Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5527/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
Avverso SENTENZA Di COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARA n. 879/2018 depositata il 21/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava sia l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sia l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della CTP di Pescara in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per l’anno 2010, che, con richiamo alle presunzioni di cui all’art. 32 del
DPR n. 600/1973, ha recuperato a tassazione gli importi oggetto di movimenti bancari eseguiti dal contribuente.
La CTR confermava la decisione del giudice di prossimità, che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, ritenendo giustificati, per quanto qui ancora rileva, alcuni versamenti perché provenienti da altra società, di cui il COGNOME era socio.
Ricorre l’Amministrazione con due motivi e resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 32 del DPR n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c.».
Con il secondo strumento di impugnazione denuncia la «Violazione dell’art. 7 D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondati, dovendosi preliminarmente rilevare che la controversia attiene esclusivamente ai versamenti effettuati in favore della società, nulla essendo stato contestato in merito alle altre movimentazioni, già ritenute giustificate dai giudici del merito.
3.1. Questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha ritenuto che «In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di
versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.» (Cass., 16/11/2018, n. 29572. Nello stesso senso Cass., 20/01/2017, n. 1519; Cass. n. 5152 e n. 5153 del 2017; Cass., n. 19806 del 2017; Cass. n. 16697 del 2016, ex plurimis; v. di recente Cass. n. 23649/2023; Cass. n. 25501/2023).
3.2. In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che «In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.» (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).
3.3. Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione; Cass. n. 35258/2021).
3.4. A tale dimensionamento dell’onere della prova gravante sul contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola
movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica.
La CTR si è attenuta ai predetti criteri, ritenendo raggiunta la prova contraria richiesta dall’art. 32 d.p.r. 600/73 in ragione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE, corroborate dalle dichiarazioni rilasciate dai soci accomandatari.
4.1. Hanno diffusamente motivato i giudici di appello: « (…) i due elementi probatori si integrano tra di loro, costituendo insieme la prova piena del fatto dedotto: è documentato che i soci avevano fatto dei finanziamenti alla società (in specie il COGNOME); è documentato che il COGNOME ha ricevuto somme compatibili con i finanziamenti effettuati; le dichiarazioni degli altri soci dimostrano che i finanziamenti effettuati erano stati fatti proprio dai COGNOME (circostanza peraltro contraria agli interessi degli altri soci) e che la società li aveva restituiti», precisando, a fronte di specifica allegazione dell’Amministrazione, che «La circostanza, poi, che i controlli negativi effettuati dall’Amministrazione abbiano riguardato altra società riferita al medesimo soggetto, e non quella da cui provenivano i versamenti oggetto dell’accertamento, (circostanza valorizzata nella decisione di primo grado), non è di per se decisiva, poiché la prova era stata già raggiunta in altro modo. Comunque, il fatto che non vi siano stati accertamenti a carico della società in questione, e che gli accertamenti a carico di altra società riferita allo stesso soggetto siano stati negativi, se non aggiunge nulla alla prova del fatto dedotto, non contrasta nemmeno con la stessa, del che va comunque preso atto in un’ottica di valutazione complessiva del quadro probatorio. (…)».
Il motivo evidenzia inoltre un chiaro profilo di inammissibilità laddove si contesta, esclusivamente e nella sostanza, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE prove offerte, lamentando che la CTR non abbia adeguatamente verificato
l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture societarie e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei soci accomandanti, nonostante provenissero da stretti familiari del contribuente.
5.1. Va richiamato a tale proposito il chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione».
5.2. Per quanto specificamente attiene alle dichiarazioni dei soci, questa Corte ha affermato che «Le dichiarazioni extraprocessuale di terzi sono ammissibili ed utilizzabili nel processo tributario – nel rispetto dell’art. 6 CEDU e del principio di parità RAGIONE_SOCIALE armi di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea -e hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall’Amministrazione, sia dal contribuente.» (Cass. n. 8221 del 22/03/2023; v. anche Cass. n. 32024 del 28/10/2022).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.