Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1979-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 434/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/2/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Ciriè propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Torino, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento ICI 2011;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione, essendo stata omessa l’esposizione del ragionamento logico e giuridico sotteso alla decisione, ciò non consentendo di comprendere le ragioni per cui sia stato ritenuto illegittimo l’accertamento del Comune relativamente a due «presse» di proprietà della società;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
1.4. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo non del tutto lineare, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi ,
consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, il Comune ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l’ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza;
2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli «art. 4, 5 R.D. 652/1993; art. 812 c.c.; art. 2, comma 3, DM 28/1998; art. 1 quinquies D.L. 31 marzo 2005, n. 44; circ. 6/2012 Agenzia del Territorio; art. 1, co. 244 Legge 190/2014» e degli «art. 1 co. 2 e art. 5 co. 3 del d.lgs. 504/1992; art. 4, 5 e 10 del regio decreto legge 652/1939; … art. 2, comma 1 e 3, DM 2 gennaio 1998 n. 28; art. 40 d.P.R. 1142/1949… » per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’accatastabilità delle presse accertate valorizzando la loro facile rimuovibilità, ritenendo non potessero rientrare nella fattispecie di fabbricato imponibile ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 cit.;
2.3. con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al «carattere immobiliare delle presse; le grandi dimensioni; il loro particolare peso; la stabilità anche nel tempo …; la sussistenza della autonomia funzionale e reddituale…»;
2.4. con il quarto motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli «art. 1, 2, e 5 co. 3, art. 14 d.lgs. 504/1992 e art. 1 co. 161 legge n. 296/06» non avendo tenuto conto del potere del Comune di verificare la sussistenza di imponibilità delle unità immobiliari e di rettificare le dichiarazioni ICI derivanti dal loro mancato accatastamento»;
2.5. con il quinto motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che le disposizioni relative agli «imbullonati» di cui alla Legge n. 208/2015, art. 1, comma 21, debbano applicarsi retroattivamente, in quanto norme di interpretazione autentica, non
avendo la contribuente proposto alcuna censura alla sentenza di primo grado, che aveva, al riguardo, espressamente deciso di contrario avviso;
2.6. con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell ‘ «art. 1 co 21 ss L. 108/2015» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente attributo efficacia retroattiva alla suddetta norma;
2.7. le doglianze relative al secondo, terzo, quinto e sesto motivo vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e sono fondate nei termini che seguono;
2.8. occorre premettere che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ha ad oggetto l’annualità 2011 , e non è, quindi, soggetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
2.9. ciò posto, il compendio normativo di riferimento catastale è costituito dall’art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 («Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»), e dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 ( «L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le
condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale»);
2.10. occorre quindi assegnare rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge 88 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sè amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva;
2.11 . con un’affermazione di portata generale, la Corte Cost. (sent. n. 162/2008) ha stabilito che: «(…) tutte quelle componenti (…) che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale»;
2.12. si tratta di interpretazione (applicata in varia casistica di impianti e macchinari, ad esempio relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali le turbine idroelettriche o le torri eoliche: tra le altre, Cass. nn. 32861/2019, 24815/2014, 4028/2012) che risulta ulteriormente avvalorata dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la ‘Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico -estimativi’»;
2.13. la Circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri dell’«essenzialità» alla destinazione economico -produttiva, della «fissità» entro il perimetro immobiliare e della «stabilità» nel tempo;
2.14. assumono in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione industriale, laddove sia impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso finale, poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale dell ‘impianto industriale , sicché questo senza quelle non potrebbe più essere qualificato tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura;
2.15. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, emerge pertanto con chiarezza l’errore nel quale è incorsa la Commissione Tributaria Regionale la quale ha scisso la funzione delle «presse» dalla destinazione economica-produttiva dell ‘impianto industriale (pacificamente iscritto in categoria catastale D/1 -Opificio), essendo stata erroneamente escluso dall’oggetto della stima, finalizzata all’attribuzione di rendita, l’insieme dei beni costituenti l’impianto di «stampaggio a caldo », comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (come la pressa meccanica, nucleo nevralgico, caratterizzante ed imprescindibile dell’attività) di per sé amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua del complesso;
2.16. la stessa controricorrente, nelle sue difese, infatti, rileva che le presse in questione sono «beni strumentali … e non già autonome unità immobiliari» (cfr. pag. 9 controricorso)
2.17. così facendo il giudice di merito – chiamato a decidere una controversia assoggettata al regime previgente all’introduzione della Legge di stabilità n. 208/2015 – non ha adeguatamente valorizzato il parametro dell’unitarietà e complessità funzionale dell’impianto, siccome composto da beni ed impianti di eterogenea natura, dissociandosi dall’indirizzo di legittimità (cfr. Cass. n. 3500/2015, ma anche Cass. n. 23317/2011, 7372/2011, 13319/2006, 21730/2004 ed altre) che, come si è detto, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C. Cost. 162/2008 cit.), ha stabilito la rilevanza, ai fini della rendita, della connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, così da valorizzare (con specifico riguardo agli impianti
eolici, ma sulla base di un criterio di ordine generale) il fatto che anche gli elementi impiantistici non infissi «si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso» (cfr. Cass. 3500/2015);
2.18. come dianzi osservato, inoltre, la presente fattispecie (2011) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che « a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento», soggiungendosi poi che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»;
2.19. trattasi di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa («a decorrere dal 1° gennaio 2016»), e questa disposizione è peraltro essa stessa confermativa, a contrario , del fatto che, prima della sua entrata in vigore, la componente impiantistica essenziale fosse invece rilevante ai fini della determinazione di rendita degli immobili in gruppo D;
va respinto il quarto motivo per difetto di interesse, atteso che nella sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale non risulta aver in alcun modo negato la sussistenza del potere del Comune di determinare la base imponibile degli immobili non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), rettificando le dichiarazioni ICI;
4. non essendo necessari ulteriori accertamenti, non assumendo rilievo la questione assorbita, indicata dalla controricorrente, circa la pretesa inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune in primo grado, rivolta a «dimostrare la natura immobiliare delle presse», avendo la stessa Società confermato la natura delle «presse meccaniche» come beni strumentali alla produzione, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente;
nella particolarità della lite, anche sottolineata dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, la Corte ravvisa le ragioni che la inducono a compensare integralmente le spese dei gradi merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario promosso dalla società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune ricorrente, liquidandole in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da