Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34523 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13350/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
LA
CORTE
DI
SAN
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 2825/2017 depositata il 23/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La Corte San Geminiano impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate di Ferrara contestava l’antieconomicità e l’abusività di un’operazione consistita in una vicenda traslativa nel cui quadro NOME COGNOME, socio unico della società denominata RAGIONE_SOCIALE acquistava nel 2005 dal Seminario Arcivescovile di Modena, immobili ad uso abitativo per euro 1.170.000, con aliquota di registro agevolata all’1%, in virtù della presa d’impegno a rivendere i cespiti entro il triennio successivo, ossia il 2008; nel 2006, veniva costituita la Corte San RAGIONE_SOCIALE, con partecipazione da parte del predetto COGNOME all’1% e da RAGIONE_SOCIALE al 99%. Nel 2007, la RAGIONE_SOCIALE rivendeva gli immobili di cui sopra alla newco istituita l’anno prima per un prezzo di euro 1.690.000, superiore di euro 520.000, pari al 44% in più, rispetto al prezzo pagato da Celeste al Seminario Arcivescovile. Nella prospettazione erariale la rivendita mostrava evidenti anomalie, sia per l’ingiustificatezza dell’incremento valoriale attribuito ai cespiti, sia perché la Celeste dichiarava nel 2006 perdite fiscali pregresse per euro 479.121, sia perché la costituzione di una nuova società riferibile ad un identico centro di interessi creava artificiosamente i presupposti per un indebito rimborso IVA, sia perché si determinava l’abbattimento dei ricavi correlati alla vendita delle unità abitative ristrutturate, ricavate negli immobili acquistati in origine dal Seminario Arcivescovile. Su queste basi l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio recuperava nei confronti della Corte San Geminiano importi Ires e Iva, disconoscendo costi asseritamente sostenuti in quanto privi di congruità e inerenza ex art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e rettificando il valore delle rimanenze finali.
Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla CTP di Modena, che escludeva la sussistenza di un’interposizione fittizia e adduceva la legittimità del trasferimento immobiliare.
L’appello dell’Agenzia veniva successivamente respinto, identificandosi la valida giustificazione economica dell’operazione nella ‘ necessità di limitare la responsabilità attuatrice degli interventi immobiliari nel caso di richieste risarcitorie da parte di terzi ‘ e mettendosi in evidenza ‘a circostanza che nessuna contestazione era stata ‘ mossa in ordine all’effettivo pagamento del prezzo di acquisto ‘.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 37bis n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost. nonché dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR incongruamente indicato la ragione economica giustificativa dell’operazione nella ‘ necessità di limitare la responsabilità della società attuatrice degli interventi immobiliari nel caso di richieste risarcitorie da parte di terzi ‘, valorizzando come significativa una circostanza irrilevante qual è quella dell’avvenuto pagamento del prezzo d’acquisto afferente il rogito della compravendita intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e Corte San Geminiano RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 2967 c.c., 115 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente additato come incontestata la circostanza dell’acquisizione, successivamente all’acquisto degli immobili da parte di RAGIONE_SOCIALE dal Seminario Arcivescovile, di ‘ potenzialità edificatorie in precedenza assenti ‘, considerando assolto sul punto un onere della prova invero disatteso dalla Corte RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è fondato e va accolto.
La CTR ha ravvisato la ragione economica idonea ad escludere l’abusività dell’operazione complessiva in due elementi convergenti: da un lato, la costruzione attraverso la newco La Corte San Geminiano ad opera di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME di uno schermo utile a porre la RAGIONE_SOCIALE al riparo da eventuali azioni risarcitorie degli acquirenti delle unità ricavate dal compendio immobiliare acquistato dal Seminario Arcivescovile di Modena; dall’altro la certezza del pagamento da parte della newco in favore della RAGIONE_SOCIALE del prezzo d’acquisto in concomitanza del rogito notarile.
Mette in conto evidenziare che si profilano come incontroversi all’attenzione di questa Corte i seguenti aspetti: la RAGIONE_SOCIALE acquistava immobili già ad uso abitativo il 29 luglio 2005; essa dichiarava di volersi avvalere dell’aliquota agevolata per il pagamento dell’imposta di registro; successivamente otteneva il permesso di costruire in relazione al compendio immobiliare acquistato e costituiva il 18 luglio 2006 la RAGIONE_SOCIALE, unitamente al suo socio unico NOME COGNOME; infine rivendeva a detta newco l’intero complesso immobiliare.
Nella giurisprudenza nomofilattica si considerano connotate da carattere abusivo e possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass. n. 1372 del 2011). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito pure che s’è andata formando una clausola generale antielusiva, di matrice comunitaria per quanto attiene ai cd. tributi armonizzati, a partire dalla sentenza in causa C-255,
Halifax, e, per le imposte dirette, di matrice costituzionale, traendo origine dall’art. 53, Cost., con conseguente obbligo di applicazione d’ufficio anche nel giudizio di legittimità. Le Sezioni unite di questa Corte, proprio con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che «non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale» (Cass., Sez. U., n. 30057 del 2008; Cass. n. 21390 del 2012; Cass. n. 653 del 2014).
Ai sensi dell’art. 37bis, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, ‘ sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti ‘, a meno che l’operazione si dimostri -con onere a carico del contribuente -giustificata da ‘ valide ragioni economiche ‘, sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale. Occorre però che tali ragioni economiche siano ‘ valide ‘, ossia di carattere ‘ non meramente marginale o teorico ‘, perché in tal caso risulterebbero ‘ inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell’operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità ‘ (cfr. Cass. n. 10257 del 2008; Cass. n. 21221 del 2006). In tal senso possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute ‘ essenzialmente ‘ (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell’operazione, non può attribuirsi rilievo alla compresenza
purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza.
Orbene, nel caso di specie, la necessità da parte di una società di capitali, la quale di per sé ha una responsabilità patrimoniale limitata, di creare una società ‘schermo’ rispetto a non meglio identificate, potenziali azioni risarcitorie di ipotetici acquirenti delusi -i quali tra l’altro sarebbero aventi causa della newco , non della RAGIONE_SOCIALE -appare un elemento astratto ed eccentrico, comunque strutturalmente inidoneo a racchiudere un obiettivo economicamente rilevante in grado di trascendere il mero risultato fiscale.
Non meno inconsistente, nel perimetro di un’operazione involgente un centro di interessi unitario, ruotante attorno all’assorbente figura di NOME COGNOME, socio unico della RAGIONE_SOCIALE, a sua volta socia al 99% della Corte San Geminiano RAGIONE_SOCIALE (il restante 1% essendo nella titolarità proprio della predetta persona fisica), è la circostanza dell’effettivo pagamento del prezzo da parte della Corte San Geminiano in favore della RAGIONE_SOCIALE. Il pagamento del prezzo non è un dato teleologico, indicativo di uno scopo economico suscettibile di permeare l’operazione negoziale; il pagamento è, per converso, un semplice dato oggettivo della vicenda traslativa, che, in difetto di altri elementi enucleati dalla CTR, non può assumere ontologicamente una portata diversa da quella che gli è intrinseca: l’adempimento di un’obbligazione contrattuale e/o un modo di estinzione dell’obbligazione.
In buona sostanza, in mancanza dell’enucleazione di specifici elementi idonei a deporre per la sussistenza di una ragione economica ulteriore rispetto al risparmio d’imposta, le operazioni prima descritte finiscono per non potersi spiegare altrimenti che con il mero intento di conseguire detto risparmio, compendiandosi in un disegno che non appare ragionevole in una normale logica di
mercato e perseguito solo per pervenire a un preciso risultato fiscale (Cass. n. 4603 del 2014).
Il secondo motivo è anch’esso fondato e va accolto.
Anziché esaminare gli elementi fattuali ed istruttori suscettibili di dimostrare la circostanza dell’acquisizione, successivamente all’acquisto degli immobili da parte di RAGIONE_SOCIALE dal Seminario Arcivescovile, di ‘ potenzialità edificatorie in precedenza assenti ‘, la CTR ha reputato assiomaticamente non contestata la circostanza in parola. In buona sostanza, ancorché l’acquisizione delle potenzialità edificatorie costituisse ab initio uno dei nuclei controversi della complessiva operazione traslativa, il giudice regionale ha trascurato di procedere all’esame dei profili ad essa correlati e l’ha sic et simpliter ritenuta circostanza incontroversa .
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna, affinché proceda ad un nuovo esame alla luce degli elementi fattuali ed istruttori dedotti in giudizio e dei principi nomofilattici sopra riportati. Il giudice di rinvio procederà, altresì, alla regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie entrambi i motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.