Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7127/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 7979/12/14 depositata il 22/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7979/12/14 del 22/09/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 559/18/11 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del disconoscimento di alcuni costi (contributo straordinario del 7,5% sul fatturato a beneficio dell’affittante RAGIONE_SOCIALE , limitato all’anno d’imposta 2005 ), costi ritenuti non inerenti e non di competenza.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la redazione della scrittura integrativa e non registrata che aveva introdotto patti aggiunti al contratto di affitto di ramo di azienda integrava una figura sintomatica di abuso del diritto, non avendo altro scopo che quello di creare vantaggi fiscali ad entrambe le società; b) non andavano applicate le sanzioni in ragione della mancata previsione normativa RAGIONE_SOCIALE stesse.
1.1. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a cinque motivi, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ. violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in ragione del vizio di
ultrapetizione di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, non avendo la società contribuente mai impugnato né la comminatoria RAGIONE_SOCIALE sanzioni, né il loro ammontare.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR illegittimamente escluso la sanzionabilità della condotta.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ., per l’essere la motivazione della CTR sulla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni incomprensibile.
Con il primo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi diversi (abuso del diritto) rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento (difetto di inerenza e competenza).
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR implicitamente affermato l’irrilevanza dell’aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario al fine della considerazione di un’operazione come elusiva.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il minor reddito imponibile conseguente alla deduzione di un costo ovvero la maturazione di un
credito IVA costituiscano vantaggi rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione antielusiva.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato di esaminare le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione: a) l’insussistenza di un credito IVA di RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’anno d’imposta 2005; b) le specifiche previsioni contrattuali poste a fondamento del riconoscimento del contributo straordinario.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si contesta violazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), degli artt. 5 e 11 bis del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente affermato che la prova di un costo può essere fornita unicamente mediante documentazione provvista di data certa.
I motivi di ricorso principale riguardano l’aspetto sanzionatorio, cosicché è pregiudiziale l’esame dei motivi di ricorso incidentale, concernenti il merito della controversia.
3.1. I motivi secondo e terzo sono fondati nei termini di cui appresso si dirà, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso incidentale.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « in materia tributaria, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l’operazione economica che, attraverso l’impiego “improprio” e “distorto” dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l’elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta
configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l’accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale » (così Cass. n. 25758 del 05/12/2014; si vedano, altresì, Cass. n. 29936 del 27/10/2023; Cass. n. 19234 del 07/11/2012; Cass. n. 21782 del 20/10/2011; Cass. S.U. n. 30055 del 23/12/2008).
3.2.1. Più in particolare, se è vero che va esclusa l’abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (Cass. n. 31772 del 05/12/2019; Cass. n. 18239 del 24/06/2021), deve ritenersi, invece, la sussistenza di un illecito risparmio di imposta quando questo rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell’oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quanto le ragioni economiche dell’operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche (Cass. n. 9135 del 02/04/2021).
3.2.2. Con specifico riferimento alle imposte dirette, poi, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, dapprima, negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano (Cass. n. 3938 del 19/02/2014; Cass. n. 4604 del 26/02/2014) e, quindi, nell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 405 del 14/01/2015; Cass. n. 4561 del 06/03/2015), che consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti.
3.2.3. Per completezza, va detto che la clausola antielusiva è stata oggi tradotta in una norma generale (non applicabile alla fattispecie), l’art. 10 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 che, al comma 1, così recita: «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale RAGIONE_SOCIALE norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».
3.2.4. In conclusione, quindi, perché operi la clausola antielusiva occorre che il contribuente faccia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia posto in essere con lo specifico scopo (seppure non esclusivo) di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale.
3.3. Orbene, nel caso di specie, come emerge pacificamente dalle carte regolamentari , con l’avviso di accertamento impugnato l’Amministrazione finanziaria si è limitata a contestare l’indeducibilità di un costo in ragione della mancanza di inerenza e di competenza. Detto costo, come già anticipato in premessa, riguarda un contributo straordinario del 7,5% sul fatturato concernente l’anno d’imposta 2005, contributo riconosciuto dalla ricorrente a RAGIONE_SOCIALE, che ha affittato a RAGIONE_SOCIALE un ramo di azienda costituito da un complesso alberghiero.
3.4 Su tali premesse in fatto, la CTR, in accoglimento della prospettazione di AE formulata con le controdeduzioni in appello, ha affermato che: i) il complesso RAGIONE_SOCIALE operazioni per cui è causa sarebbe stato posto in essere dalla società contribuente «essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, realizzando, così, una ‘figura sintomatica’ di abuso del diritto
consistita nell’effettiva conclusione di operazioni lecitamente poste in essere tra le parti, in cui, però, gli schemi negoziali attuati sono stati concatenati in modo strumentale al conseguimento di risparmi di imposta indebiti in relazione alle operazioni effettuate»; ii) in particolare, l’accordo integrativo all’affitto del ramo di azienda, con il quale RAGIONE_SOCIALE si è impegnata a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE, un contributo straordinario pari al 7,50% del fatturato conseguito nel 2005 -accordo che, in ragione della sua notevole portata economica, avrebbe dovuto essere registrato a fini di certezza, al pari del contratto di affitto -«è stato redatto con il precipuo scopo di creare dei vantaggi fiscali ad entrambe le società», «sia in termini di risparmio d’imposta che in termini di credito IVA maturato»; iii) le due società interessate hanno ristretta base sociale e la compagine sociale RAGIONE_SOCIALE stesse «è espressione del medesimo nucleo familiare (madre e figli)»; iv) le considerazioni addotte da COGNOME, né fondate né specifiche, non sarebbero idonee a scalfire il risultato cui si è pervenuti con l’avviso di accertamento.
3.4. Peraltro, la situazione di fatto descritta dal giudice di appello nella sentenza impugnata non assume tanto le caratteristiche dell’elusione, quanto della frode fiscale, idonea a consentire a NOME, a mezzo l’utilizzazione di fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’erogazione di un contributo straordinario mai versato, di portarsi in deduzione costi fittizi e di conseguire un rilevante credito IVA da portare in detrazione.
3.4.1. Del resto, la fattispecie di abuso del diritto presuppone la sussistenza di operazioni realmente poste in essere dalle parti con lo scopo, anche non esclusivo, di conseguire un vantaggio fiscale; nel caso di specie, invece, l’Amministrazione finanziaria, contestando la mancanza di certezza, inerenza e competenza dei costi dedotti da RAGIONE_SOCIALE, ha fin dall’origine postulato non già l’esistenza, ma la fittizietà
dell’operazione posta in essere unitamente a RAGIONE_SOCIALE, società la cui compagine sociale è espressione del medesimo nucleo familiare.
3.5. Correttamente, pertanto, la ricorrente si duole della qualificazione della fattispecie in termini elusivi.
L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso implica , come anticipato, l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, dovendo il giudice del rinvio ragionare non già in termini di elusione, ma di inerenza e competenza dei costi: prospettiva nella quale non si è mai realmente posta la sentenza impugnata.
4.1. Analogamente, devono essere assorbiti anche i motivi di ricorso principale, vertendo tutti sull’aspetto sanzionatorio dell’elusione e, dunque, presuppongono la configurabilità di quest’u ltima.
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso incidentale e i motivi di ricorso principale. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso incidentale e i motivi di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023.