Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5770 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5770 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
Oggetto: Tributi
–
Accertamenti bancari
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 17987/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOMECOGNOME rappr esentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 448/05/2023, depositata il 16.01.2023 e notificata il 22.03.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento , con il quale, a seguito di indagini finanziarie, veniva rettificato il reddito dichiarato
per l’anno d’imposta 200 9; in particolare, il primo giudice annullava l’accertamento nella parte relativa al recupero riguardante i movimenti dei conti intestati alla coniuge e al fratello del contribuente;
la CTR della Campania -sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7144/12/2017, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente riconoscendo una ulteriore riduzione dei maggiori redditi accertati, pari all’importo di € 93.210,88, quale reddito fondiario derivante dall’azienda agricola condotta dal COGNOME ;
proposto ricorso per Cassazione dal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 7918 del 2021, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di appello non si fosse pronunciato con riferimento alla censura sulle giustificazioni fornite in ordine ai versamenti sul conto n. 7545 presso Banca della Campania e sui movimenti extraconto, nonché con riguardo alla censura relativa alla carenza di autonoma organizzazione in relazione all’IRAP ;
a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal contribuente, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
il contribuente aveva fornito (in particolare, mediante la produzione di estratti conto, assegni bancari, documentazione contabile e bancaria, perizia giurata, ecc.) idonea documentazione e giustificazione analitica in ordine alle ulteriori movimentazioni finanziarie accertate, non valutate nei precedenti gradi di giudizio, dovendosi ritenere che le stesse fossero legittime e coerenti per complessivi euro 256.697,74, per cui il reddito tassabile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette andava rideterminato in € 36.474,39 ;
il contribuente non doveva considerarsi soggetto passivo ai fini IRAP, in quanto svolgeva la libera professione di AVV_NOTAIO in un piccolo centro del Cilento, lavorava in proprio senza dipendenti, senza una struttura e un’organizzazione sviluppate, con un volume d’affari e un reddito non elevati, sostenendo spese di modesto importo;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CGT-2 attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, dal momento che il disposto rinvio per omessa pronuncia comportava che il motivo riguardante l’IRAP dovesse essere esaminato, anche con riferimento all’eccezione della sua inammissibilità, proposta dall’Ufficio con la memoria depositata in appello, dato che il motivo era nuovo, non essendo stato proposto con il ricorso introduttivo;
il motivo è infondato;
è principio consolidato di questa Corte che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 29879 del 2023; Cass. n. 448 del 2020) e che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività
d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass. n. 37200 del 2022);
– nel giudizio di rinvio, quindi, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. n. 24357 del 2023);
– parimenti consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla
Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze pregresse ( ex plurimis , Cass. n. 17240 del 2023);
– nel giudizio di rinvio, inoltre, è precluso qualsiasi esame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine ai pretesi errores in iudicando commessi dal giudice a quo , relativi al diritto sostanziale, ma anche con riferimento alle violazioni di norme processuali che si assumono poste in essere dal giudice di merito, tutte le volte in cui il principio di diritto sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale (Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 20474 del 2014; Cass. Sez. U. n. 15602 del 2009);
– a tali principi si aggiunge quello secondo cui, « In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto » (Cass. n. 3955 del 2018). E difatti, « la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche » (Cass. n. 6344 del 2019);
tanto premesso, nel caso in esame il giudice di rinvio doveva esaminare i motivi, incluso quello sulla tassazione ai fini IRAP, con riguardo ai quali la Corte di Cassazione aveva ravvisato il vizio di omessa pronuncia. Nel ritenere fondato il motivo sull’omessa pronuncia da parte dei giudici di appello in ordine alla doglianza riguardante la sussistenza dei presupposti di imponibilità a titolo di IRAP, i giudici di legittimità hanno implicitamente escluso la novità della censura;
correttamente in sede di rinvio, stante il carattere chiuso di tale giudizio, non era più possibile eccepire l’inammissibilità del motivo perché non formulato nel ricorso introduttivo;
-con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 motivato in modo apparente e non analitico in ordine alle ritenute giustificazioni dei movimenti bancari contestati;
il motivo è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto, dopo avere affermato che dalle indagini finanziarie era emersa ‘ la presenza di movimentazioni non giustificate
di pari importo effettuate da quest’ultimo. In particolare, dalle predette indagini è emersa l’effettuazione di operazioni extra conto per euro 70.714,00 effettuate per il tramite della Banca della Campania, nonché di accreditamenti effettuati sui seguenti tre conti correnti accesi presso il suddetto istituto bancario: c/c n.8091 accreditamenti non giustificati per euro 165.520,00; c/c n.7545 accreditamenti non giustificati per euro 315.660,00; c/c n.8730 accreditamenti non giustificati per euro 269.600,00 ‘, ha osservato che ‘nel presente giudizio COGNOME NOME ha dato ampia dimostrazione per il tramite della documentazione versata in atti (in particolare, gli estratti conto, gli assegni bancari, la documentazione contabile e bancaria, la perizia giurata, ecc.), fornendo idonea documentazione e giustificazione analitica, che le ulteriori movimentazioni finanziarie accertate, non valutate nei precedenti gradi di giudizio, siano legittime e coerenti per complessivi euro 256.697,74.’, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME