Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20989/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA -SEZ.DIST. SALERNO n. 1503/05/15 depositata il 16/02/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1503/05/15 del 16/02/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 158/14/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione del disconoscimento di alcuni costi (maggiorazioni ingiustificate del canone di affitto di azienda operate con scrittura privata integrativa del contratto registrato), nonché , con riferimento all’anno d’imposta 2008, in ragione dell’accertamento di maggiori corrispettivi con riferimento al settore alberghiero e al settore ristorazione.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da AE e rigettava l’appello incidentale della società contribuente, evidenziando che: a) gli accertamenti in contestazione non avevano «adeguatamente prospettato le concrete ragioni di antieconomicità della condotta della società appellata, difettando la valorizzata presunzione di concreti riferimenti a dati patrimoniali, economici e dal necessario confronto comparativo con situazioni similari»; b) la complessiva operazione compiuta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non era connotata da una finalità elusiva, potendo altrimenti giustificarsi in ragione dei lavori straordinari realizzati e programmati a carico dell’affittante, «finalizzati al miglioramento dell’offerta e prospetticamente intesi al conseguimento di maggiori ricavi»; c) con
riferimento, infine, alla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi omessi, in relazione all’annualità 2008, la stessa andava integralmente confermata, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
1.1. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR deciso diversamente rispetto al giudicato costituito dalla sentenza della CTR n. 7979/12/14, che ha ritenuto la sussistenza dell’elusione .
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità » (Cass. n. 38950 del 07/12/2021; Cass. n. 6953 del 08/04/2015).
1.3. Nel caso di specie, i fatti oggetto della sentenza n. 7979/12/14 sono diversi da quelli oggetto della presente sentenza: nella prima, infatti, si controverte in ordine ad un (non altrimenti
giustificato) contributo straordinario del 7,5% sul fatturato relativo all’anno 2005 in favore dell’affittante, oggetto di una scrittura privata integrativa non registrata; nella presente causa si controverte in ordine ad una scrittura privata integrativa avente ad oggetto un aumento del canone di affitto.
1.4. Trattasi, pertanto, di situazioni differenti in punto di fatto, sicché l’accertamento contenuto nella sentenza richiamata non può assurgere a valenza di giudicato esterno nel presente giudizio.
2 . Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 bis e 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la non ricorrenza in ipotesi di una fattispecie elusiva, indebitamente invertendo l’onere della prova a carico del contribuente.
2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in
motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. » (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.3. Con riferimento, poi, al cd. abuso del diritto, va evidenziato che « in materia tributaria, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l’operazione economica che, attraverso l’impiego “improprio” e “distorto” dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l’elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l’accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale » (così Cass. n. 25758 del 05/12/2014; si vedano, altresì, Cass. n. 29936 del 27/10/2023; Cass. n. 19234 del 07/11/2012; Cass. n. 21782 del 20/10/2011; Cass. S.U. n. 30055 del 23/12/2008).
2.3.1. Più in particolare, se è vero che va esclusa l’abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (Cass. n. 31772 del 05/12/2019; Cass. n. 18239 del 24/06/2021), deve ritenersi, invece, la sussistenza di un illecito risparmio di imposta quando questo rappresenti la parte
preponderante e comunque prevalente dell’oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quanto le ragioni economiche dell’operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche (Cass. n. 9135 del 02/04/2021).
2.3.2. Con specifico riferimento alle imposte dirette, poi, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, dapprima, negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano (Cass. n. 3938 del 19/02/2014; Cass. n. 4604 del 26/02/2014) e, quindi, nell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 405 del 14/01/2015; Cass. n. 4561 del 06/03/2015), che consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti.
2.3.3. Per completezza e come accennato in precedenza, va detto che la clausola antielusiva è stata oggi tradotta in una norma generale (non applicabile alla fattispecie), l’art. 10 bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 che, al comma 1, così recita: «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale RAGIONE_SOCIALE norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».
2.3.4. In conclusione, quindi, perché operi la clausola antielusiva occorre che il contribuente faccia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia posto in essere con lo specifico scopo (seppure non esclusivo, ma prevalente) di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale.
2.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dimostrato di tenere pienamente conto dei superiori principi di diritto in quanto: a) ha valutato le presunzioni offerte da AE, ritenendo, con insindacabile valutazione di merito, che le stesse non siano idonee a supportare un complessivo giudizio di elusività, anche in ragione di elementi giustificativi offerti dalla società contribuente (i lavori straordinari da effettuare a cura dell’affittante); b) ha, conseguentemente, escluso la sussistenza di un effettivo scopo di elusione della normativa fiscale, potendo la scrittura integrativa diversamente interpretarsi e rispondendo, dunque, la stessa ad una valida ragione economica.
2.5. Non v’è stata, pertanto, alcuna inversione dell’onere probatorio, ma la CTR ha deciso facendo applicazione della regola del l’onere della prova , legittimamente posto a carico della parte sul quale lo stesso grava.
2.6. In realtà, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il primo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR tenuto conto dei rilievi della società contribuente in ordine all’accertamento induttivo dei ricavi (erroneità della presunzione 1 asciugamani/1 ospite; assunzione del prezzo medio del soggiorno senza scorporo dell’IVA).
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. La CTR ha dimostrato di avere esaminato nella sua globalità le questioni poste da COGNOME, confermando la correttezza del ragionamento induttivo senza omettere alcun fatto oggetto di contestazione; del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
3.3. In realtà, il ricorrente censura l’insufficienza della motivazione, censura non più ammissibile ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato la ripresa induttiva concernente i ricavi del settore della ristorazione.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La ricorrente incidentale sostiene che il ragionamento presuntivo adoperato dal giudice di appello e dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nella ricostruzione dei ricavi concernenti il settore della ristorazione sia inattendibile o erroneo.
4.3. Tuttavia, RAGIONE_SOCIALE mira a sostituire la legittima valutazione dei fatti operata dal giudice di merito con la propria diversa valutazione, finendo così per chiedere la rivalutazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità.
In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.1. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
5.2. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023.