Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7279 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7279 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4363/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1586/2017 depositata il 21/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Procuratore RAGIONE_SOCIALE nella persona di NOME COGNOME che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso principale e del rigetto di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado, l’appello proposto dalla società, sul rilievo che .
1.1.Per la cassazione della summenzionata sentenza ricorre l’amministrazione finanziaria articolando unico motivo di ricorso.
Si è costituita con controricorso la società contribuente, proponendo ricorso incidentale affidato ad un’unica censura, integrata da successiva memoria.
1.2. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 18 del r.d. 18 ottobre 1931, n. 1572, 2 d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, per avere la Commissione Tributaria Regionale esclusa la legittimità dell’iscrizione della cava nel Catasto fabbricati con attribuzione della rendita catastale, malgrado la normativa in epigrafe preveda che le aree che presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale siano incluse nel procedimento di stima fondiaria.
Il motivo è fondato.
2.1. La questione di fondo sottesa al motivo in disamina concerne la iscrivibilità RAGIONE_SOCIALE cave nel catasto urbano, nonché l’accezione da attribuire all’art. 18, r.d. n. 1572 del 1931.
2.2. Occorre considerare che l’art. 1 del r.d. n. 1572 del 1931, recante la «approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi sul nuovo catasto», dispone che «sarà provveduto, a cura dello RAGIONE_SOCIALE, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l’imposta fondiaria». Ai sensi dell’art. 11 «la stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell’imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe»; l’art. 13 stabilisce che «la tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe. La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali»; il comma 3 prevede che «agli effetti attuali del catasto, le tariffe d’estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914».
2.3.Con specifico riferimento ai terreni adibiti a cave, l’art. 18 dispone che «saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare».
2.4.Tale disposizione non esclude che le cave siano iscritte in catasto, ma dispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stima fondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cava devono essere iscritti nel catasto al fine di essere identificati per rilevare l’estensione RAGIONE_SOCIALE singole proprietà e RAGIONE_SOCIALE diverse particelle catastali e per essere ivi graficamente rappresentati con mappe planimetriche.
2.5.I redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono qualificati dall’ordinamento come redditi d’impresa (art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del 2002), la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamente prodotto, e non sull’attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione, quindi, della rilevanza degli estimi catastali.
2.6.Nel caso in esame, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate con l’atto impugnato ha provveduto al classamento del terreno su cui insiste la cava nonché dell’area attigua (destinata ad essere coltivata come cava), ancora iscritta nel catasto terreni, iscrivendola al catasto urbano in categoria D/1 (opifici industriali), aree che nel Docfa -presentato per ampliamentodemolizione parziale – erano state individuate come spazi di manovra (mq. 4958) ovvero come area verde (mq. 10897).
2.7. Con riferimento ai presupposti per l’inventariazione nel Catasto urbano, l’art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, stabilisce che l’accertamento generale degli immobili urbani è fatto per
«unità immobiliare», ed ai sensi dell’art. 4, si considerano come «immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». L’art. 5 prevede che costituisce «unità immobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».
2.8. Il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), stabilisce al comma 1 che «il catasto dei fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonio edilizio nazionale» e al comma 2 che «il minimo modulo inventariale è l’unità immobiliare». A mente dell’art. 2, l’unità immobiliare «è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale».
2.9. Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato che l’accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass., n. 12741/2018).
2.10. Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità proprio ai fini dell’accertamento dei presupposti di accatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventi destinazione industriale o di produzione energetica (per le discariche pubbliche cfr. Cass. n. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass. nn. 2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. nn. 4028/2012; 24815/2014; 3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. n. 24924/2016;
per le piattaforme petrolifere Cass. n. 3618/2016), sicché l’accatastabilità di tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta.
Non vi sono pertanto ragioni per escluderla con riferimento alle cave, trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.
3.1. Ciò premesso, l’area classificata come D/1, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. Cass. n. 31079/2019).
3.2. Problema differente è quello relativo alla quantificazione della rendita catastale a fini impositivi.
3.3.Come si è detto l’art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e la Corte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, in materia di imposta di registro – e, specificamente, del criterio di valutazione automatica ai fini della determinazione della base imponibile – ha affermato che «l’art. 18 del r. d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché il reddito del terreno formalmente risultante in catasto di natura agricola non è espressivo dell’effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazione e dallo sfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendo riconducibile l’utilizzazione a cava ad una attività di carattere esclusivamente industriale».
3.4. Ancora in materia di imposta di registro, e con riguardo al sistema di valutazione automatica fondata sulla rendita catastale (art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986), questa Corte ha già rilevato che, nel caso di terreni sfruttati come cave, «la valutazione di cui si tratta deve essere operata con il metodo del valore venale di cui al citato art. 52, n. 1 avuto
riguardo alla circostanza che il r. d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizione RAGIONE_SOCIALE aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l’idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale» (Cass., 17 gennaio 2001, n. 649 cui adde Cass., 5 marzo 2020, n. 6207; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31604; Cass., 18 settembre 2013, n. 21277; Cass., 29 luglio 2009, n. 17571; Cass., 30 agosto 2006, n. 18755; Cass., 23 novembre 2005, n. 24568; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774); si è inoltre precisato con riguardo all’imposta di registro, nonché all’IMU, come «la qualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non più attuale, di un terreno destinato ad attività industriale estrattiva renda possibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, non coincidendo necessariamente l’attribuzione di rendita con la stima fondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto (come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000) del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all’effettiva e giuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata al catasto la variazione» (Cass., sez. 5, n. 24568 del 23/11/2005; sez. 5, n. 3978 del 16/02/2021, in motivazione).
3.5. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, «ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale»; si è in particolare osservato che «l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai
fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai tini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale» (Cass., n. 14409 /2017; n. 3267/2019; Cass. n. 31079/2019; Cass. sentenze n. 1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022), sicché ciò che ha rilevanza non è che il bene sia stato, in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la potenzialità edificatoria del terreno, e neppure può rilevare che la destinazione a cava sia temporanea e destinata ad esaurirsi allo scadere dell’autorizzazione (v. Cass. n. 20885/2024; Cass. n. 2280/2023; Cass. n. 2145/2023; Cass. n. 31079/2019).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale possano considerarsi agricoli: nella specie, tuttavia, la Corte regionale nell’escludere a monte la classificazione del terreno di proprietà della società contribuente a destinazione estrattiva in categoria D/1, ha omesso di accertare se le aree in oggetto costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare ex art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939, cit.
5.Con ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., la società RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, nonché violazione del dovere di motivazione ai sensi del citato art. 7, avendo la Corte distrettuale laconicamente ritenuto che l’avviso di accertamento catastale contenga i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita.
Si afferma che, al contrario, l’avviso conterrebbe la dicitura , senza esplicitare le ragioni per le quali i terreni di cava siano stati quantificati in mq. 55591 ed individuare i terreni diversi da quelli denunciati con Docfa che concernevano esclusivamente impianti con relative aree di pertinenza.
6. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.
6.1. La doglianza presenta insuperabili profili di inammissibilità, atteso che, sebbene l’avviso sia stato (almeno in parte) trascritto ancorchè nelle memorie illustrative, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che impone l’obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione -non risulta allegato al ricorso, né localizzato all’interno del giudizio di merito.
6.2. Il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata “localizzazione” dell’avviso basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (Cass. n. 18184/2020; Cass. n. 13625/2019).
6.3.Anche laddove gli atti ( in tutto o in parte ) siano stati riprodotti -nel caso in esame, nelle memorie difensive – il vizio permane non avendo la ricorrente fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte
Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469).
6.4. In altri termini, l’onere di ‘localizzazione’ codificato dall’art. 366 c.p.c. e quello di trascrizione rappresentano due condizioni non sovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto anche in presenza di una puntuale riproduzione dell’atto ( mancante nel caso in esame, in quanto solo parziale), posti a fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del ‘luogo processuale’ in cui gli stessi sono consultabili non consentono alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso; occorre dunque provvedere anche alla individuazione dell’avviso con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( Cass., sez. un., 02 dicembre 2008, n. 28547; SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass., 03 febbraio 2010, n. 2506; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915 Cass., 20 aprile 2010, n. 9379, concernente l’onere dell’allegazione degli atti; Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., sez. un., 02 dicembre 2010, n. 24418; Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3544; Cass., Sez. III, 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. Sez. VI-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9499; Cass., n.16147 del 28 giugno 2017; n.9536; Cass. n. 17399/2017; Cass. civ. , ord. n. 17215/2018; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 31067/2018; Cass. n. 5478/2018; Cass. civ., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 33640; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. n. 1181 del 17 gennaio 2019; Cass. 01/07/2021, n. 18695; Cass. 2 novembre 2021, n.31056, sulla necessaria allegazione dell’avviso, Cass. 11/03/2022 n. 7928; Cass. n. 20834/2024).
6.5.Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950).
6.6. Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione di documenti, ha comunque sottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, per le parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa. Dunque, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481), e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del
ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto RAGIONE_SOCIALE censure a consentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).
6.7.A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era, invece, necessario, non essendo stato riportato integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento, neppure allegato al ricorso al fine di consentire il controllo sulla corrispondenza tra quanto trascritto ed il contenuto dell’avviso.
6.8. In particolare, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n. 16147/2017; Cass. n. 28570/2019; Cass. 11 marzo 2022, n. 7928), ma anche che esso sia allegato al ricorso e localizzato nel giudizio di merito.
In ogni caso, va escluso il vizio motivazionale, avendo la pronuncia impugnata evidenziato che non solo l’avviso di accertamento catastale contiene i dati essenziali al fine di rendere conoscibile l’iter logico -giuridico seguito dai verificatori per l’attribuzione della rendita, ma altresì ha aggiunto che l’avviso è stato emesso a seguito di Docfa presentato dalla società al fine di censire alcuni manufatti strumentali all’attività di estrazione.
7.1.L’apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pi. varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale.
7.2. Venendo al caso di specie, non può dirsi sussistente la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione rivela l’iter logico seguito, fondato sull’assunto per cui quanto esposto nell’avviso è infatti del tutto percepibile, anche tenuto conto che esso seguiva una procedura docfa; né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.
7.3.A tal proposito giova premettere che, nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del
diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144).
7.4. Né risulta che l’amministrazione abbia considerato aree diverse da quelle denunciate, avendo, invece, qualificato l’intera unità immobiliare come area estrattiva, includendo, evidentemente, anche i terreni individuati dalla proprietà come destinati ad aree di manovra ovvero a verde; quanto alla diversa stima della rendita catastale operata dall’ufficio, allorquando consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. Trib., 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25144; Cass. 1 marzo 2025, n. 5451).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, respinto il ricorso incidentale proposto dalla società; la sentenza deve essere cassata, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della società
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza.
Sussisto i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito, tenuto conso del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La CORTE
Accoglie il ricorso principale, respinto quello proposto in via incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della società; condanna la società alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
compensa le spese del giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.
Il Cons. rel.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME