Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11217-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
avverso la sentenza n. 950/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ‘ABRUZZO , depositata l’11 /10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Martinsicuro propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 357/2017, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2011 emesso dal suddetto Comune;
la contribuente è rimasta intimata;
il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la decadenza relativa alla tardività del ricorso introduttivo, proposto avverso diniego di ritiro, in autotutela, dell’avviso di accertamento ICI, annualità 2011, n. 1817 del 22/11/2016, che non era stato oggetto di impugnazione da parte della contribuente;
1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento dianzi indicato, divenuto definitivo ben prima del provvedimento di diniego, reso in autotutela, dall’amministrazione per il ritiro dell’atto impositivo;
1.3. con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa/erronea applicazione dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992» quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni
principali, deducendo che la sentenza impugnata aveva riconosciuto la detrazione in favore della contribuente sebbene la costante ed univoca giurisprudenza di legittimità avesse affermato il principio per cui in tema di i.c.i., ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le «abitazioni principali» dall’art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile, come nel caso in esame, solo con riguardo al ricorrente ed invece difetti nei familiari;
2.1. in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo, le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur in altro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.);
2.2. è pertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso
P.Q.M.
La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da