Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28130 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5073 -20 17 R.G. proposto da:
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4588/39/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 18/07/2016;
Oggetto: Tributi –
accertamenti bancari – costi
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006 emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a seguito di verifica delle movimentazioni effettuate sui conti correnti bancari e postali della società e dei soci, e del disconoscimento dei costi relativi a due fatture, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, «anche a voler tralasciare» l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, per avere l’appellante riproposto le medesime censure avanzate con l’originario ricorso all’atto impositivo e non alla sentenza impugnata, l’appello era comunque infondato per le medesime ragioni addotte dai giudici di primo grado, che richiamava, ovvero perché i soci avevano depositato «prospetti solo parziali ed addotto giustificazioni del tutto generiche e, in ogni caso, prive di qualsivoglia riscontro documentale», come tali inidonee a superare la presunzione posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 a favore dell’amministrazione finanziaria. Quanto al recupero dei costi risultanti dalle due fatture, sosteneva che la parte non aveva assolto l’onere di provare l’inerenza di quei costi all’attività imprenditoriale svolta in quanto «la descrizione delle operazioni, contenuta nelle fatture, non ritenersi idonea ai fini di un a puntuale ed esauriente indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi di cui la società avrebbe usufruito».
Avverso tale statuizione la curatela fallimentare propone ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, cui l ‘ intimata replica con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione degli artt. 53 e 97 Cost., 21, comma 2, e 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 2729 cod. civ., e l’omessa pronuncia o la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.
1.1. Sostiene la ricorrente che era onere dell’amministrazione finanziaria dimostrare l’imputabilità alla società contribuente delle movimentazioni rilevate sui conti correnti bancari di terze persone (nella specie, i soci); che i giudici di appello non avevano esaminato il documento prodotto in giudizio ed «indicato come fatture emesse anno 2006, la cui sommatoria è esattamente pari agli incassi RAGIONE_SOCIALE stesso periodo e del 2005, come riscontrabile dal saldo del conto soci c/prelievo al 31/ 12/2005, integralmente all’uopo rimborsata nel 2006» e, quindi, «configurabili quali anticipi da clienti e non come ricavi da vendite», né avevano esaminato le «note separate del 18/01/(2007 e del 16/02/2007 ed ancor di più PROCESSO VERBALE del 13/02/2007 atte a giustificare le movimentazioni bancarie in questione dei soci», né «rilevato che diversi movimenti in uscita sono stati indicati come giroconti o pagamenti confluiti in altri istituti di credito»; che, quanto alle fatture i cui costi erano stati disconosciuti, i giudici di appello non avevano esaminato «le doglianze della ricorrente circa l’esatto pagamento del corrispettivo delle fatture oggetto della contestazione in uno all’aver rappresentato che il materiale nelle stesse riportato è stato effettivamente utilizzato per la costruzione di palazzine nel periodo preso in esame» e sotto tale profilo la sentenza era censurabile
«per essere stato omesso l’esame dell’altro motivo del ricorso in appello e pure di primo grado».
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 329, 345 e 346 cod. proc. civ. nonché l’omessa pronuncia o la carenza di motivazi one su un punto decisivo della controversia.
2.1. La ricorrente, in parte riproponendo le censure svolte nel primo motivo, sostiene che la documentazione che aveva prodotto in giudizio rendeva irragionevole il recupero d’imposta preteso dall’Ufficio; che quest’ultimo non aveva dimostrato l’imputabilità alla società contribuente delle movimentazioni rilevate sui conti correnti bancari di terze persone (nella specie, i soci); che la sentenza impugnata era sostanzialmente priva di motivazione essendosi limitati i giudici di appello a riportare le motivazioni della sentenza di primo grado.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente proponendo in gran parte le medesime questioni, sono inammissibili e per certi aspetti anche infondati.
Sono inammissibili innanzitutto per difetto di chiarezza e specificità con riguardo alla dedotta violazione delle disposizioni di cui all’art. 53 e 97 della Costituzione (primo motivo) e agli artt. 329, 345 e 346 cod. proc. civ. (secondo motivo), non rinvenendosi nel ricorso specifiche argomentazioni al riguardo.
5, E’, altresì, inammissibile la censura, sollevata in entrambi i motivi in esame, relativa al mancato assolvimento da parte dell’amministrazione finanziaria dell’onere della prova della riferibilità alla società contribuente dei conti correnti intestati ai soci atteso che la ricorrente non dimostra di aver posto la questione con l’originario ricorso, come eccepito dalla difesa erariale che nel controricorso, a riprova dell’inammissibilità della censura per novità
della stessa, ha riprodotto il contenuto del ricorso di primo grado nella parte all’uopo rilevante. Peraltro, la censura sarebbe anche infondata in quanto in evidente contrasto con il contenuto del documento «indicato come fatture emesse anno 2006, la cui sommatoria è esattamente pari agli incassi RAGIONE_SOCIALE stesso periodo e del 2005, come riscontrabile dal saldo del conto soci c/prelievo al 31/12/2005, integralment e all’uopo rimborsata nel 2006», che sta ad attestare che i soci prelevano gli incassi della società.
I motivi, là dove viene dedotta l’«omessa pronuncia» o la «carenza di motivazione», sono inammissibili perché i vizi sono prospettati in modo alternativo ed incompatibile tra loro, posto che l’una esclude l’altra. Peraltro, i motivi sono inammissibili anche per la simultanea deduzione, in relazione alla medesima statuizione impugnata, di censure tra loro eterogenee (violazione di legge e vizio motivazionale) accomunati inestricabilmente nella loro esposizione, in modo da tale da non rendere possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 che richiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013, nonché, più recentemente, Cass. n. 22343 del 2018, non massimata).
In ogni caso, la censura di omessa pronuncia è infondata avendo la CTR dato risposta ai motivi di impugnazione che la ricorrente ha riassunto nel ricorso nella parte espositiva RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo (pagg. 3 e 4).
Deve poi escludersi che la sentenza sia priva di adeguata motivazione, che, seppur resa richiamando passi della motivazione della sentenza di primo grado, sulla premessa, però, che la società appellante si era limitata a riproporre i medesimi motivi dell’originario ricorso senza muovere specifiche censure alla
sentenza impugnata, si pone ben al di sopra del minimo costituzionale, dall ‘altro lato deve ritenersi
Quella della carenza motivazionale, nel senso della sua insufficienza, è, invece, vizio non più denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
10. Infine, la censura di omesso esame di elementi istruttori è formulata in violazione del principio secondo cui «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).
In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato con condanna della ricorrente al pagamento, in favore della
contro
ricorrente, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, ancorché la parte soccombente risulti essere stata ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 12/09/2023