Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29232/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domicliata presso la Cancellerai della Corte di Cassazione, domicilio digitale EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 373/2017 depositata il 11 luglio 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO/2010) con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha attribuito alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) l’accatastamento di un immobile nella categoria D 8.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 disponga la classificazione nella categoria D dei soli spazi commerciali della fiera, ma non di quelli fieristici.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado.
La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte ha proposto controricorso, istanza di sospensione per aderire alla procedura di definizione agevolata, ma poi ha rinunciato al controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in 3, cod. proc. civ., la
relazione all’art. 360, primo comma, num. violazione falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
Rappresenta che l’intimata ha proposto, attraverso la procedura DOCFA, per il bene oggetto del giudizio la categoria D8 e che con l’avviso oggi impugnato è stata confermata la categoria proposta. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la carenza di interesse a coltivare il giudizio da parte dell’intimata.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e l’art. 40, comma 2, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, laddove la sentenza impugnata non ha considerato che l’attività fieristica cui è destinato l’immobile oggetto del giudizio, ha carattere
commerciale. La categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari.
La controricorrente con atto di rinuncia al controricorso (depositato, sia in cartaceo, sia in via telematica il 7 marzo 2024) ha dichiarato di volere fare acquiescenza al ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente ed oggetto del presente giudizio , al fine di evitare spese eccessivamente gravose. Ne consegue l’ accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ed il rigetto dell’ originario ricorso.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della controricorrente.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.
Condanna la controricorrente a pagare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 2.500,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 31 maggio 2024.