Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23473/2022 R.G. proposto da:
NOME, NOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA n. 704/04/22 depositata il 22/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 704/04/22 del 22/02/2022, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nonché da NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre quali eredi di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 2040/05/15 della CTP di Cosenza, con la quale venivano rigettati i ricorsi riuniti proposti da COGNOME e dai soci NOME e NOME COGNOME avverso tre avvisi di accertamento, l’uno per IRAP e IVA, notificato alla società, e gli altri due per IRPEF, notificati ai soci.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo nei confronti della società era fondato su accertamenti bancari.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da NOME, dalla socia NOME e dagli eredi di NOME COGNOME, evidenziando che: a) i primi due motivi proposti dai ricorrenti (sottoscrizione dell’avviso di accertamento da soggetto privo di potere; decadenza dall’emissione dell’avviso di accertamento) erano inammissibili in quanto «motivi aggiunti che non essere trattati in quanto non conformi al dettato dell’art. 24 del D.Lgs.546/92»; b) gli altri motivi erano infondati, non avendo gli appellanti provato che le rimesse bancarie considerate dall’Amministrazione finanziaria non afferissero a ricavi e non essendo possibile dedurre costi non certi.
Avverso la sentenza di appello gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOMENOME e gli eredi di NOME COGNOME deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 e degli artt. 2697, 2727 , 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non giustificate le operazioni bancarie costituenti prelevamenti e versamenti, sebbene le stesse risulterebbero dalla contabilità della società, e, comunque, per non avere tenuto conto dei costi, quanto meno in misura forfettaria.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione de ll’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente o inesistente in ordine alla scelta extralegale dei criteri di valutazione ed all’ onere della prova.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Il secondo motivo, avente natura pregiudiziale, è infondato, mentre il secondo è fondato nei termini di cui subito si dirà.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che i ricorrenti non hanno fornito la prova che le rimesse bancarie non afferiscano a ricavi, contestando altresì la possibilità di portare in deduzione costi non certi.
2.3. Una simile motivazione non può dirsi apparente, in quanto, sebbene oltremodo sintetica, consente di individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata, sicché il secondo motivo di ricorso è infondato. Tuttavia, una simile motivazione non resiste alla censura, pienamente autosufficiente, proposta con il primo motivo di ricorso,
2.4. Giova premettere in via generale che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).
2.4.1. La previsione in oggetto si articola nel modo che segue: a) i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (con
la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).
2.4.2. Pertanto, mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che « ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine » (così, sostanzialmente, Cass. n. 1519 del 20/01/2017; conf. Cass. n. 29572 del 16/11/2018; nel senso indicato si veda anche Cass. n. 22931 del 26/09/2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
2.4.3. Più nel dettaglio, il contribuente deve provare «che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità » (Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 13035 del 24/07/2012; Cass. n. 25365 del 05/12/2007; Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
2.4.4. A fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale « non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici », la prova richiesta al
contribuente è analitica, « con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze » (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
2.4.5. Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
2.4.6. In questo contesto, « a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati » (così Cass. n. 6874 del 08/03/2023, in applicazione dei principi derivanti da Corte cost. n. 10 del 31/01/2023, innovando rispetto al precedente orientamento in materia).
2.4.7. Sotto altro profilo, « le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi
sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone » (Cass. n. 549 del 15/01/2020; si vedano, altresì, Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 20668 del 01/10/2014; Cass. n. 21420 del 30/11/2012; Cass. n. 26173 del 06/12/2011).
2.5. Ciò premesso in punto di diritto, con il primo motivo il ricorrente ha dedotto e comprovato di avere offerto ampia prova documentale idonea a giustificare i pagamenti e i versamenti e che i costi avrebbero dovuto essere considerati quanto meno forfettariamente.
2.6. Orbene, a fronte di tali contestazioni, in primo luogo, la CTR non ha dato alcuna prova di avere esaminato analiticamente la documentazione prodotta dai contribuenti, ma si è limitata ad un’affermazione del tutto generica di assenza di assolvimento dell’onere della prova in capo ai contribuenti , così venendo meno all’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.
2.7. In secondo luogo, la CTR, prevedendo la necessità di una prova specifica dei singoli costi sostenuti, ha erroneamente escluso la riconoscibilità forfettaria di detti costi, così come invece consentito da Corte cost. 10 del 2023.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.