Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35080 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto: prima casa abitazione di lusso -IVA agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7356/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
GRAZIELLA CAMPIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 1030/15/2023, depositata l’1/02/2023 , non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 2522/5/2018 la quale ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni nei confronti della contribuente in conseguenza del disconoscimento del l’applicazione dell’ IVA agevolata prima casa, ritenendo che l’immobile di proprietà sito in INDIRIZZO. Agata Li Battiati fosse assimilabile ad immobile di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969.
A differenza del giudice di prime cure, il giudice d’appello ha accolto la prospettazione della contribuente, recependo le indicazioni di una perizia di parte, ha scorporato dalla metratura dell’immobile (superficie abitativa lorda 394 mq e netta di 334 mq), la porzione dell’immobile non effettivamente fruibile, riconducendo la metratura rilevante al di sotto della soglia di 240 mq di cui all’art.6 del D.M. citato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
4. Con un unico motivo di ricorso in relazione all’articolo 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986 e della Tabella parte II numero 21 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 D.M. LL.PP. 2.8.1969, sia per aver fatto la CTR acritico rinvio ed adesione ad una perizia di parte, sia per aver fatto erronea applicazione delle norme che precedono.
5. In via preliminare, in controricorso viene eccepita l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso in quanto, a fronte dell’apparente violazione di legge, sarebbe volto ad ottenere un ulteriore giudizio nel merito sindacando la valutazione fattuale compiuta dal Giudice e deducendo addirittura fatti nuovi rispetto a quelli dei precedenti gradi di giudizio.
5.1. L’eccezione è scrutinabile unitamente alla disamina del motivo.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
6.1. La Corte ha più volte affermato, come ricorda la stessa sentenza impugnata, che in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dall’art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019).
6.2. Inoltre, sempre in tema di agevolazioni c.d. “prima casa”, la Sezione ha anche statuito che ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile. Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi l’art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 29643 del 14/11/2019).
6.3. Orbene, la decisione di appello non è conforme ai principi di diritto che precedono dal momento che, esplicitamente, nello scomputare dalla metratura rilevante porzioni dell’immobile, fa riferimento a 93,35 mq di « guardaroba, stireria, lavanderia, ripostiglio, corridoio e due disimpegni» precisando « che detti locali sono del tutto non abitabili come indicato nel certificato prodotto» . Si tratta di porzioni di immobile che non possono essere escluse dal conteggio, sulla base dei principi di diritto che precedono, e il profilo non assurge a nuova rivalutazione del fatto, come eccepito in controricorso, ma costituisce un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella rilevante previsione di legge, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Sezione.
7. Inoltre, la sentenza impugnata giustifica il proprio esito togliendo rilevanza ad un semiinterrato ‘cantinato’ pari a ben mq 144 . Quest’ultima rilevante porzione immobiliare , a prescindere dal fatto che l’RAGIONE_SOCIALE allega che nelle more sarebbe divenuto anche abitabile – profilo sopravvenuto e non rilevante in sede di legittimità -, non è chiaro come sia sovrapponibile al concetto di ‘cantina’ come precisato dalla giurisprudenza della Corte che precede, ossia di un accessorio all’abitazione
che, sulla base della perizia di parte, sarebbe limitata ad un piano abitativo di 111,35 mq. Soprattutto, il giudice d’appello fa propria tale prospettazione assumendola come provata senza fornire alcuna ragione esplicativa del perché dia prevalenza ad un indizio rispetto alle prove documentali fornite dall’RAGIONE_SOCIALE , incluso un atto pubblico (rogito notarile), ulteriore profilo che rileva ai fini della invocata violazione di legge.
7.1. Infatti, al proposito, la CTR non si confronta con il fatto che per giurisprudenza costante della Corte la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 (Rv. 651998 – 02), di cui dev’essere dato conto in sentenza , e ciò non è avvenuto nel caso in esame.
Come si evince da tutto quanto precede, in questa sede non è stato chiesto in alcun modo il rinnovato apprezzamento del fatto, bensì la corretta sussunzione della fattispecie nelle previsioni normative oggetto del motivo, e sono denunciati aspetti di violazione di legge con riferimento al valore della prova, con conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità della complessiva censura.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve così essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023