Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 973 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto:
imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3789/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale consolidata della controllante RAGIONE_SOCIALE ed in proprio, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso il difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3797/2/17, depositata il 22 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso);
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l ‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8418/59/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2010.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l’ abuso del diritto contestato con l’avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente hanno raggiunto un “accordo quadro” con l’RAGIONE_SOCIALE per la definizione di questo contenzioso e di quelli similari pendenti avanti questa Corte.
Il patrocinio erariale, in coerenza con gli impegni assunti dall’RAGIONE_SOCIALE rappresentata, ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione
RAGIONE_SOCIALE spese; all’udienza le parti hanno confermato l’accordo sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022
Il presidente
Il consigliere est.