Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21862/2023 R.G. proposto da : COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) presso la quale è domiciliata;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1727/2023 depositata il 28/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dai contribuenti, con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro sostitutiva su mutuo, relativo all’acquisto di una abitazione in Roma, INDIRIZZO considerata di lusso dall’Ufficio e come tale esclusa dai benefici fiscali;
ricorrono per cassazione i contribuenti con tre motivi di ricorso, integrati da memoria;
l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso con richiesta di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 12, settimo comma, e 10, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per assenza del contraddittorio.
Premesso che la sentenza impugnata, accedendo al merito della lite, ha deciso implicitamente la questione, disattendendola (Sez. 5 – , Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 -01), il motivo risulta comunque infondato in diritto, in quanto per l’imposta di registro (tributo non armonizzato) non è necessario il contraddittorio preventivo («In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, di talché l’avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’utilizzazione delle disposizioni antielusive» Sez. 5 – , Ordinanza
n. 13835 del 03/05/2022, Rv. 664651 – 01). Si verte infatti di una tutela che, salve specifiche previsioni contenute nelle singole leggi di imposta (qui inesistenti), non rispondeva -ratione temporis – ad un principio interno di ordine generale, potendosi riconoscere solo nei limiti di cui in Cass. SSUU n. 2483/2015 alla quale interamente si rinvia. Né si trattava di accertamento, ispezione o verifica fiscale rientrante nella fattispecie di accesso ai locali della parte contribuente, ex art.12 co. 7^ l. 21 2/00 all’epoca vigente.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata, in doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, ha valutato le prove e le risultanze peritali, ritenendo (con delibazione di merito insindacabile in questa sede) la ricorrenza dell’abitazione di lusso in considerazione della superficie superiore a 240 mq, su quattordici vani catastali , in conformità all’indirizzo sul punto della suprema Corte di Cassazione, che si intende confermare: «In tema di agevolazione c.d. prima casa, l’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell’abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell’area scoperta, in rapporto pertinenziale con l’alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un’area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33699 del 04/12/2023, Rv. 669837 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 13311 del 28/06/2016, Rv. 640158 – 01).
Non risulta contestata la superficie superiore a 240 mq.. I ricorrenti evidenziano solo la insussistenza del requisito della superficie scoperta, di cui all’art. 5, citato (per la errata modalità del calcolo effettuato dall’Agenzia).
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, sulla motivazione della decisione che sarebbe, per i ricorrenti, solo apparente.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01 ed innumerevoli altre); in tale grave forma di vizio certo non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di gravame, hanno affermato che la superficie dell’immobile risulta superiore ai 240 mq. con conseguente sua ascrivibilità alla nozione di lusso.
Non sussiste, quindi, nessun vizio così radicale della motivazione della sentenza impugnata.
Infine, deve pure rilevarsi che la decisione impugnata fonda il proprio convincimento anche relativamente alla sussistenza di un giudicato esterno in relazione alla decisione della CTP di Roma n. 2356/2017, passata in giudicato, relativa allo stesso avviso come notificato al venditore quale coobbligato.
Nessuno specifico motivo è stato da parte dei ricorrenti prospettato, nel ricorso in cassazione, su tale questione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 24 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 .