Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33704 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-controricorrente – avverso la sentenza n.2905/1/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 8 maggio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre
2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Tributi-AccertamentoIndagini bancarie
Rilevato che:
a seguito di indagini bancarie l’Ufficio accertò nei confronti di NOME COGNOME un maggior reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’IVA per l’anno di imposta 2006.
Il ricorso proposto avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, pur riconoscendo la piena legittimità dell’accertamento, ritenne non applicabili le sanzioni in quanto non ritenne comprovata la totale responsabilità del contribuente in ordine alle firme dei numerosi assegni in oggetto dovendo prestarsi fede alle eccezioni del ricorrente secondo cui il padre, detentore di delega in bianco per le operazioni, abbia utilizzato i conti correnti del figlio per fini personali, facendovi transitare i propri movimenti finanziari.
La decisione, appellata dalla parte privata e dall’RAGIONE_SOCIALE, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio , confermava la salvezza degli atti impugnati in prima istanza.
In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto dalla parte privata, rilevava che quest’ultim a non aveva fornito la prova contraria, idonea a vincere le presunzioni legali, in relazione ad ogni singolo movimento contestato posto in essere sul conto corrente bancario del quale NOME COGNOME risultava essere unico intestatario, a nulla rilevando la circostanza che il genitore dello stesso fosse munito di delega di firma, mentre nessuna querela di falso era stata presentata per le firme degli assegni e RAGIONE_SOCIALE distinte di versamento in contanti.
In ordine, invece, alle sanzioni la C.T.R. riformava la decisione di primo grado, sia perché emessa con vizio di ultrapetizione (per non avere il contribuente avanzato alcuna richiesta in ordine all’indebita
irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni), sia perché, nel caso in esame, trattavasi di violazioni sostanziali e non sussisteva alcun motivo di incertezza.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso su sette motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce , ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di fatti decisivi e, in particolare, di quelli rinvenibili dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio (la denuncia penale presentata nei confronti del padre, la perizia grafotecnica attestante la falsità RAGIONE_SOCIALE firme apposte sugli assegni versati sul conto corrente, oltre tutta la documentazione bancaria attestante l’assoluta non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme in contestazione a NOME COGNOME bensì al di lui padre) dalla quale risultava che tutte le movimentazioni bancarie contestate erano attribuibili al padre del ricorrente il quale aveva utilizzato il conto corrente del figlio per propri fini personali.
1.1. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, ai sensi d ell’art. 348 ter, quinto comma. cod.proc.civ. (applicabile al ricorso in quanto l’atto di appello risulta depositato il 7.11.2013) che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. (v. Cass. n. 26860 del 18/12/2014). Nel caso in esame, infatti, sia il primo giudice che il giudice di appello hanno rigettato nel merito il ricorso del contribuente, non ritenendo idonei i mezzi di prova offerti.
2.Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in subordine al primo, si denuncia la sentenza impugnata di nullità per violazione
dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. per l’omessa valutazione da parte del Giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Anche tale mezzo di impugnazione è inammissibile alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui <>.
2.2. Nel caso in esame dalla lettura del motivo di ricorso nessuna di tali censure viene mosse al Giudice di appello al quale si rimprovera, esclusivamente di avere omesso di valutare le risultanze RAGIONE_SOCIALE prove offerte.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione da parte del Giudice di appello dell’art. 2697 cod. civ. laddove la C.T.R. aveva omesso di considerare la valenza probatoria degli elementi fattuali che erano stati offerti in giudizio. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., tacendo ogni considerazione sull’importanza probatoria della perizia grafotecnica, della documentazione bancaria e della denuncia presentata dal contribuente contro il padre aveva, di fatto, violato il pr incipio dell’onere della prova ne l processo tributario che impone che sia il Fisco a provare il proprio credito.
3.1 La censura è infondata. Il Giudice di appello ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE regole in materia di onere probatorio (conformemente a
quanto statuito da questa Corte in materia) rilevando come, a fronte della presunzione legale apprestata dall’ordinamento tributario in favore dell’Amministrazione erariale dall’art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, il contribuente non fosse riuscito, invece, a fornire idonea prova liberatoria. In tema, questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 34638 del 24/11/2022; id. n. 11696 del 2021) è ferma nel ritenere che <> specificandosi (v, tra le altre, Cass. n. 13112 del 30/06/2020) che <>.
4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 32 e 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 laddove il Giudice di appello nell’ignorare tutti gli elementi fattuali con valenza probatoria forniti in giudizio aveva condiviso del tutto acriticamente l’operato dell’Ufficio, mentre nessuna evasione di imposta poteva essere imputata al sig. COGNOME.
4.1 Anche il quarto motivo incorre nella sanzione di inammissibilità. Sotto l’egida della violazione di legge il ricorrente tenta di sottoporre, inammissibilmente in questa sede, a vaglio critico la valutazione in fatto compiuta dal Giudice di appello il quale, peraltro, come già detto, ha correttamente applicato la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia.
La nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 57 d.lgs. n.546 del 1992 viene dedotta con il quinto motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, censura la C.T.R. per avere ritenuto che il primo decidente avesse deciso sulla non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni in assenza di domanda e, quindi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione laddove, con il ricorso introduttivo, si era impugnato l’avviso di accertamento integralmente, contestando in radice l’attribuzione a NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
6 In subordine al quinto, con il sesto motivo, sulla base della stessa prospettazione, il ricorrente deduce, questa volta in relazione al num.3, primo comma, dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 57 d.lgs. n.546 del 1992.
Infine, con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il ricorrente si duole che il Giudice di appello, malgrado il contribuente avesse eccepito, e dimostrato aldilà di ogni ragionevole dubbio, di non avere alcuna responsabilità con riferimento alle contestate operazioni di accreditamento in conto corrente riconducibili esclusivamente al di lui padre, avesse egualmente riconosciuto l’applicabi lità RAGIONE_SOCIALE sanzioni ritenendolo responsabile.
I motivi, involgendo, sotto diversi profili, la medesima questione ossia la debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili.
8.1. Sono inammissibili il quinto e il sesto motivo perché il passo della sentenza oggetto di censura (nel quale la C.T.R. ha rilevato una ultrapetizione nella pronuncia del primo Giudice) è privo di contenuto e valenza decisori, rimanendo un incidenter laddove la C.T.R. ha, poi, affrontato, nel merito, la questione motivando diffusamente sulle ragioni in fatto e in diritto per le quali le sanzioni erano dovute.
8.2. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Anche con tale mezzo di impugnazione il ricorrente, in realtà, non deduce alcuna violazione di legge da parte della sentenza impugnata (che, peraltro, neppure censura specificatamente in ordine all’esatta o meno applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di sanzioni) ma ripropone, per l’ennesima volta, la sua diversa valutazione dei fatti rimasta, peraltro, indimostrata.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE .
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15