Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 256 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 256 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5968 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’ avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente
Oggetto:
TRIBUTI –
accertamenti bancari
domiciliato in Palermo, INDIRIZZO, presso lo studio del predetto ultimo difensore;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7859/03/2023 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 28/09/2023; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2025 e, in sede di riconvocazione, del 27/11/2025;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche effettuate nei confronti di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di sale giochi e biliardi, ed operate anche sui conti correnti bancari intestati al predetto contribuente nonché ai suoi stretti congiunti e a società terze nei quali lo stesso aveva la delega ad operare, compendiate in un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. e consegnato al contribuente in data 29/10/2014, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2012.
La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente. La CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio che quello incidentale del contribuente.
2.1. I giudici di appello sostenevano, per quanto ancora qui di interesse, che:
con riferimento alle movimentazioni effettuate sul conto corrente bancario intestato alla RAGIONE_SOCIALE NOME appariva pretestuosa l’affermazione dell’appellante incidentale riguardo alla totale estraneità di detta società, di cui era socio con delega ad operare
sul predetto conto, ricavandosi dagli atti di causa che la riferita cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’odierno appellante incidentale è avvenuta soltanto il 29 dicembre 2012 e, dunque, a conclusione dell’anno oggetto dell’accertamento (2012) e, d’altra parte, lo stesso appellante incidentale ha ammesso che anche successivamente, nonostante la cessione RAGIONE_SOCIALE proprie quote sociali, egli aveva mantenuto ancora la delega ad operare sul conto corrente della predetta società;
-con riferimento all’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ‘… il contribuente ha facoltà di scegliere le date di versamento e quantità di somme da versare in relazione alle proprie esigenze …, non sussistendo alcun obbligo di legge (che peraltro apparirebbe irragionevole) al rispetto rigoroso di una tempistica tra svuotamento RAGIONE_SOCIALE macchinette e versamento degli importi nei conti correnti’ si è limitata ad invocare, non un obbligo di legge riguardo alla detta tempistica di versamento, ma soltanto una mera esigenza del contribuente di immediato deposito nei conti bancari per evitare il rischio di un furto. Si tratta, come si vede, di un’affermazione del tutto teorica che non tiene conto di eventuali diversi sistemi del tutto adeguati a tutelare dal rischio del furto, restando, comunque, non contestato che non sussiste alcun obbligo di legge e che, quindi, sarebbe stato onere della stessa RAGIONE_SOCIALE fornire una concreta prova riguardo ai singoli versamenti bancari giusta anche la previsione di cui all’art. 6 della legge 31 agosto 2022 n. 130;
-quanto all’IVA, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE appare del tutto generico, poiché questa, pur sostenendo in via generale l’assoggettabilità RAGIONE_SOCIALE relative somme alla detta imposta, nulla specificamente ha dedotto avverso il richiamo del primo giudice all’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. 633/72 (a sua volta richiamato dalla L. 30.12.2004 n. 311), che, dunque, risulta, in
concreto, non confutato, tanto più che nello stesso avviso di accertamento vengono indicate pure operazioni ritenute esenti;
-con riferimento all’appello incidentale del contribuente, quanto ai presunti maggiori ricavi di spettanza del gestore pari ad E. 293.658,79, recuperati a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE II.DD. e dell’IRAP., appare corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria che, nell’impossibilità di ricostruire le percentuali dei singoli gestori (e, in proposito, non è dirimente la perizia COGNOME perché questa, sul punto, opera un rilevamento del tutto parziale ed incompleto), ha applicato una percentuale determinata con la media aritmetica;
analoghe considerazioni valgono per la determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘scassettamento’, basandosi sulla differenza tra l’IN (importo globale RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate) e l’OUT (totale RAGIONE_SOCIALE vincite) in questo caso quantificato, in assenza di dati specifici, nella percentuale del 75% che, comunque, è corrispondente alla previsione normativa all’epoca vigente, sia pure nel suo minimo appunto del 75% (ma il RAGIONE_SOCIALE, d’altra parte, non è riuscito a dare di una specifica maggiore percentuale di vincite erogate al di là del conteggio soltanto apparentemente più concreto, ma, in realtà, pure ‘teorico’ effettuato con la perizia COGNOME);
i versamenti effettuati su conti correnti intestati alla società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, versamenti che, in ogni caso, rimangono privi di giustificazione anche se si volesse ritenere la diversità del soggetto giuridico beneficiario e la sua estraneità formale alla attività oggetto dell’accertamento, per l’assenza di riscontro nelle scritture contabili a riprova della finalità elusiva perseguita dal RAGIONE_SOCIALE con i versamenti medesimi.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui l’intimato replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a sette motivi.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il terzo, quarto e sesto motivo del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di elementi di fatto non controversi e determinanti per l’esito del giudizio e, infine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 130 del 2022, 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ. e 53 Cost.
1.1. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del motivo che, seppure nello stesso vengono dedotte censure tra loro cumulativamente proposte anche se ontologicamente diverse, lo sviluppo argomentativo consente di individuare le argomentazioni poste a base di ognuna di esse.
1.2. Al riguardo deve, quindi, farsi applicazione del principio giurisprudenziale recentemente ribadito da questa Corte, secondo il quale «Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi “misti” – che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d’uno fra i parametri elencati dall’art. 360 c.p.c. – è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però
che i due argomenti di critica fossero mescolati in un’inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica)» (Cass. n. 11125/2025).
1.3. Il motivo, comunque, non si sottrae al rilievo di inammissibilità sotto altro profilo, ovvero per la intrinseca contraddittorietà della deduzione, nel medesimo motivo e con riferimento alle medesime questioni poste in giudizio, del vizio di difetto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, e di omessa pronuncia sui motivi di appello. A ciò aggiungasi che la deduzione del vizio di omessa pronuncia è nella specie inammissibile anche sotto il profilo dell’omessa specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE doma nde su cui i giudici di appello non si sarebbero pronunciati.
1.4. Venendo quindi al dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della motivazione apparente, la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alle due seguenti affermazioni della CTR:
la prima è quella in cui si legge che « l’RAGIONE_SOCIALE, a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ‘… il contribuente ha facoltà di scegliere le date di versamento e quantità di somme da versare in relazione alle proprie esigenze …, non sussistendo alcun obbligo di legge (che peraltro apparirebbe irragionevole) al rispetto rigoroso di una tempistica tra svuotamento RAGIONE_SOCIALE macchinette e versamento degli importi nei conti correnti’, si è limitata ad invocare, non un obbligo di legge riguardo alla detta tempistica di versamento, ma soltanto una mera esigenza del contribuente di immediato deposito nei conti bancari per evitare il rischio di un furto. Si tratta, come si vede, di un’affermazione del tutto teorica che non tiene conto di eventuali diversi sistemi del tutto adeguati a tutelare dal rischio del furto, restando, comunque, non contestato che non sussiste alcun obbligo di legge e che, quindi, sarebbe stato onere della stessa RAGIONE_SOCIALE fornire una concreta prova
riguardo ai singoli versamenti bancari giusta anche la previsione di cui all’art. 6 della legge 31 agosto 2022 n. 130 »;
la seconda è quella in cui si afferma che « Quanto all’IVA, poi, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE appare del tutto generico, poiché questa, pur sostenendo in via generale l’assoggettabilità RAGIONE_SOCIALE relative somme alla detta imposta, nulla specificamente ha dedotto avverso il richiamo del primo giu dice all’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. 633/72 (a sua volta richiamato dalla L. 30.12.2004 n. 311), che, dunque, risulta, in concreto, non confutato, tanto più che nello stesso avviso di accertamento vengono indicate pure operazioni ritenute esenti».
1.5. Orbene, la semplice lettura RAGIONE_SOCIALE predette parti motivazionali della sentenza impugnata consente di rilevare la evidente infondatezza della censura in esame in quanto la sentenza esibisce sulle due questioni esaminate nei sopratrascritti passaggi motivazionali una motivazione che, a prescindere dalla loro condivisibilità o meno, è comunque effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
1.6. E’ invece inammissibile la censura proposta con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
1.7. Sul punto va ricordato che il vizio logico di motivazione deducibile in base alla nuova formulazione della predetta disposizione, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 355 del 2021); costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). Nella specie, il ricorrente non ha assolto all’onere di dedurre l’omesso esame di un ‘fatto storico’, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma ha dedotto inammissibilmente la mancata e/o errata valutazione da parte della CTR RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive svolte per contrastare la tesi sostenuta nella sentenza impugnata sulla tempistica di versamento in banca della raccolta di danaro a seguito RAGIONE_SOCIALE operazioni di ‘scassettamento’, ovvero l’operazione di materiale svuotamento RAGIONE_SOCIALE monete contenute nella cassa RAGIONE_SOCIALE slot machines dislocate presso i vari esercenti.
1.8. Nel motivo la ricorrente deduce, oltre al travisamento dei fatti, del tutto insussistente (sul punto, vedasi Cass., Sez. U, n. 5792/2024), anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento al rilievo operato ai fini IVA.
1.9. Tale ultima censura è fondata e va accolta.
1.10. Al riguardo la sentenza impugnata ha statuito che « l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE appare del tutto generico, poiché questa, pur sostenendo in via generale l’assoggettabilità RAGIONE_SOCIALE relative somme alla detta imposta, nulla specificamente ha dedotto avverso il richiamo del primo giudice all’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. 633/72 (a sua volta richiamato dalla L. 30.12.2004 n. 311), che, dunque, risulta, in concreto, non confutato, tanto più che nello stesso avviso di accertamento vengono indicate pure operazioni ritenute esenti».
1.11. N el caso di specie è pacifico che l’attività svolta dal contribuente sia esente dall’imposta sul valore aggiunto. Invero, l’art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sia RAGIONE_SOCIALE operazioni relative all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse, sia RAGIONE_SOCIALE operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, queste ultime esentate anche nei rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa, ai sensi del l’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che ha previsto che «L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa». Si applica, quindi, ai compensi che il concessionario riconosce al gestore incaricato della raccolta.
1.12. Orbene, i giudici di appello per escludere l’applicazione dell’IVA ai maggiori ricavi accertati a carico del contribuente oltre a ritenere generiche le argomentazioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE nel relativo motivo di appello, hanno sostenuto che non era comunque condivisibile «la sola considerazione dell’accertamento mediante verifica bancaria che non muta la natura dei ricavi e non giustifica l’automatica riconduzione ai rapporti tra esercenti e gestore, non esenti, anziché alla materiale raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, invece esenti».
1.13. La tesi non è condivisibile.
1.14. L ‘art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che i dati acquisiti dagli accertamenti bancari «sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili» con la conseguenza che, in difetto di tale prova, «sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata».
1.15. Orbene, i giudici di appello per escludere l’applicazione dell’IVA ai maggiori ricavi accertati a carico del contribuente sul presupposto che questi svolge attività esente, ha evidentemente fatto ricorso al criterio della prevalenza dell’aliquota applicata o applicabile dal contribuente alle operazioni che effettua, di cui alla sopra citata disposizione, non avvedendosi che questa invece si applica solo in presenza di operazioni soggette ad aliquote IVA tra loro diverse ed al solo fine di agevolare l’ individuazione di quella applicabile alle operazioni non dichiarate. La norma in esame non è, quindi, applicabile nei casi in cui il contribuente svolge attività non imponibile o, come nel caso di specie, esente.
1.16. Dalla disposizione in esame invece si ricava il principio, più volte affermato da questa Corte in materia di indagini bancarie, che è onere del contribuente provare di aver tenuto conto dei maggiori ricavi
emergenti da detti accertamenti nelle dichiarazioni reddituali o che essi «non si riferiscono ad operazioni imponibili» o esenti (cfr., tra le più recenti massimate, Cass. n. 25043/2024, n. 2928/2024, n. 35258/2021). In buona sostanza, per adempiere all’onere sopra indicato il contribuente deve dimostrare che le operazioni sono o ‘non imponibili’ o ‘esenti’.
1.17. Al riguardo pare opportuno ricordare che questa Corte con una pronuncia risalente, ma condivisa dal Collegio, ha affermato che «Nell’ambito del “sistema IVA”, il legislatore ha distinto tre tipi di operazioni: operazioni imponibili, operazioni non imponibili ed operazioni esenti. Sono tutte operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, nel senso che anche quelle che non determinano l’addebito del tributo (esenti o non imponibili) devono essere formalizzate (mediante registrazioni, fatturazioni, dichiarazioni), a differenza RAGIONE_SOCIALE operazioni totalmente “fuori campo”. Le operazioni “non imponibili” hanno a che fare con il principio di territorialità dell’imposta (art. 8 d.P.R. 633/72), mentre quelle “esenti” sono tali per ragioni di politica sociale (in quanto tendono ad agevolare l’acquirente finale). Quindi, le categorie RAGIONE_SOCIALE operazioni “non imponibili” e quella RAGIONE_SOCIALE operazioni “esenti” hanno fondamento sistematico e giustificazione pratica differenti, per cui non sono sovrapponibili» (Cass. n. 7501/2001). Successivamente, Cass. n. 859/2014 ha ribadito che «in materia di I.V.A., la “non imponibilità” dell’operazione si distingue dall”esenzione d’imposta’ perché, nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest’ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l’imposta».
1.18. Nel caso di specie è pacifico che l’attività svolta in via prevalente dal contribuente sia attività esente dall’imposta sul valore aggiunto.
1.19. Invero, l ‘art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sia RAGIONE_SOCIALE
operazioni relative all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse, sia RAGIONE_SOCIALE operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, queste ultime esentate anche nei rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta s tessa, ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che ha previsto che «L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa». Si applica, quindi, ai compensi che il concessionario riconosce al gestore incaricato della raccolta.
1.20. Ma le disposizioni in esame, prevedendo esenzioni d’imposta, vanno interpretate, conformemente alla giurisprudenza unionale, in senso restrittivo, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, nel senso che non esenta l’insieme RAGIONE_SOCIALE prestazioni che possono essere effettuate nell’ambito dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE predette attività.
1.21. Tant’è vero che questa Corte ha precisato che, « In tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate con apparecchi e congegni d’intrattenimento da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione
dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l’esercente pone in essere una mera attività ausiliaria» (Cass. n. 16951/2021).
1.22. Orbene, dal complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte e con specifico riferimento alla fattispecie concreta, discende che, diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata, è del tutto irrilevante che l’attività svolta dal contribuente sia atti vità esente in quanto, con riferimento ai maggiori ricavi accertati a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie, il contribuente aveva l’onere di fornire la prova rigorosa che detti maggiori ricavi fossero riconducibili all’esercizio dell’attività di gioco e scom messe o alle operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, anche con riferimento ai rapporti con il concessionario, perché solo una volta fornita detta prova il maggior ricavo accertato poteva andare esente dall’IVA. In difetto, invece, tali maggiori ricavi vanno assoggettati ad IVA nell’aliquota ordinaria.
1.23. L’errore di diritto commesso dai giudici di appello è quindi evidente conseguendone l’accoglimento della censura in esame.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1. Si sostiene che i giudici di appello avevano reso una motivazione apparente e comunque illogica con riferimento alla ripresa a tassazione dei maggiori compensi conseguiti dal contribuente quale gestore degli apparecchi da gioco.
2.2. Al riguardo la CTR ha affermato che «quanto ai presunti maggiori ricavi di spettanza del gestore pari ad E. 293.658,79, recuperati a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE II.DD. e dell’IRAP, appare corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria che, nell’impossibilità di ricostruire le percentuali dei singoli gestori (e, in proposito, non è
dirimente la perizia COGNOME perché questa, sul punto, opera un rilevamento del tutto parziale ed incompleto), ha applicato una percentuale determinata con la media aritmetica.
2.3. Sostiene il ricorrente incidentale che la questione posta riguardava la necessità di operare un calcolo dei compensi percentuali spettanti agli esercenti sulla base di una media ponderata e non di una media aritmetica semplice.
2.4. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, al pari di quanto già detto esaminando un analogo profilo di censura dedotto dal ricorrente principale, la sentenza esibisce sulla questione dedotta una motivazione che, a prescindere dalla sua condivisibilità, è comunque effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. con riferimento alla questione dei maggiori compensi di spettanza del gestore pari ad E. 293.658,79, già oggetto del precedente motivo di ricorso.
3.1. Si sostiene che nella determinazione di tali presunti maggiori ricavi i verbalizzanti hanno calcolato i compensi spettanti al contribuente, quale gestore degli apparecchi da gioco, scomputando dall’importo complessivo RAGIONE_SOCIALE somme introitate l’ammontare presunto RAGIONE_SOCIALE somme erogate quali vincite, nella misura del 75% e che la CTR ha ritenuto attendibile tale percentuale, «comunque, corrispondente alla previsione normativa all’epoca vigente, sia pure nel suo minimo appunto del 75%» stabilendo altresì che «il RAGIONE_SOCIALE, d’altra parte, non è riuscito a dare di una specifica maggiore percentuale di vincite erogate al di là del conteggio soltanto apparentemente più concreto, ma, in realtà, pure ‘teorico’ effettuato con la perizia COGNOME».
3.2. Nel motivo si deduce che con tale statuizione la CTR ha erroneamente attribuito al contribuente l’onere di fornire la prova che le vincite erogate ai giocatori costituissero una percentuale maggiore a quella minima stabilita dalla legge.
3.3. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la predetta percentuale è stata correttamente applicata nella misura minima prevista dall’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS (R.D. n. 773 del 1931) e, pertanto, era onere del contribuente dimostrare, al fine di ottenere un abbattimento dell’importo ripreso a tassazione, che le vincite venivano in concreto erogate in una misura percentuale maggiore di quella minima prevista dalla legge.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), e 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ.
4.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto imputabili al contribuente i movimenti bancari rilevati sul conto corrente intestato a soggetto terzo, ovvero alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in assenza di elementi presuntivi, che avrebbe dovuto fornire l’amministrazione finanziaria, della riferibilità di detti movimenti ad esso contribuente, esercente una distinta attività d’impresa.
4.2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso si dirà.
Si rende necessario ricordare che, in materia di imputabilità ad un soggetto dei movimenti bancari effettuati su conti correnti intestati a soggetti terzi, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello in base al quale, «In tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente
intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE indagini i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assoluto di maggioranza di una società a responsabilità limitata in ragione di movimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenza alcuna nelle registrazioni contabili; né rileva che il medesimo soggetto sia legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche, essendo in tal caso sufficiente, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione, ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente» (Cass. n. 1898/2016; v. anche Cass. n. 7360/2024).
4.3. A ciò aggiungasi che secondo Cass. n. 34747/2023, «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale, in base ad indizi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, non desumibili dal solo vincolo familiare esistente tra il titolare del conto ed il contribuente accertato, essendo necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità a quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie registrate sul conto del familiare, privo di una situazione reddituale con esse compatibile».
4.4. Nella fattispecie concreta i giudici di appello, sulla scorta degli elementi probatori forniti dall’Ufficio, hanno accertato che il ricorrente aveva la delega ad operare sul conto corrente bancario della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, quest’ultimo genitore del contribuente, addirittura fino al 2014, epoca dell’accertamento; delega che, quindi, il contribuente aveva mantenuto nonostante la cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali che deteneva in detta RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel 2012.
4.5. Pertanto, sebbene sotto tale profilo la sentenza impugnata non è censurabile, essendosi attenuta ai citati principi giurisprudenziali,
non di meno il giudice di merito, investito di specifica contestazione al riguardo, fondata sul rilievo dell’effettiva operatività della società terza (RAGIONE_SOCIALE, doveva esaminare i movimenti effettuati su quel conto e verificare, ma sempre sulla scorta RAGIONE_SOCIALE specifiche prospettazioni giustificative rese dal contribuente, quali di quei movimenti ripresi a tassazione in capo al contribuente fossero riferibili non a quest’ultimo , ma alla società terza per l’attività da questa in concreto svolta.
4.6. E ‘ noto al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, confortato anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui una volta che l’amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismo presuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, oppure abbia imputato al contribuente i movimenti bancari effettuati su conto corrente di soggetto terzo, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche bancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornire la prova della loro inclusione nella base imponibile, oppure dell’estraneità alla produzione del proprio reddito (Cass. n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del 2024). P rova che dev’essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ogni movimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016) ma che, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 3777/2015, in motivazione).
4.7. Tali principi trovano applicazione anche nelle ipotesi di imputazione al contribuente dei movimenti di un conto corrente intestato a soggetto terzo, allorquando viene dedotta e fornita la prova
che tutti o parte di quei movimenti sono riferibili alla produzione del reddito da parte del soggetto terzo.
4.8. Ad un tale specifico onere probatorio gravante sul contribuente, corrisponde un altrettanto specifico obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie – in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 21800 del 2017) e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica (cfr. Cass. n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 -01; conf. Cass. n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 – 01).
4.9. Come si è detto, il contribuente ha dedotto che i movimenti dei conti correnti della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME erano riferibili alla stessa società che svolgeva regolarmente attività d’impresa e pertanto la CTR avrebbe dovuto verificare tale circostanza s ulla base, ovviamente, RAGIONE_SOCIALE prove all’uopo fornite dal contribuente. Ne consegue, in relazione a tale profilo e nei limiti di esso, l’accoglimento del motivo.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.
5.1. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, per avere i giudici di appello «del tutto omesso di valutare le specifiche deduzioni rese dal Sig. COGNOME mediante l’elaborato peritale e non ha precisato, peraltro, quale ‘riscontro nelle scritture contabili’ il
contribuente avrebbe dovuto fornire, impedendo in questo modo di comprendere il senso della pronuncia di rigetto nella parte in cui disconosce le stesse giustificazioni».
5.2. Il motivo è inammissibile ed infondato.
5.3. È inammissibile là dove lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di appello RAGIONE_SOCIALE «specifiche deduzioni» rinvenibili nella perizia contabile di parte, posto che la questione, così come prospettata, al più poteva essere dedotta come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
5.4. In ogni caso, al riguardo pare opportuno precisare che nel processo tributario la perizia stragiudiziale costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. n. 33503/2018). Si è inoltre precisato che «Nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente» (Cass. n. 6038/2022; in termini già Cass. n. 2193/2015).
5.5. Alla stregua di tali principi, deve escludersi che si possa denunciare l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione ad una perizia di parte che, come si è detto, costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico di cui il giudice può anche non tenere in nessuna considerazione.
5.6. E al riguardo questa Corte ha condivisibilmente affermato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto» (Cass. n. 2052/2025).
5.7. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo all’eventuale documentazione che sia allegata alla perizia di parte e prodotta tempestivamente nel giudizio di merito. In tal caso il giudice dovrà tenerne conto ai fini della decisione anche se «non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale» (Cass. n. 16650/2011).
5.8. La censura in esame è comunque infondata in quanto la CTR ha affermato al riguardo che i versamenti effettuati su conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE NOME «rimangono privi di giustificazione anche se si volesse ritenere la diversità del soggetto giuridico beneficiario e la sua estraneità formale alla attività oggetto dell’accertamento, per l’assenza di riscontro nelle scritture contabili a riprova della finalità elusiva perseguita dal RAGIONE_SOCIALE con i versamenti medesimi».
5.9. La sentenza impugnata esibisce, quindi, una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.
6.1. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere la CTR omesso di motivare sul motivo di impugnazione con cui aveva dedotto «l’incongruenza di una rettifica che ha duplicato i ricavi, sommando quelli determinati presuntivamente sulla base dei dati rilasciati dai concessionari con quelli determinati sulla base della movimentazione bancaria », omettendo di fornire al riguardo una qualche motivazione.
Con il sesto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.
7.1 Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere la CTR omesso di motivare sul motivo di impugnazione formulato con riferimento al riconoscimento forfettario di costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
Con il settimo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.
8.1. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere la CTR omesso di motivare sul motivo di impugnazione formulato con riferimento alle asserite minori sopravvenienze passive conseguite dal contribuente a seguito della dismissione RAGIONE_SOCIALE schede tecniche atte al contenimento RAGIONE_SOCIALE smart-cards che consentono il funzionamento in rete RAGIONE_SOCIALE macchine di intrattenimento.
Tali ultimi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sostanzialmente prospettano un’omessa pronuncia
sulle questioni in ognuno di essi dedotte e sono fondati in quanto, in effetti, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione, neanche implicita di rigetto, al riguardo dovendosi rilevare che la decisione sulla esistenza di una doppia tassazione, sul riconoscimento di costi e sulle minori sopravvenienze passive, che sono quelle di cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione da parte dei giudici di appello, sono del tutto avulse dalle altre statuizioni pure contenute nella sentenza impugnata.
10. In estrema sintesi, vanno accolti il motivo di ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, nonché il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale, rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, nonché il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale, rigettati tutti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 e, in sede di riconvocazione, del 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME