Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35429 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35429 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
REVOCAZIONE ORDINANZA 25708/2021 SESTA SEZIONE CIVILE CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17934/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Materia, INDIRIZZO;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi, in unione, anche disgiuntamente, con l’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore,
-intimata –
per la revocazione dell ‘ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25708/2021, depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. In data 28 ottobre 2019 l’RAGIONE_SOCIALE notificava al AVV_NOTAIO, difensore costituito nel giudizio di secondo grado degli odierni ricorrenti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 360/01/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata l’11 giugno 2018 e depositata in segreteria il 28 giugno 2018.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, tuttavia, era deceduto il 1° gennaio 2019.
In data 6 giugno 2022 l’RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Matera notificava alla società RAGIONE_SOCIALE e ai sigg.ri COGNOME, nella loro qualità di soci e obbligati solidali, intimazione di pagamento n. TC5IPCM00047/2022 per € 25.634,47, riferiti ad imposte, interessi e sanzioni afferenti all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -2011, atto impugnato in primo grado e oggetto del contenzioso tra le parti.
In tale data, gli odierni ricorrenti venivano a conoscenza dell’ordinanza di codesta Corte n. 25708/2021 del 22 settembre 2021, nel cui giudizio gli stessi erano rimasti intimati e con cui si accoglieva il ricorso per cassazione presentato dall’Ufficio , disponendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, affinché, in diversa composizione,
esaminasse in modo analitico tutti i versamenti e i prelevamenti contestati e posti a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado.
Dalla mancata conoscenza dell’ordinanza menzionata, che non era stata neppure notificata, derivava così anche la non riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Avverso tale ordinanza n. 25708/2021 della sesta sezione civile di questa Corte, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per revocazione.
Non si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
In via rescindente i ricorrenti ritengono sussistere i presupposti di cui all’art . 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e all’art. 391 -bis , primo comma, dello stesso codice, considerata l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione.
Deducono, in particolare, che la notifica del ricorso in cassazione sarebbe stata indirizzata a un domicilio inesistente, e che l’ordinanza revocanda non avrebbe dato atto della mancata costituzione degli stessi, omettendo di dichiararne la contumacia e, quindi, di compiere qualsivoglia valutazione sulla regolarità del procedimento di notificazione.
Da tali considerazioni deriverebbe l’errore p ercettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo supposto, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata di secondo grado, l’esistenza della notifica del ricorso per cassazione, dovendosi invece considerare questa come del tutto inesistente, essendo stata effettuata nei confronti del difensore del precedente giudizio ormai deceduto e cancellato dall’albo.
2 . Procedendo all’esame del motivo di revocazione, questa Corte osserva quanto segue.
2.1. Il ricorso per revocazione è fondato.
L’errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà, dato che, nonostante fossero stati allegati al relativo ricorso per cassazione gli avvisi di accettazione e di consegna all’indirizzo PEC del AVV_NOTAIO della notifica del medesimo ricorso (indirizzo evidentemente ancora attivo), il difensore era già deceduto al momento della notifica.
Di conseguenza, gli odierni ricorrenti non potevano essere a conoscenza della pendenza del giudizio in cassazione, non potendo così neppure esercitare il proprio diritto di difesa, e la stessa Corte ha erroneamente ritenuto, in punto di fatto, che la notifica del ricorso fosse regolare, nel mentre dagli atti processuali emerge chiaramente che la notifica del ricorso non si fosse perfezionata.
Dall’errore percettivo anzidetto consegue la revocazione dell’ordinanza n. 25708/2021 di codesta Corte .
2.2. Di conseguenza, si presenta ora la necessità di esaminare, in via rescissoria, la fondatezza o meno del ricorso
per cassazione proposto dall’Ufficio, considerando quanto controdedotto nel presente ricorso per revocazione dagli odierni ricorrenti, allora controricorrenti.
In via rescissoria, con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2728 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., è fondato.
Ritiene l’Ufficio ricorrente che la decisione della C.T.R. era errata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 le generiche affermazioni della contribuente, non supportate da alcuna prova analitica riferibile ad ogni singola operazione di prelevamento e versamento bancario.
Il motivo è fondato.
L ‘art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa rispetto ai versamenti e ai prelevamenti effettuati nel conto corrente dell’imprenditore , i quali si presumono attribuibili alla relativa attività di impresa.
Tale presunzione, tuttavia, in quanto relativa, può essere superata dalla prova contraria offerta dal contribuente, il quale deve dimostrare o che RAGIONE_SOCIALE somme contestate ve ne sia traccia nella contabilità di impresa oppure che le stesse ne siano totalmente estranee.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 260 del 6 luglio 2000, anche con riferimento all’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, prima RAGIONE_SOCIALE modifiche intervenute con
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha precisato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost., afferente al diritto di difesa, «essendo il contribuente tempestivamente informato RAGIONE_SOCIALE richieste di acquisizione RAGIONE_SOCIALE copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili (art. 51, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 ); (…) il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente».
In sostanza, secondo anche quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, «qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. La relativa prova poi
può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, ivi comprese anche le presunzioni semplici» (cfr. Cass. 13 ottobre 2022, n. 30143; Cass. 8 settembre 2021, n. 24238). Ciò chiarito rispetto all’ onere della prova, «in tema di accertamenti bancari, è stato anche precisato che ove il contribuente fornisca prova analitica della natura RAGIONE_SOCIALE movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione RAGIONE_SOCIALE suddette movimentazioni per categorie o per gruppi» (cfr. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 28 novembre 2018, n. 30786).
In altri termini, in mancanza di espresso divieto normativo, e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (si v., ex multis , Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102).
Nel ricorso per revocazione, gli odierni ricorrenti riportano le argomentazioni già presentante davanti al giudice di seconde cure, ma le stesse implicano un apprezzamento di fatto insindacabile da questa Corte.
Focalizzando quindi l’attenzione sul vizio dedotto dall’Ufficio, sulla base dei principi sopra esposti, non si può non rilevare la sinteticità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto , a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’Ufficio e RAGIONE_SOCIALE prove contrarie fornite dal contribuente, il giudice a quo non ha esaminato analiticamente tutti i versamenti e i prelevamenti oggetto del giudizio, giustificandoli, al contrario, in via generica e cumulativa.
Tanto considerato, la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione va quindi cassata e la causa va rimessa al giudice a quo affinché, in diversa composizione, si pronunzi in via analitica sul raggiungimento della prova contraria rispetto a ciascun versamento e prelevamento.
Consegue , in via rescindente, l’accoglimento del ricorso per revocazione e, in via rescissoria, l’accoglimento di quello per cassazione proposto a suo tempo dall’RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza della C.T.R. della Basilicata n. 360/01/2018, depositata il 28 giugno 2018, deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte revoca l’ordinanza n. 25708 del 22 settembre 2021 e, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza della C.T.R. impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.