Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27283-2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PRAIANO, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato –
avverso la sentenza n. 557/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Praiano avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 4643/2017 con cui era stato accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI 2011 in ordine ad un immobile di proprietà del contribuente;
il Comune è rimasto intimato;
il ricorrente da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per erronea dichiarazione di contumacia de ll’appellato, pur essendosi quest’ultimo ritualmente costituito in giudizio in via telematica;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata in quanto recante affermazioni inconciliabili avendo la Commissione tributaria regionale da una parte ritenuto verosimile che il coniuge del contribuente avesse la dimora abituale in Praiano, nell’abitazione oggetto di tassazione, pur essendo residente anagraficamente a Roma, e dall’altra aveva ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione fiscale destinata all’abitazione principale del nucleo familiare;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), dell’ art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e
2729 cod. civ., quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la detrazione in favore del contribuente sebbene in tema di I.C.I., ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le «abitazioni principali» dall’art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’unità immobiliare possa essere riconosciuta abitazione principale anche se costituisca la residenza anagrafica di uno solo dei due coniugi e non anche dei suoi familiari;
2.1. in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo, le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur in altro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.);
2.2. è pertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso
P.Q.M.
La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da