Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 857/1/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, pubblicata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie del contribuente, titolare di un’impresa individuale di compravendita di oro usato, rettificava i redditi (anni d’imposta 2008 e 2009) dal medesimo dichiarati riscontrando uno scostamento fra i prelievi effettuati e gli importi totali degli acquisti, che avvenivano tutti in contanti, a fronte di rivendite a
Oggetto: accertamenti bancari
mezzo bonifici all’unico cliente. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR, adìta dal contribuente, lo accoglieva ritenendo fondate le relative giustificazioni, anche alla luce della marginalità RAGIONE_SOCIALE differenze tra le movimentazioni documentate e quelle dichiarate. Propone l’RAGIONE_SOCIALE ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente a mezzo di controricorso. Lo stesso ha successivamente depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 32 e 39, d.p.r. n. 600/1973, laddove la sentenza d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’operata presunzione ai sensi dell’art. 39, d.p.r. n. 600/1973, in quanto si tratta di acquisti non pianificabili, le scritture contabili erano tenute correttamente e le differenze erano state giustificate con una dichiarazione del contribuente relativa alla restituzione di un prestito da parte del fratello.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art.39, primo comma, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, consente di fondare la ricostruzione del reddito sulla base di presunzioni semplici, quindi dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, laddove l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza della dichiarazione emerga, tra l’altro, anche a seguito di dati e notizie raccolti nei modi previsti dall’art. 32 stesso decreto. Fra questi ultimi, l’art. 32 citato, al n. 7), indica le indagini bancarie.
Dagli atti emerge che l’RAGIONE_SOCIALE, nei riscontri bancari suddetti, a fronte di un contribuente che acquistava sempre per contanti e rivendeva sempre tramite bonifico ad un unico cliente, circostanze tutte incontestate, rilevava (tramite i controlli di Pubblica sicurezza), per il 2009, acquisti per € 947.909,00, e prelievi in contanti dai suddetti conti per € 869.628,00, per cui imputava gli altri acquisti, per € 78.281,00, a risorse non dichiarate.
Ora sebbene il motivo sia incentrato sulla ritenuta violazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, ritenendosi che l’RAGIONE_SOCIALE abbia fatto ricorso nella specie alla relativa presunzione legale, inerente ai versamenti e prelevamenti e comunque le operazioni la cui mancanza di giustificazione fonderebbe la suddetta presunzione, mentre nella specie è evidente che si sia utilizzato il diverso criterio sopra evidenziato, del pari il motivo stesso si basa sul mancato superamento della prova contraria da parte del contribuente.
In effetti tanto nell’ipotesi in cui si sia in presenza di presunzione legale ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973, quanto di quella semplice di cui all’art. 39, lett. d), stesso decreto, il contribuente può provare il contrario (più propriamente nel secondo caso occorre verificare se la praesumptio hominis si formi a vantaggio RAGIONE_SOCIALE pretese del fisco o RAGIONE_SOCIALE giustificazioni del contribuente), ma nella specie a fronte degli elementi portati dall’amministrazione (superamento dei prelevamenti da parte dell’importo degli acquisti per contati dimostrati dai registri di Pubblica Sicurezza a fronte di pagamenti in favore del contribuente che pacificamente avvenivano solo a mezzo bonifico), si ha da parte del contribuente una giustificazione del tutto incongrua o meglio priva di riscontri fattuali o logici, consistente in un asserito rimborso in contanti di un prestito fatto al fratello.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie la dedotta giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis da ultimo Cass. 5147/2024), formatasi a seguito della pronuncia della sentenza Corte Cost. n. 10 del 2023, in tema di deduzione dei costi dal maggior reddito accertato, in quanto tale deduzione si giustifica da parte RAGIONE_SOCIALE richiamate pronunce in relazione all’imputazione a maggior reddito dei prelievi effettuati dal conto, mentre nella specie ad essere imputato è stato il differenziale fra i prelievi di contanti sul conto e l’entità dei pagamenti in contanti ricavata da altra fonte dall’amministrazione, situazione che denunciava non
una presunzione di ricavo dal prelievo, ma un ingiustificato squilibrio fra il corrispettivo versato ai venditori d’oro e quanto prelevato in contanti dal conto a tale scopo, imputandosi cioè la provvista utilizzata per i maggiori acquisti a risorse occultate (rispetto alle quali è risultata incongrua la giustificazione di un rimborso di prestito da parte di un famigliare).
Col secondo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE medesime disposizioni, avendo fatto riferimento la CTR al concetto di marginalità.
Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, laddove la CTR ha osservato che la differenza riscontrata non riguarda gli acquisti ma il prelievo di somme.
I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.