Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1693 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
Avviso di accertamentoAbuso del diritto-onere della prova.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14573/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6450/15, depositata il 04/12/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 dicem bre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. l’Avv.
sentiti l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate e NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del la società che aveva impugnato la sentenza della C.t.p. di rigetto de l ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Ires.
1.1. L’ Amministrazione finanziaria riteneva che la società, interamente partecipata dalla famiglia COGNOME, avesse posto in essere una complessa operazione negoziale, priva di motivazione economica, orientata alla detassazione dei ricavi, pari ad euro 5.714.270,00, realizzati a seguito della vendita, nel periodo compreso tra il marzo ed il dicembre 2007, dei fabbricati del complesso detto «Anagnina INDIRIZZO», realizzati su un terreno edificabile acquistato dal Comune di Roma in data 5 maggio 2006.
L’Ufficio v erificava, in particolare, che, in data 29 dicembre 2006, i soci Marronaro avevano ceduto l’intera partecipazione dell a RAGIONE_SOCIALE a due società, – la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per la quota del 50 per cento ciascuna – di fatto riconducibili al gruppo facente capo alla famiglia, per un totale di euro 14.650.000,00; che in data 12 marzo 2007 la RAGIONE_SOCIALE si era scissa, con costituzione della RAGIONE_SOCIALE, trasformata in s.n.c. il successivo 18 marzo; che alla società neo
costituita e poi trasformata, era stata conferita la proprietà superficiaria di un edificio facente parte del complesso «Anagnina 2» in fase di costruzione; che nel periodo compreso tra il marzo 2007 ed il dicembre 2007 la Aguglia 2007 aveva posto in vendita i fabbricati facenti parte del complesso acquisendo ricavi per euro 5.714.270; che il reddito realizzato, pari ad euro 3.626.346,00, era stato attribuito per trasparenza alle due socie, NOME e NOME; che tuttavia, queste ultime, in data 27 dicembre 2007, avevano, a propria volta, venduto le loro quote a due persone fisiche – legate ai COGNOME in quanto dipendenti di altra società riconducibile alla famiglia – per il prezzo di euro 10.000,00 ciascuna; che, le due società che detenevano la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, attraverso questa operazione, non avevano corrisposto alcuna imposta sul reddito in quanto quest’ultimo era stato abbattuto con la creazione apposita di poste passive; che, infine, la RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione il 19 dicembre 2007 ed aveva cessato l’attività il 3 marzo 2008.
L’Ufficio, in ragione del complesso di operazioni descritto, contestava che il reddito realizzato con le vendite immobiliari era stato abbattuto dalla minusvalenza scaturita dalla cessione delle quote e che tutta l’operazione nascondeva un fine frodatorio, essendo, sia per tempistica che per progressione logica, priva di qualsiasi motivazione economica e volta solo alla detassazione dei ricavi.
1.2. La C.t.p. rigettava il ricorso della società e rilevava che l’operazione descritta aveva consentito di sottrarre fraudolentemente a tassazione i redditi derivanti dalla commercializzazione degli immobili attraverso la simulata attribuzione degli stessi a soggetti che poi li avevano compensati con poste finanziarie artificiosamente precostituite.
1.3. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE In primo luogo rilevava che vi era prova del prezzo pagato dalla Gold e
dalla COGNOME per l’acquisto delle quote d ella prima; che la Aguglia RAGIONE_SOCIALE, nata dalla regolare scissione della Aguglia, era autonomo soggetto di diritto che aveva ricevuto parte del patrimonio della società madre, utilizzato per l’esercizio della propria attività di vendita di immobili, e che aveva prodotto un reddito dichiarato e ripartito per trasparenza tra le due socie; che tutti gli atti posti in essere dalla stessa e dai suoi soci erano estranei alla società originaria; che l’atto di scissione non poteva considerarsi simulato in quanto operazione fiscalmente neutra. Aggiunge, infine, che le società fiduciarie previste dalla legge n. 1966 del 1939 non possono essere considerate soggetti fittiziamente interposti.
2 . Con istanza depositata l’8 febbraio 2023, la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197; non risulta, tuttavia, che abbia presentato istanza di definizione agevolata.
3 . Con successiva istanza l’Agenzia delle entrate ha chiesto la fissazione dell’udienza non essendo stata definita la controversia .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In primo luogo osserva che la C.t.r., nel dare rilievo all’effettivo pagamento per l’ acquisto delle quote della Aguglia da parte della Gold e della Saturno, ha valorizzato un elemento non significativo in quanto, di contro, erano state evidenziate le tecniche attraverso le quali queste ultime si erano procurate la provvista e non era mai stato contestato l’effettivo pagamento; che, invece, l’elemento rilevante era ch e le due società avevano acquistato le quote della Aguglia per sette milioni di euro e, dopo la scissione, trascorso meno di un anno, avevano venduto le quote della newco, Aguglia 2007, a soli ventimila euro, così
realizzando una minusvalenza che aveva ridotto il reddito conseguito alla vendita degli immobili ed attribuito loro per trasparenza.
In secondo luogo, contesta la C.t.r. per aver ritenuto rilevanti le seguenti circostanze: che la RAGIONE_SOCIALE era autonomo soggetto di diritto che aveva realizzato propri ricavi; che la scissione era operazione fiscalmente neutra; che le società fiduciarie non sono mere interposte. Ribadisce che tale motivazione denota la mancata comprensione delle contestazioni mosse con l’atto impositivo e che la C.t.r. non ha valutato nel suo complesso un’ operazione che appare artificiosamente costruita al solo fine di sottrarre il reddito all’imposizione fiscale.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell ‘art.39, primo comma, lett. d) e dell’art. 37, comma 3, d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 53 Cost; degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver valutato tutti gli elementi valorizzati dall’Ufficio nel p.v.c. e nell’atto impositivo -costituiti dalla riferibilità dell’intera operazione alla famiglia COGNOME e dall’anomalia de gli atti posti in essere in sequenza ravvicinata – e per aver effettuato, al contrario, una valutazione atomistica di fatti irrilevanti o non decisivi. Assume, pertanto, la violazione delle regole a presidio della prova presuntiva.
Aggiunge che la C.t.r. si è fermata alla forma dell’operazione, senza coglierne la sostanza e l’effettivo soggetto beneficiario del collegamento negoziale, e che non h a valutato l’inopponibilità al Fisco di atti volti al solo risparmio fiscale ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In via subordinata censura la sentenza impugnata per non aver considerato una serie di fati decisivi e, precisamente, la rapida successione delle operazioni poste in essere; la corrispondenza dalla quale emergeva che il Presidente della RAGIONE_SOCIALE era uno dei fratelli COGNOME, anche dopo la cessione delle partecipazioni; i finanziamenti ottenuti dalla Gold e dalla RAGIONE_SOCIALE; il rapporto di dipendenza delle perone fisiche che risultavano essere gli ultimi cessionari delle quote della RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti il secondo ed il terzo e disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta nel controricorso.
4.1. Come rilevato dalla stessa controricorrente RAGIONE_SOCIALE società interamente partecipata dalla famiglia COGNOME l’Ufficio , con l’atto impositivo impugnato, contestava all’ente di aver posto in essere «un meccanismo frodo-evasivo volto ad abbattere in maniera artificiosa i redditi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in Roma nell’ambito del complesso noto come ‘Anagnina 2’».
In fatto, non è controverso che detti immobili erano stati realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, precedentemente, aveva acquisito il diritto di superficie su aree comprese nel Piano di Zona del Comune di Roma Anagnina 2.
Secondo l’assunto dell’Ufficio la sottrazione a tassazione del reddito derivante dalla vendita in capo alla società madre era stata realizzata attraverso una serie di operazioni che possono essere così riassunte: cessione dell’intera partecipazione della società madre ad altre società del gruppo al prezzo di oltre 14 milioni di euro; scissione della società madre e costituzione di una newco poi trasformata in società di persone
alla quale era stato conferito il fabbricato realizzato; cessione dell’intera partecipazione della newco ad un prezzo vile rispetto a quello di acquisto delle quote della società madre, ovvero di soli ventimila euro; abbattimento dei ricavi realizzati dalla vendita degli immobili con la minusvalenza conseguita in ragione di detta ultima cessione.
4.2. Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte hanno riconosciuto l’immanenza nel sistema tributario del divieto di abuso del diritto , enucleabile in base ai principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività (art. 53 Cost.) Si è chiarito, pertanto – anche nel regime previgente alla introduzione dell’art. 10 -bis legge n. 212 del 2000 – che non è consentito trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione , e che tale affermazione non contrasta con la presenza di specifiche norme antielusive (tra cui l’art. 37 -bis , d.P.R. 29/09/1973 n. 600), che vanno apprezzate come «mero sintomo dell’esistenza di una regola generale» (Cfr. Cass. Sez. U. 02/12/2008 nn. 30055-6-7).
4.3. La successiva giurisprudenza di legittimità ha perimetrato la fattispecie della condotta abusiva con riferimento ad ogni operazione economica realizzata attraverso l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici posti in essere al solo scopo, elusivo, di realizzare un risparmio di imposta, con la conseguenza che il divieto di siffatte operazioni non opera in presenza di ragioni economicamente apprezzabili che si possano spiegare altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta (cfr., ex plurimis, tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22072, Cass. 06/10/2021, n. 27158).
4.4. Quanto al riparto dell’onere della prova, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza del disegno
elusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, ritenuti non rispettosi di una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale. Fornita questa prova, è rimesso a parte contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino le operazioni, non consistenti nel mero risparmio fiscale (Cass. 22/09/2022, n. 27709).
4.5. Così chiarito il fatto ed in diritto il tema di indagine demandato al giudice del merito, deve rilevarsi che la C.t.r. si è limitata a rilevare che il prezzo delle quote della società madre era stato realmente pagato; che la scissione era atto legittimo e fiscalmente neutro; che i ricavi erano stati realizzati dalla newco, autonomo soggetto di diritto ed i cui atti non potevano essere dichiarati inefficaci; che i redditi erano stati attribuiti per trasparenza e che la ripresa a tassazione , se dovuta, avrebbe dovuto riguardare la newco.
La sentenza, pertanto, non contiene alcuna motivazione sulla fattispecie abusiva contestata. Più precisamente, la C.t.r. si è limitata a riferire fatti storici incontroversi, per altro omettendo di prenderne in considerazioni altri, come le modalità attraverso le quali le due società che avevano acquistato l’intero partecipazione della società madre si erano procurate la provvista, o i rapporti esistenti tra le società e le persone fisiche coinvolte; non ha svolto alcuna valutazione critica, sollecitata da l tipo di contestazione mossa dall’Ufficio, sul complesso dell’operazione posta in essere attraverso i numerosi passaggi negoziali; nulla ha argomentato in ordine alla sussistenza o meno di sostanza economica nell’intera operazione posta in essere; ha sostenuto, per altro in modo apodittico, che gli atti della newco non potevano essere dichiarati inefficaci e che la tassazione sarebbe dovuta avvenire in capo a quest’ultima . Così argomentando, tuttavia, ha ignorato gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell’abuso di
diritto, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità e non ha valutato realmente quanto contestato alla società madre.
La motivazione resa è, di conseguenza, meramente apparente in quanto non si raffronta in alcun modo con la complessa fattispecie abusiva contestata alla società madre ma solo con alcuni degli atti con i quali la medesima sarebbe stata realizzata ed al solo fine (irrilevante nella fattispecie) di constatarne semplicemente la legittimità o la riferibilità ad altri soggetti giuridici. Resta, pertanto, integrato il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente il quale ricorre, come chiarito dalle Sezioni Unite, non solo in caso in cui l motivazione manchi del tutto, ma anche laddove il supporto argomentativo sia illogico rispetto alla fattispecie concreta da scrutinare (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori, che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.