Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1693 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 1693  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
Avviso di accertamentoAbuso del diritto-onere della prova.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14573/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono,
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  LAZIO  n.  6450/15, depositata il 04/12/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 dicem bre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. l’AVV_NOTAIO
sentiti l’ AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che  resiste  con  controricorso,  avverso  la  sentenza  in  epigrafe.  Con quest’ultima  la  C.t.r.  ha  accolto  l’appello  del la  società  che  aveva impugnato la sentenza della C.t.p. di rigetto de l ricorso avverso l’avviso di  accertamento con il  quale, per  l’anno di imposta RAGIONE_SOCIALE, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Ires.
1.1. L’ Amministrazione finanziaria riteneva che la società, interamente partecipata dalla famiglia COGNOME, avesse posto in essere una complessa operazione negoziale, priva di motivazione economica, orientata alla detassazione dei ricavi, pari ad euro 5.714.270,00, realizzati a seguito della vendita, nel periodo compreso tra il marzo ed il dicembre RAGIONE_SOCIALE, dei fabbricati del complesso detto «Anagnina 2», realizzati su un terreno edificabile acquistato dal Comune di Roma in data 5 maggio 2006.
L’Ufficio v erificava, in particolare, che, in data 29 dicembre 2006, i soci COGNOME avevano ceduto l’intera partecipazione dell a RAGIONE_SOCIALE a due società, – la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per la quota del 50 per cento ciascuna – di fatto riconducibili al gruppo facente capo alla famiglia, per un totale di euro 14.650.000,00; che in data 12 marzo RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE si era scissa, con costituzione della RAGIONE_SOCIALE, trasformata in s.n.c. il successivo 18 marzo; che alla società neo
costituita e poi trasformata, era stata conferita la proprietà superficiaria di un edificio facente parte del complesso «Anagnina 2» in fase di costruzione; che nel periodo compreso tra il marzo RAGIONE_SOCIALE ed il dicembre RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva posto in vendita i fabbricati facenti parte del complesso acquisendo ricavi per euro 5.714.270; che il reddito realizzato, pari ad euro 3.626.346,00, era stato attribuito per trasparenza alle due socie, NOME e NOME; che tuttavia, queste ultime, in data 27 dicembre RAGIONE_SOCIALE, avevano, a propria volta, venduto le loro quote a due persone fisiche – legate ai COGNOME in quanto dipendenti di altra società riconducibile alla famiglia – per il prezzo di euro 10.000,00 ciascuna; che, le due società che detenevano la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, attraverso questa operazione, non avevano corrisposto alcuna imposta sul reddito in quanto quest’ultimo era stato abbattuto con la creazione apposita di poste passive; che, infine, la RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione il 19 dicembre RAGIONE_SOCIALE ed aveva cessato l’attività il 3 marzo 2008.
L’Ufficio, in ragione del complesso di operazioni descritto, contestava che il reddito realizzato con le vendite immobiliari era stato abbattuto dalla minusvalenza scaturita dalla cessione RAGIONE_SOCIALE quote e che tutta  l’operazione nascondeva  un  fine  frodatorio,  essendo,  sia  per tempistica che per progressione logica, priva di qualsiasi motivazione economica e volta solo alla detassazione dei ricavi.
1.2.  La  RAGIONE_SOCIALE  rigettava  il  ricorso  della  società  e  rilevava  che l’operazione descritta aveva consentito di sottrarre fraudolentemente a tassazione i redditi derivanti dalla commercializzazione degli immobili attraverso  la  simulata  attribuzione  degli  stessi  a  soggetti  che  poi  li avevano compensati con poste finanziarie artificiosamente precostituite.
1.3. La  RAGIONE_SOCIALE.t.r.,  invece,  accoglieva  l’appello della  RAGIONE_SOCIALE  In primo luogo rilevava che vi era prova del prezzo pagato dalla RAGIONE_SOCIALE e
dalla COGNOME per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote d ella prima; che la RAGIONE_SOCIALE, nata dalla regolare scissione della RAGIONE_SOCIALE, era autonomo soggetto di diritto che aveva ricevuto parte del patrimonio della società madre, utilizzato per l’esercizio della propria attività di vendita di immobili, e che aveva prodotto un reddito dichiarato e ripartito per trasparenza tra le due socie; che tutti gli atti posti in essere dalla stessa e dai suoi soci erano estranei alla società originaria; che l’atto di scissione non poteva considerarsi simulato in quanto operazione fiscalmente neutra. Aggiunge, infine, che le società fiduciarie previste dalla legge n. 1966 del 1939 non possono essere considerate soggetti fittiziamente interposti.
2 .  Con  istanza  depositata  l’8  febbraio  2023,  la  controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197; non risulta, tuttavia, che abbia presentato istanza di definizione agevolata.
3 .  Con  successiva  istanza  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  chiesto  la fissazione dell’udienza non essendo stata definita la controversia .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In primo luogo osserva che la C.t.RAGIONE_SOCIALE, nel dare rilievo all’effettivo pagamento per l’ acquisto RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, ha valorizzato un elemento non significativo in quanto, di contro, erano state evidenziate le tecniche attraverso le quali queste ultime si erano procurate la provvista e non era mai stato contestato l’effettivo pagamento; che, invece, l’elemento rilevante era ch e le due società avevano acquistato le quote della RAGIONE_SOCIALE per sette milioni di euro e, dopo la scissione, trascorso meno di un anno, avevano venduto le quote della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a soli ventimila euro, così
realizzando una minusvalenza che aveva ridotto il reddito conseguito alla vendita degli immobili ed attribuito loro per trasparenza.
In secondo luogo, contesta la RAGIONE_SOCIALE per aver ritenuto rilevanti le seguenti circostanze: che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era autonomo soggetto di diritto che aveva realizzato propri ricavi; che la scissione era operazione fiscalmente neutra; che le società fiduciarie non sono mere interposte. Ribadisce che tale motivazione denota la mancata comprensione RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse con l’atto impositivo e che la RAGIONE_SOCIALE non ha valutato nel suo complesso un’ operazione che appare artificiosamente costruita al solo fine di sottrarre il reddito all’imposizione fiscale.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  violazione  e  falsa  applicazione dell ‘art.39, primo comma, lett. d) e dell’art. 37, comma 3, d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 53 Cost; degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Censura  la  sentenza  impugnata  per  non  aver  valutato  tutti  gli elementi  valorizzati  dall’Ufficio  nel  p.v.c.  e  nell’atto  impositivo -costituiti dalla riferibilità dell’intera operazione alla famiglia COGNOME e dall’anomalia de gli atti posti in essere in sequenza ravvicinata – e per aver  effettuato,  al  contrario,  una  valutazione  atomistica  di  fatti irrilevanti o non decisivi. Assume, pertanto, la violazione RAGIONE_SOCIALE regole a presidio della prova presuntiva.
Aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE si è fermata alla forma dell’operazione, senza coglierne la sostanza e l’effettivo soggetto beneficiario del collegamento negoziale, e che non h a valutato l’inopponibilità al Fisco di atti volti al solo risparmio fiscale ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.
 Con  il  terzo  motivo denuncia,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In via subordinata censura la sentenza impugnata per non aver considerato una serie di fati decisivi e, precisamente, la rapida successione RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere; la corrispondenza dalla quale emergeva che il Presidente della RAGIONE_SOCIALE era uno dei fratelli NOME, anche dopo la cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni; i finanziamenti ottenuti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla Saturna; il rapporto di dipendenza RAGIONE_SOCIALE perone fisiche che risultavano essere gli ultimi cessionari RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE.
 Il  primo  motivo  è  fondato,  restando  assorbiti  il  secondo  ed  il terzo e disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta nel controricorso.
4.1.  Come  rilevato  dalla  stessa  controricorrente  RAGIONE_SOCIALE  società interamente partecipata dalla famiglia COGNOME l’Ufficio , con l’atto impositivo impugnato, contestava all’ente di aver posto in essere «un meccanismo frodo-evasivo volto ad abbattere in maniera artificiosa i redditi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in Roma nell’ambito del complesso noto come ‘Anagnina 2’».
In fatto, non è controverso che detti immobili erano stati realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, precedentemente, aveva acquisito il diritto di superficie su aree comprese nel Piano di Zona del Comune di Roma Anagnina 2.
Secondo l’assunto dell’Ufficio la sottrazione a tassazione del reddito derivante dalla vendita in capo alla società madre era stata realizzata attraverso una serie di operazioni che possono essere così riassunte: cessione dell’intera partecipazione della società madre ad altre società del gruppo al prezzo di oltre 14 milioni di euro; scissione della società madre e costituzione di una RAGIONE_SOCIALE poi trasformata in società di persone
alla quale era stato conferito il fabbricato realizzato; cessione dell’intera partecipazione della RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo vile rispetto a quello di  acquisto  RAGIONE_SOCIALE  quote  della  società  madre,  ovvero  di  soli  ventimila euro; abbattimento dei ricavi realizzati dalla vendita degli immobili con la minusvalenza conseguita in ragione di detta ultima cessione.
4.2. Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte hanno riconosciuto l’immanenza nel sistema tributario del divieto di abuso del diritto , enucleabile in base ai principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività (art. 53 Cost.) Si è chiarito, pertanto – anche nel regime previgente alla introduzione dell’art. 10 -bis legge n. 212 del 2000 – che non è consentito trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione , e che tale affermazione non contrasta con la presenza di specifiche norme antielusive (tra cui l’art. 37 -bis , d.P.R. 29/09/1973 n. 600), che vanno apprezzate come «mero sintomo dell’esistenza di una regola generale» (Cfr. Cass. Sez. U. 02/12/2008 nn. 30055-6-7).
4.3. La successiva giurisprudenza di legittimità ha perimetrato la fattispecie della condotta abusiva con riferimento ad ogni operazione economica realizzata attraverso l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici posti in essere al solo scopo, elusivo, di realizzare un risparmio di imposta, con la conseguenza che il divieto di siffatte operazioni non opera in presenza di ragioni economicamente apprezzabili che si possano spiegare altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (cfr., ex plurimis, tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22072, Cass. 06/10/2021, n. 27158).
4.4. Quanto al riparto dell’onere della prova, grava sull’Amministrazione  l’onere  di  dimostrare  l’esistenza  del  disegno
elusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali,  ritenuti  non  rispettosi  di  una  normale  logica  di  mercato  e perseguiti  solo  per  pervenire  ad  un  determinato  risultato  fiscale. Fornita  questa  prova,  è  rimesso  a  parte  contribuente  l’onere  di dimostrare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che  giustifichino  le  operazioni,  non  consistenti  nel  mero  risparmio fiscale (Cass. 22/09/2022, n. 27709).
4.5. Così chiarito il fatto ed in diritto il tema di indagine demandato al giudice del merito, deve rilevarsi che la RAGIONE_SOCIALE si è limitata a rilevare che il prezzo RAGIONE_SOCIALE quote della società madre era stato realmente pagato; che la scissione era atto legittimo e fiscalmente neutro; che i ricavi erano stati realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE, autonomo soggetto di diritto ed i cui atti non potevano essere dichiarati inefficaci; che i redditi erano stati attribuiti per trasparenza e che la ripresa a tassazione , se dovuta, avrebbe dovuto riguardare la RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza, pertanto, non contiene alcuna motivazione sulla fattispecie abusiva contestata. Più precisamente, la RAGIONE_SOCIALE si è limitata a riferire fatti storici incontroversi, per altro omettendo di prenderne in considerazioni altri, come le modalità attraverso le quali le due società che avevano acquistato l’intero partecipazione della società madre si erano procurate la provvista, o i rapporti esistenti tra le società e le persone fisiche coinvolte; non ha svolto alcuna valutazione critica, sollecitata da l tipo di contestazione mossa dall’Ufficio, sul complesso dell’operazione posta in essere attraverso i numerosi passaggi negoziali; nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza o meno di sostanza economica nell’intera operazione posta in essere; ha sostenuto, per altro in modo apodittico, che gli atti della RAGIONE_SOCIALE non potevano essere dichiarati inefficaci e che la tassazione sarebbe dovuta avvenire in capo a quest’ultima . Così argomentando, tuttavia, ha ignorato gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell’abuso di
diritto,  come  delineati  dalla  giurisprudenza  di  legittimità  e  non  ha valutato realmente quanto contestato alla società madre.
La motivazione resa è, di conseguenza, meramente apparente in quanto non si raffronta in alcun modo con la complessa fattispecie abusiva contestata alla società madre ma solo con alcuni degli atti con i quali la medesima sarebbe stata realizzata ed al solo fine (irrilevante nella fattispecie) di constatarne semplicemente la legittimità o la riferibilità ad altri soggetti giuridici. Resta, pertanto, integrato il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente il quale ricorre, come chiarito dalle Sezioni Unite, non solo in caso in cui l motivazione manchi del tutto, ma anche laddove il supporto argomentativo sia illogico rispetto alla fattispecie concreta da scrutinare (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).
 Ne  consegue,  in  accoglimento  del  primo  motivo  di  ricorso, assorbiti gli ulteriori, che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,  la  quale  provvederà  al  riesame,  fornendo  congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il  terzo;  cassa  la  sentenza  impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio,  in  diversa  composizione,  alla quale  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del  giudizio  di legittimità.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.