agli altri elementi, avrebbe condotto all’annullamento del rilievo sollevato dall’Ufficio.
In particolare, con la predetta dichiarazione sostitutiva erano state ben circostanziate le date in cui era avvenuta la legittima erogazione liberale in favore del contribuente (nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio pro tempore vigente e senza che fosse stata in alcun modo confutata la capacità reddituale dell’erogante), a nulla rilevando il fatto che siffatta erogazione in più tranches non fosse, secondo la CTR, correlata ai riversamenti effettuati sui conti correnti del contribuente, ben potendo il denaro contante accumulato essere custodito per un determinato lasso di tempo prima di essere depositato sul c/c bancario.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 La CTR, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 32568/2019, ha ritenuto, in ordine all’importo di euro 45.000,00 asseritamente riconducibile a liberalità provenienti dal padre del contribuente, che la prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non avesse valenza probatoria, avendo la stessa efficacia autocertificativa esclusivamente in alcune procedure amministrative, ma non anche in sede giurisdizionale in virtù del disposto dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis vigente), giacché, diversamente opinando, si finirebbe per introdurre – eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale – un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo. Inoltre, l’importo predetto, pur se di rilievo, sarebbe stato corrisposto in contanti sia pure in più tranches e in periodi non correlati ai versamenti effettuati sul c/c del contribuente.
1.3 Sulla valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel processo tributario, questa Corte ha recentemente ribadito che anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 111 Cost., la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – e, di conseguenza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà -, le quali, non potendo costituire da sole il fondamento della decisione, hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l’attendibilità del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti (Cass. 30/10/2024, n. 28022). Già in precedenza si era affermato che, nel
processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non osta alla produzione sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio (Cass. 19/11/2018, n. 29757; Cass. 16/03/2018, n. 6616).
1.4 Da tali principi la CTR non si è discostata, in quanto la stessa ha comunque nel merito escluso che la dichiarazione sostitutiva resa dal padre del contribuente fosse ‘sufficiente allo scopo’, ossia che, di per sé sola considerata, avesse valenza probatoria della circostanza in essa indicata, e ciò in ragione della non tracciabilità RAGIONE_SOCIALE elargizioni in contanti operate dal padre del contribuente e della non corrispondenza tra le date in cui tali liberalità sarebbero state effettuate e le date dei versamenti eseguiti sui conti correnti intestati al medesimo contribuente.
In sostanza, quindi, i giudici d’appello hanno valutato la rilevanza meramente indiziaria della documentazione proveniente dal terzo, nel contesto degli altri elementi pure indiziari e presuntivi emersi nel giudizio, e hanno concluso per l’inattendibilità, e dunque per l’insufficiente valenza probatoria, della stessa.
Tale conclusione si pone in linea con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria, che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime né assurgere a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (Cass. 15/07/2022, n. 22302, la quale ha ritenuto che le dichiarazioni provenienti da soggetti legati da rapporti di parentela con il contribuente, in assenza di ulteriori elementi, fossero insufficienti ad integrare la prova contraria posta a suo carico; Cass.
09/03/2021, n. 6405; Cass. n. 29757/2018, citata, la quale ha ritenuto insufficiente ad integrare la prova contraria richiesta al contribuente la sola dichiarazione scritta della madre, in assenza di ulteriori elementi).
1.5 Peraltro, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di “fondamento”, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass. 26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014, n. 25756).
Nel caso di specie, la necessaria decisività del documento costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sussiste, alla luce della valenza solo indiziaria dello stesso, da esaminare, come peraltro ha fatto la CTR, comparativamente ed unitamente agli altri elementi istruttori.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR, in riferimento ai versamenti in contanti per l’importo complessivo di euro 45.000,00, riferiti a risparmi personali, compiutamente valutato il materiale probatorio prodotto in giudizio (che era stato ritenuto sufficiente dalla CTP), ossia le dichiarazioni fiscali del contribuente per il periodo dal 2000 al 2009, dalle quali sarebbe stato possibile constatare la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme contestate.
2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 L’inammissibilità discende dal costante orientamento con cui questa Corte ha affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. 13/06/2022 n. 19049).
2.3 Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto il ricorrente non indica il ‘fatto’, inteso come evento storico -naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura sull’omessa valutazione della documentazione costituita dalle dichiarazioni dei redditi per le annualità antecedenti a quella oggetto di causa, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305) o di elementi istruttori (Cass. 28/12/2024, n. 34787).
2.4 L’infondatezza del motivo discende, infine, dal rilievo operato dalla CTR sulla questione in esame, ossia che « L’assenza di giustificazioni è ancor più evidente in relazione all’importo di euro 45.000,00 imputato dal COGNOME a risparmi personali di cui non vi è alcuna evidenza documentale ».
Tale asserzione, con cui i giudici d’appello hanno ritenuto irrilevante la documentazione prodotta dal contribuente, è conforme al principio secondo cui, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE
operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 26/07/2022, n. 23389; Cass. 05/10/2018, n. 24422; Cass. 29/07/2016, n. 15857; Cass. 04/08/2010, n. 18081).
E, peraltro, sulla necessità di una valutazione analitica RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie da parte del giudice di merito, questa Corte si è più volte espressa ritenendo che, se devono essere indicate e dimostrate dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi, è pur vero che solo a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive da parte del contribuente corrisponde speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato (Cass. 31/03/2022, n. 10351; Cass. 28/11/2018, n. 30786; Cass. 01/10/2014, n. 20668; Cass. 18/09/2013, n. 21303; Cass. 15/03/2013, n. 6595; Cass. 22/01/2013, n. 1418; Cass. 12/09/2012, n. 15217).
Nella specie, risulta del tutto generico, e per nulla analitico, il richiamo, operato dal contribuente, al fatto di essere persona ‘facoltosa’ sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi degli anni pregressi, sicché la documentazione invocata dal ricorrente non risulta rilevante, come dedotto dalla CTR, per poter ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul medesimo contribuente.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, che liquida in euro 5.800,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME