Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto: Tributi
Accertamenti bancari
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 29347 del ruolo generale dell’anno 202 1, proposto
Da
Avv.to NOME COGNOME, difeso da sé medesimo, domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO (indirizzo PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2396/03/2021, depositata 6.05.2021, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2396/03/2021, depositata 6.05.2021 , rigettava l’appello di NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 13905/06/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso presentato dal suddetto contribuente, esercente l’attività professionale di avvocato, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di indagini finanziarie, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. n. 633/72, previo p.v.c. della G.d.F., Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, formato in contraddittorio, aveva contesta to nei confronti di quest’ultimo, per il 2011, maggiori ricavi ai fini Irpef, addizionali comunali e regionali e Iva, in relazione a movimentazioni (accreditamenti) risultate ingiustificate su conti correnti bancari ritenuti riconducibili al contribuente nonché costi indebitamente dedotti.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che: 1) a fronte di movimentazioni risultate ingiustificate (nella specie versamenti) su conti correnti bancari ritenuti riconducibili a NOME COGNOME (intestati alla figlia dello stesso, ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, sui quali v’era delega ad operare) ascritti dall’Ufficio a maggiori ricavi, ai sensi degli artt. 32 e 51 cit., e di una ricostruzione della posizione fiscale del contribuente operata in
contraddittorio con quest’ultimo (‘ la Guardia di Finanza aveva tenuto conto nella ricostruzione operata per l’anno di imposta 2011 dei vari prestiti, compensi e spese, prendendo in considerazione all’esito solo le somme non giustificate dal contribuente ‘), lo stesso non aveva addotto , neanche in sede giudiziale, elementi idonei a ‘ giustificare ‘ le movimentazioni contestate e dunque l’estraneità delle dette operazioni all’attività imponibile professionale (‘ il contribuente a giustificazione dell’accertamento svolto allega un ‘processo ciclico e circolare’ senza fornire alcun riscontro concreto sui soggetti coinvolti e sulle somme erogate con l’indicazione della provenienza … . anche nel presente giudizio non giustifica puntualmente limitandosi ad allegare circostanze generiche.. quest’ultimo, infatti, anche nel presente giudizio, non ha fornito alcun riscontro concreto tale da consentire una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e non ha sciolto la riserva di cui al p.v.c. limitandosi a delle contestazioni già tenute presenti dalla Guardia di Finanza ‘) .
Avverso la suddetta sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. nonché all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , la violazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., e 36 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR omesso di ‘considerare e di motivare’ sulle specifiche censure del contribuente in ordine all’origine non fiscalmente rilevante delle movimentazioni bancarie ascritte a maggiori ricavi trattandosi di prestiti o di importi per vincite di gioco o comunque di somme versate su conti correnti intestati a soggetti diversi dal contribuente senza alcun collegamento con l’attività professionale d i avvocato del contribuente; la CTR avrebbe omesso anche di motivare in ordine alla doglianza relativa al mancato svolgimento di più approfondita istruttoria (sia documentale che testimoniale) che avrebbe consentito di escludere tali movimentazioni dalla presunzione di
redditualità, come confermato nella sentenza penale del Tribunale di Roma n. 4823/2020 prodotta in sede di appello (nella quale era stata evidenziata l’incertezza dell’attività investigativa espletata in danno del contribuente) .
1.1. La censura è infondata.
1.2. Premesso che, per giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez. 5, Ordinanza n. 6044 del 2024), nella specie, la CTR – a fronte della imputazione, ai sensi degli artt. 32 e 51 cit., a maggiori ricavi delle movimentazioni (accreditamenti) risultate ingiustificate su conti correnti bancari ritenuti riconducibili al contribuente (intestati alla figlia dello stesso, ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, sui quali v’era delega ad operare) e di una ricostruzione della posizione fiscale di quest’ultimo operata , peraltro, in pieno contraddittorio con lo stesso (‘ la Guardia di Finanza aveva tenuto conto nella ricostruzione operata per l’anno di imposta 2011 dei vari prestiti, compensi e spese, prendendo in considerazione all’esito solo le somme non giustificate dal contribuente ‘) -ha ritenuto – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità e conformemente ai principi in materia di accertamenti bancari (Cass. sez. 5, n. 22675 del 2024; Cass., 26 aprile 2024, n. 11169; Cass., 24 luglio 2023, n. 22047; Cass., 30 giugno 2020, m. 13112; Cass., 3 maggio 2018, n. 10480) – non superata, neanche in sede giudiziale, dal contribuente la presunzione legale (relativa) di maggiori ricavi ex artt. 32 e 51 cit.- atteso che quest’ultimo ‘ anche nel presente giudizio non fornito alcun riscontro concreto tale da consentire una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e non sciolto la riserva di cui al p.v.c. limitandosi a delle contestazioni già tenute presenti dalla Guardia di
Finanza ‘; trattasi di motivazione conforme al ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.; né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).
1.3. Quanto alla denuncia formulata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., va ribadito che ‘ L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021; Sez. 5, Ordinanza n. 24584 del 2023). Peraltro, il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023), il che non è avvenuto nel caso in esame emergendo, comunque, dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.
2. Con il secondo motivo si denuncia : 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 36 del
d.lgs. n. 546/92; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. per avere la CTR confermato la ripresa fiscale senza escludere – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 – i prelevamenti ritenuti dall’Ufficio non giustificati.
2.1. In disparte il richiamo in rubrica indistintamente di vizi eterogenei ( error in procedendo , violazione di legge e vizio di motivazione), il motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum avendo la CTR confermato la legittimità dell’avviso impugnato con il quale l’Ufficio – a seguito di p.v.c. formato in contraddittorio con il contribuente – aveva ripreso a tassazione, in relazione alle annualità verificate, soltanto i versamenti/ accreditamenti non giustificati escludendo i prelevamenti risultati non giustificati, in ossequio alla sentenza n. 228 del 2014 (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione di violazion e del diritto di difesa relativamente all’accertamento per il 2011 non avendo l’Amministrazione fornito la documentazione contabile, relativa a tal e annualità, su cui si basava il p.v.c. nonostante il contribuente avesse presentato richiesta di accesso documentale, ex art. 1 della legge n. 241/1990, alla G.d.F. verbalizzante il p.v.c. medesimo, con preclusione del diritto di quest’ultimo di fornire una diversa ricostruzione dei fatti contestati, il tutto con una illegittima e immotivata negazione della concessione di una CTU contabile richiesta sin dal primo grado di giudizio.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Invero, nella sentenza impugnata, la CTR -esplicitando le ragioni sottese alla decisione né tantomeno incorrendo in un vizio di omessa pronuncia – ha affermato che, in relazione all’annualità verificata, la presunzione legale (relativa) ex artt. 32 e 51 cit. di maggiori ricavi era stata legittimamente fondata
sulla documentazione acquisita dalla Guardia di finanza presso gli Istituti bancari (inclusi i conti correnti intestati alla figlia del contribuente e a terzi sui quali quest’ultimo aveva la delega ad operare) e che l’accertamento era stato espletato nel pieno contraddittorio con il contribuente, senza che quest’ultimo avesse dimostrato, neanche in sede giudiziale, la non afferenza delle operazioni contestate (accreditamenti) ad operazioni imponibili; ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui « in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria » (Cass. n. 25752/2022; Cass. 26 aprile 2017, n. 10249; conf. Cass. 29 marzo 2002, n. 4601).
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2025