Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4850 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4850 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.14574/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n.3739/2020 pronunciata in data 22/09/2020 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione 2- e depositata il 26 /11/2020;
Oggetto: art. 10 bis legge 212/2000, art. 2697 c.c.-operazione commerciale elusiva- ragioni extrafiscali
ascoltata la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026, all’esito della riconvocazione dall’adunanza camerale del 22 gennaio 2026;
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE , con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, di rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2 011, accertava, sulla base degli elementi emersi in sede di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza e compendiata nel processo verbale di constatazione del 4/3/2016, una plusvalenza da cessione immobiliare quantificata in euro 421.400,00 e non dichiarata, determinava una maggiore IRPEF dovuta pari ad euro 172.331,00, maggiori addizionali ed un maggior contributo di solidarietà; infine, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria unica.
In particolare, l’Ufficio individuava in alcune operazioni commerciali compiute dalla società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di locazione immobiliare di propri beni, una condotta elusiva in evidente violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. 600/1973 e, quindi, dell’art. 10 bis della legge 212/2000.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, escludendo la sussistenza dell’abuso del diritto , non provato dall’RAGIONE_SOCIALE , e ritenendo che la costituzione della società trovasse una sua marginale giustificazione economica, giuridica e gestionale sia nella previsione del bando, sia nelle operazioni di valorizzazione dell’immobile avvenute in un breve ma non insignificante lasso di tempo, prima della cessione RAGIONE_SOCIALE quote, sia nella maggiore funzionalità per la gestione dell’acquisto rispetto all’opzione di avere sedici persone fisiche contitolari. Il giudice di primo grado giustificava poi l’unica
criticità ravvisata nel passaggio RAGIONE_SOCIALE quote tra le due società, in quanto entrambe persone giuridiche, con la parziale differenza dei soci e, quindi, con il legittimo esercizio della facoltà prevista dal bando per il trasferimento dell’immobile.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE affermando la piena legittimità dell’atto impositivo , essendo dimostrata l’elusione d e ll’obbligo di sottoporre la plusvalenza all’ordinaria tassazione prevista dal t.u.i.r. in luogo del versamento dell’imposta sostitutiva sulle quote rivalutate. I soci , cioè, avevano effettuato una operazione volta ad ottenere il maggiore vantaggio economico concretizzatosi nel risparmio d’imposta derivante dall’applicazione del regime fiscale più vantaggioso, relativo alla plusvalenza da cessione di quote societarie rivalutate con versamento dell’imposta sostitutiva del 2% piuttosto che da cessione d i immobili di cui all’art. 67 , primo comma lett. b), del t.u.i.r.
4.Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 gennaio 2026.
Rilevato altresì che:
con ordinanza interlocutoria n.4087/2026, resa all’esito della adunanza camerale del 23.10.2025 e depositata il 23.2.2026 sul ricorso n.2329/2019, ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri cinque ricorsi ad oggetto altrettanti avvisi di accertamento aventi origine dalla medesima verifica di cui a quello in esame;
Ritenuta l’opportunità della trattazione congiunta con i predetti anche del presente ricorso.
PQM
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 e, in riconvocazione, del 27 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME