Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
PELLEGRINI ETTORE
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 8 novembre 2018, n. 1461/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dalla narrativa in ricorso, si evince che NOME COGNOME ha impugnato innanzi alla CTP di Genova un
Oggetto: IRPEF accertamenti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20007/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
avviso di accertamento notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE , relativamente all’anno d’imposta 2007.
L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi asseritamente non dichiarati, in esito all’attività di indagine effettuata dalla Guardia di finanza sui conti correnti bancari del contribuente.
Da tale attività di indagine erano emersi versamenti per euro 45.638,32 e operazioni extra conto per euro 1.936, privi di giustificazione, sicché veniva recuperata a tassazione IRPEF per euro 20.468, oltre sanzioni pari a euro 28.202,32.
Secondo il contribuente, invece, la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate erano riconducibili al reddito da pensione che percepiva dalla società RAGIONE_SOCIALE.
La CTP accoglieva il ricorso e contro questa decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse provato che le movimentazioni bancarie oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio impositore corrispondessero complessivamente alla somma percepita a titolo di pensione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007, ove conteggiate insieme alla mensilità di dicembre che non era presente negli schemi riassuntivi prodotti dalla Guardia di finanza.
La CTR osservava che i versamenti apparentemente non giustificati corrispondevano alle rate della pensione accreditate con cadenza mensile da parte dell’istituto previdenziale.
Riteneva altresì che tale percezione della pensione fosse stata provata dal contribuente attraverso la produzione del CUD 2008 ed osservava che dagli schemi riassuntivi RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie redatti dalla Guardia di finanza emergevano versamenti me nsili ‘tutti più o meno RAGIONE_SOCIALE stesso importo per un ammontare pari alla somma contestata dall’Ufficio’.
Quanto ai rimanenti versamenti per complessivi euro 1.936, di cui il contribuente non era riuscito a ricostruire la provenienza, la CTR
‘vista la modesta entità degli stessi’ li riteneva – al pari dei giudici di primo grado -‘irrilevanti ai fini reddituali e non riconducibili ad una attività elusiva’.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sarebbe meramente apparente la motivazione addotta dalla CTR, nella parte in cui avrebbe del tutto apoditticamente considerato adempiuto l’onere incombente sul contribuente di giustificare la provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme versate sui conti correnti nella sua disponibilità, senza considerare gli elementi di prova contraria offerti dall’Ufficio impositore.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.
Secondo la ricorrente, ‘avendo parlato di ratei di pensione’, la CTR avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una prova specifica ed analitica che i versamenti in contestazione fossero davvero rate di pensione dichiarate, altrimenti la presunzione di reddito evaso posta dall’articolo 32 del d.P.R. numero 600 del 1973 non si sarebbe potuta considerare vinta, a tanto no n bastando l’inserimento RAGIONE_SOCIALE somme contestate nel CUD emesso dal sostituto di imposta, non avendo la CTR accertato che controparte fosse esonerata dal presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, secondo la ricorrente, avendo il contribuente asserito che i versamenti contestati fossero corrispondenti ai ratei di pensione pagati dall’RAGIONE_SOCIALE, egli avrebbe dovuto produrre apposita attestazione da parte dell’ente
previdenziale, sicché inammissibile doveva ritenersi la prova presuntiva valorizzata invece dalla CTR, sulla base peraltro di fatti quali la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dal CUD rispetto ai versamenti contestati e la reiterazione di questi ultimi secondo cadenze mensili e per importi sempre tendenzialmente uguali – che non potevano considerarsi indizi gravi, precisi e concordanti.
Con il terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia ancora una volta la violazione e la falsa applicazione de ll’ art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.
La ricorrente, in sostanza, si duole della valutazione operata dalla CTR in termini di ‘irrilevanza reddituale’ RAGIONE_SOCIALE somme versate sul conto corrente postale nella disponibilità del contribuente, in considerazione della esiguità dei versamenti effettuati nel tempo per un importo complessivo di euro 1.963 e, dunque, della modesta entità RAGIONE_SOCIALE uniche somme per le quali il contribuente non è riuscito a fornire una giustificazione.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La ricorrente contesta che erroneamente, in relazione ad alcuni versamenti, la CTR li abbia considerati irrilevanti dal punto di vista reddituale, giacché scaglionati nel tempo per importi di modesta entità, in tal modo esibendo una motivazione che sarebbe soltanto apparente.
Il primo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014).
Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene succintamente, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto giustificati i versamenti contestati dall’Ufficio impositore per euro 45.638,32 e privi di rilievo ai fini reddituali i versamenti di somme di limitata entità per un importo complessivo di euro 1963 su un altro conto corrente.
Il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.
Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono invece inammissibili.
Sotto le mentite spoglie della violazione e/o falsa applicazione di legge, infatti, si censura la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove non legali che secondo un consolidato orientamento di legittimità – è un tipico accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità, eccetto che sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 2, 17/05/2024, n.13792; Sez. 3, 15/05/2024, n. 13444), nella specie non ravvisabile.
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., inoltre, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una asseritamente incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto, magari erroneamente, che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarebbe, al più, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, si ndacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, rv. 658541-01) e nei ristretti
limiti nei quali è oggi ammesso il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.
E, a tale ultimo proposito, è appena il caso di ricordare che non può pretendersi che la Corte di legittimità, esorbitando dai compiti che le sono propri, sovrapponga una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio già esaminato dalla CTR: il momento dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi, infatti, è affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che la sentenza impugnata -come in questo caso -abbia in proposito speso una motivazione eccedente la soglia del ‘minimo costituzionale’ (così, da ultimo, Cass. S.U. Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, rv. 670391-01).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va disposto per le spese, non essendosi costituito l’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 9 luglio 2024.