Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29310 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliate,
RICORRENTI
CONTRO
REGIONE ABRUZZO , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 90/20 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, pubblicata in data 10 febbraio 2020.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 90/20, pubblicata in data 10 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 64/19 della Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila, con la quale era stato respinto il ricorso da esse intentato avverso la determinazione numero 135 della Regione Abruzzo, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000,00 (riAVV_NOTAIOa, in caso di pagamento entro trenta giorni, ad euro 30.000,00, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo numero 472 del 1997) per la violazione dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale numero 17 del 2006, consistita -la suddetta violazionenell’abbandono di diecimila tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione su un’area privata del Comune di Montorio al Vomano (TE).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrando, altresì, le loro argomentazioni e richieste tramite memoria.
La Regione Abruzzo resisteva, depositando controricorso e perorando l’infondatezza delle difese ex adverso articolate.
La causa, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame le società ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile- degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo numero 472 del 1997 e dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, essendo carente di motivazione l’atto impugnato, diversamente da quanto reputato dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, secondo la quale sarebbero stati indicati congruamente -in tale atto- i presupposti di fatto e di diritto della sanzione amministrativa comminata. La Regione Abruzzo, infatti, si era limitata a richiamare la nota del 20 aprile 2018 (prot. n. 7240/17) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con la quale era stata comunicata l’apertura di un procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti delle società contribuenti, per i reati previsti e puniti dagli articoli 110 e 256, comma 3, del decreto legislativo numero 152 del 2006 e 44, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, senza allegarla e senza indicare gli elementi di fatto e di diritto costitutivi, sul piano materiale e soggettivo, dell’illecito, nonché quelli che, sul piano probatorio, giustificavano la sanzione irrogata, anche sotto il profilo del criterio utilizzato per stabilire la consistenza dei rifiuti e del calcolo dell’ammontare preteso. Né era possibile desumere l’autonoma sufficienza motivazionale dell’atto impugnato -contrariamente a quanto adombrato dall’autorità giudiziaria adita in secondo grado- dalle difese che avevano approntato in sede giurisdizionale, dovendo essere conAVV_NOTAIOa l’analisi -lungi dalla conAVV_NOTAIOa defensionale da esse tenutaponendo l’accento esclusivamente sul contenuto dell’atto impugnato, che era carente di motivazione anche con riferimento all’elemento soggettivo (dolo o colpa) che aveva connotato il comportamento degli autori delle violazioni contestate.
Il motivo è infondato.
3.1. Ed, infatti, rammentato che l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione di una sanzione, imposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 472 del 1997, opera soltanto quando sia irrogata con atto separato e non quando ciò avvenga contestualmente ed unitamente all’atto di accertamento o rettifica, giacché, in tal caso, è assolto per relationem , se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. n. 11610/21 ed, in senso analogo, Cass. n. 6944/22) , l’osservanza dell’obbligo motivazionale, quale prescritto dal suddetto articolo, può comunque avvenire mediante il richiamo al contenuto di un altro atto o documento.
E’ stato sostenuto, più in generale, che l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere assolto per relationem , tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che essi siano allegati all’atto notificato o che quest’ultimo ne riproduca il contenuto essenziale per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sorreggere il contenuto del provvedimento aAVV_NOTAIOato e la cui indicazione consenta al contribuente (ed al giudicante in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i punti di essi in cui insistono quelle parti del discorso che integrano gli elementi della motivazione del provvedimento- o, ancora, che siano già conosciuti dal contribuente, per effetto -ad esempio- di una precedente notificazione (cfr. Cass. n. 6914/11, Cass. n. 13110/12, Cass. n. 4176/19, Cass. n. 29968/19, Cass. n. 593/21 e Cass. n. 33327/23).
3.2. L’orientamento or ora evocato ha trovato vieppiù conferma nella novella di cui al decreto legislativo numero 219 del 2023, che ha modificato l’articolo 7 della legge numero 212
del 2000 (che aveva esteso alla materia tributaria i principi dettati dall’articolo 3 della legge numero 241 del 1990), a mente del quale gli atti dell’amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati attraverso l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione, fermo restando che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato, deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato siano sussistenti e fondati.
L’onere di allegazione, infatti, si riferisce -vale la pena di rimarcarlo- esclusivamente agli atti dei quali il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza (cfr. Cass. n. 15327/14), tenendo a mente, però, che, a tal fine, è sufficiente che l’atto richiamato sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal destinatario, nel senso che deve reputarsi assolto l’obbligo motivazionale non solo allorché l’atto richiamato sia stato già oggetto di una precedente notificazione (cfr. Cass. n. 13110/12), ma anche quando sia sottoposto ad un regime di pubblicità legale (cfr. Cass. n. 27055/14) o, ancora, sia presumibile, juris tantum , che sia stato conosciuto dal destinatario (cfr. Cass. n. 26527/14, Cass. n. 24254/15 e Cass. n. 27628/18) o sia, quanto meno, agevolmente conoscibile (cfr. Cass. n. 12312/17, Cass. n. 28060/17, Cass. n. 14275/18 e Cass. n. 32127/18).
Ed un’interpretazione di tal fatta, secondo la quale non è affetto da vizi l’accertamento la cui motivazione faccia riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma
conoscibile agevolmente dal contribuente, concreta un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell’amministrazione, a norma dell’articolo 97 della Costituzione), che giustificano l’ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (cfr. Cass. n. 1906/08), e l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, di rilievo costituzionale (come testimoniano gli articoli 24 e 111 della Costituzione), nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso allorché la conoscibilità dell’atto richiamato non fosse agevole, ma richiedesse un’attività di ricerca complessa (cfr. Cass. n. 593/21).
Non a caso, è stato evidenziato che, nel processo tributario, non rileva, ex se , l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione di esso, qualora la motivazione -anche nell’ipotesi in cui sia resa per relationem – sia sufficiente a permettere al contribuente la tutela dei propri diritti, attraverso l’esercizio del diritto di difesa, ed a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’amministrazione finanziaria in una eventuale successiva fase contenziosa, nel corso della quale ha l’onere di fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 11560/16, Cass. n. 11270/17, Cass. n. 26336/24, Cass. n. 3610725 e Cass. n. 6335/25), dovendosi distinguere nettamente il piano della motivazione dell’atto tributario da quello della fondatezza -e, quindi, a monte, della dimostrazione della sussistenza dei relativi presuppostidella pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto al quale l’avviso di accertamento si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (cfr. Cass. n. 8016/24).
3.3. Nella vicenda in esame, la Regione Abruzzo ha riportato, nell’atto di irrogazione della sanzione, il contenuto essenziale della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, le conAVV_NOTAIOe perpetrate, i soggetti che le avevano commesse, il luogo dove era stata realizzata la discarica e la tipologia dei materiali rinvenuti, costituiti da rifiuti, non mancando di fare cenno alla contestazione del propedeutico accertamento che era stata antecedentemente fatta ai trasgressori, nonché alla gravità dei comportamenti posti in essere, quali evidentemente desumibili dalle conAVV_NOTAIOe perpetrate (non essendo necessario, peraltro, indicare, in maniera specifica, se derivassero da dolo o colpa, non fosse altro perché l’articolo 5 del decreto legislativo numero 472 del 1997 chiama ai rispondere chiunque abbia commesso la violazione, coscientemente e volontariamente, sia con dolo, che con colpa), anche successivamente alla contestazione, non essendo stato posto rimedio ad esse, ed alla personalità degli agenti ed alle loro condizioni economiche, in tal modo permettendo ai destinatari di conoscere -perché, giova ribadirlo, questa è la ratio dell’obbligo di motivazione, che non risiede certamente nella necessità, che opera su un piano diverso, di dimostrare la sussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, della pretesa impositivale ragioni che l’avevano inAVV_NOTAIOa ad irrogare la sanzione e di esercitare il loro diritto di difesa.
3.4. A proposito dell’esercizio del diritto di difesa, non è possibile ritenere -come sostenuto dalle società ricorrenti- che la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo abbia desunto la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo dalle difese da loro dispiegate davanti all’autorità giudiziaria adita, essendosi limitata ad evidenziare, a titolo, quindi,
meramente esemplificativo e non di derivazione causale e, comunque, dopo avere rilevato la congruità degli elementi indicati ‘nella parte motiva dell’atto impugnato’ ad assolvere all’obbligo motivazionale, che le società ricorrenti avevano approntato articolate difese in sede processuale.
E’ pur vero, infatti, che è irrilevante, ai fini qui riguardati, che il contribuente abbia potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione, che finirebbe, in tal modo, per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza di essa, argomentata dalla difesa comunque svolta dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante argomentato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l’esercizio effettivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2382/18, Cass. n. 12400/18, Cass. n. 3762/19 e Cass. n. 28560/21, in cui è evocato, tra l’altro, il principio di leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione che dovrebbe informare la materia, nonché Cass. n. 11284/22 e Cass. n. 3914/25), ma è altrettanto vero che, nella vicenda in esame, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha svolto quel giudizio ex ante , dando conto delle ragioni in forza delle quali poteva reputarsi assolto l’obbligo di motivazione, essendosi limitata, a titolo meramente esemplificativo, come si è già avuto modo di accennare, a rimarcare come le società ricorrenti avessero dispiegato in giudizio tutte le difese reputate utili o opportune.
Con il secondo motivo di gravame le società ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, dell’articolo 184 ter del decreto legislativo numero 152 del 2006, nonché, ove
applicabile alla fattispecie, del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, in relazione alla circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005, non costituendo rifiuti i materiali collocati nell’area in cui erano stati rinvenuti e, conseguentemente, non costituendo una discarica la suddetta area. Pur volendo reputare applicabile il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, che, tuttavia, si riferisce ‘a rifiuti omogenei, quali sono quelli liquidi, granulari, pastosi e fangosi’, si era al cospetto di sottoproAVV_NOTAIOi e materie prime secondarie, classificabili, appunto, quali ‘sottoproAVV_NOTAIOi’ o ‘rifiuti cessati’, ai sensi degli articoli 184 bis e 184 ter del decreto legislativo numero 152 del 2006, essedo stati sottoposti ad operazioni di recupero, attraverso le quali i rifiuti erano stati adeguatamente trattati al fine di permetterne il riutilizzo e la commercializzazione, che era concretamente avvenuta, ad opera della RAGIONE_SOCIALE (la quale era in possesso delle autorizzazioni necessarie per effettuare le suddette lavorazioni, nonché un impianto adeguato) in favore della RAGIONE_SOCIALE (la quale si era servita di parte del materiale ad essa alienato per realizzare un piazzale, mentre aveva collocato la restante parte su un’area di sua proprietà in attesa di poterla utilizzare). Non costituiva, inoltre, una circostanza dirimente il fatto che il materiale non fosse stato riutilizzato in un ragionevole arco temporale, non essendo emersa -ed, anzi, risultando sconfessata dagli elementi di fatto acquisiti, quali l’attività di recupero, la commercializzazione, nonché l’impiego, almeno parziale, del materiale – una volontà dismissiva, liberamente asseverabile -in sede amministrativa o giudiziaria- mediante qualsivoglia elemento probante, vigendo, in materia, il principio della libertà della prova.
Il motivo è infondato.
5.1. Se gli articoli 184 bis e 184 ter del decreto legislativo numero 152 del 2006 individuano le condizioni che devono necessariamente ricorrere affinché sussista un ‘sottoproAVV_NOTAIOo’ o ‘un rifiuto cessato’, l’articolo 183 del decreto legislativo numero 152 del 2006 definisce ‘rifiuto’ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
E’ stato chiarito, infatti, che la nozione di rifiuto sulla quale è incentrata tale norma si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuti, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre, piuttosto, fare riferimento al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo (cfr. Cass. pen. n. 22245/08 e, nello stesso senso, Cass. pen. n. 29069/15).
E, quindi, in tema di rifiuti, la definizione dell’articolo 183 del decreto legislativo numero 152 del 2006 -in conformità alla giurisprudenza unionale, che impone di interpretare l’azione del disfarsi alla luce delle finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione -esige che la qualificazione in termini di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi caratterizzanti la sua conAVV_NOTAIOa, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione ai quali sia tenuto, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (cfr. Cass. pen. n. 19206/17).
5.2. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sulla scorta di un accertamento di fatto non suscettibile di essere sindacato in questa sede, ha ritenuto che fosse emerso, in ragione del lungo tempo trascorso tra il deposito dei materiali, perdurato per più di un anno (preso in considerazione, peraltro, dal decreto legislativo numero 36 del 2003, che all’articolo 2, comma 1, lettera G, definisce discarica ‘qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno’), e della precipua conAVV_NOTAIOa tenuta dai soggetti passivi, i quali non avevano nemmeno ottemperato all’ordine di rimuoverli, che, lungi dall’essere destinati al loro reinserimento nel ciclo produttivo, erano stati i suddetti materiali- ivi relitti.
E tale convincimento -frutto, vale la pena di ribadirlo, di un accertamento di fatto, in linea, peraltro, con le conclusioni alle quali era pervenuta anche l’autorità giudiziaria adita in prime cure- non è censurabile in questa sede, non essendo possibile, in parte qua , rivalutare il ragionamento decisorio del giudice del merito.
5.3. Non è superfluo rammentare che non è consentito al ricorrente, nel caso in cui deduca una violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, ottenere una rivalutazione dell’accertamento fattuale posto in essere dall’autorità giudiziaria adita per il merito, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 8758/17). Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudicante di merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti di merito, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
5.4. Nella vicenda in esame, nell’ambito del quadro normativo precedentemente ricordato, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accertato, in fatto e sulla scorta degli elementi specificamente richiamati nella motivazione della decisione, che il materiale rinvenuto -essendo stato dismesso definitivamente- era costituito da rifiuti e che, quindi, l’area sulla quale era stato allocato doveva reputarsi una discarica.
Con il terzo motivo di gravame le società ricorrenti -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile- hanno prospettato la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, desumibile dalla documentazione versata in atti ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’autorizzazione, posseduta dalla RAGIONE_SOCIALE, a trattare e recuperare i rifiuti da demolizione e costruzione, che, all’esito di tali attività, erano diventati proAVV_NOTAIOi regolarmente
commerciabili e, cioè, ‘sottoproAVV_NOTAIOi’, ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo numero 152 del 2006.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
7.1. L’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, riformulato dall’articolo 54 del decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, ha introAVV_NOTAIOo nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Esso non deve essere confuso con l’omesso esame di elementi istruttori, che non integra, di per sé, il suddetto vizio, ancor più quando il fatto storico, rilevante ai fini della decisione, sia stato comunque preso in considerazione dal giudicante, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ. n. 17005/24), né può riguardare le argomentazioni delle parti, le quali, sviluppando le proprie tesi difensive, non fanno altro che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (cfr. Cass. n. 2961/25).
7.2. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, nel caso di specie, ha accertato la natura dei materiali rinvenuti dalla pubblica amministrazione e che l’avevano inAVV_NOTAIOa ad irrogare la sanzione contestata, pervenendo, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti, al convincimento, coerente, peraltro, con il quadro normativo di riferimento, che i suddetti materiali fossero stati dismessi e, quindi, avessero indubitabilmente la natura di rifiuti, in tal modo giungendo, in
virtù di un specifico accertamento, avente ad oggetto la ricostruzione del fatto storico, prima ancora degli effetti giuridici conseguenti, a conclusioni incompatibili con quelle caldeggiate dalle società ricorrenti.
Peraltro, al fine di configurare un ‘sottoproAVV_NOTAIOo’, ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo numero 152 del 2006, è necessario che ricorrano i presupposti all’uopo espressamente previsti dalla legge, quali la derivazione della sostanza o dell’oggetto da un processo di produzione, del quale costituisca parte integrante ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto, la futura e certa utilizzazione della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, la possibilità di utilizzare la sostanza o l’oggetto direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, l’utilizzo legale della sostanza o dell’oggetto, che soddisfi tutti i requisiti pertinenti riguardanti i proAVV_NOTAIOi e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Nella vicenda in esame, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, sulla scia, invero, di quanto aveva fatto quella di prime cure, ha accertato -giova ricordarlo ancora una volta- che i materiali erano stati dismessi ed erano stati relitti in una determinata area e, quindi, ha sostanzialmente affermato, in ragione di un accertamento di fatto, prima ancora che di diritto, sussumendo, cioè, la ricostruzione del fatto storico nel quadro normativo di riferimento, che i suddetti materiali costituivano dei rifiuti e non potevano essere considerati ‘sottoproAVV_NOTAIOi’.
7.3. A proposito di tale accertamento, è opportuno sottolineare -come, invero, è stato fatto anche in occasione
della disamina del precedente motivo di gravame- che è stato il suddetto accertamento- sostanzialmente conforme nei due gradi di merito.
Viene in rilievo, quindi, il tema della cosiddetta ‘doppia conforme’, ai sensi dell’articolo 348 ter , commi 4 e 5, del codice di procedura civile, vigente ratione temporis , il cui contenuto, peraltro, è stato riproAVV_NOTAIOo, con la recente riforma dell’ordinamento processuale, nell’articolo 360, comma 3, del codice di procedura civile, che commina la sanzione processuale dell’inammissibilità della ragione di doglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, a norma dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, sia quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, sia quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr. Cass. civ. n. 7724/22).
Oltre tutto, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, è tenuto ad indicare -diversamente da quanto è avvenuto nella fattispecie qui esaminata- le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste, altrettanto specificamente, a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse.
Con il quarto motivo di gravame le società ricorrenti -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di
procedura civile- deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione, in violazione dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riguardo alla reputata natura di rifiuti dei materiali rinvenuti dalla pubblica amministrazione e non, invece, di sottoproAVV_NOTAIOi o materie prime.
9. Il motivo è infondato.
9.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del ‘minimo
costituzionale’ richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22).
La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
9.2. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, nel caso di specie, ha illustrato, dando conto del percorso logicogiuridico seguito e degli elementi di prova reputati utili ai fini dell’accertamento di fatto demandatole, le ragioni per cui i materiali rinvenuti fossero rifiuti e l’area dove erano stati allocati costituisse una discarica, in tal modo valorizzando le risultanze probatorie reputate concludenti e negligendo,
viceversa, quelle reputate inidonee alla ricostruzione fattuale rimessa al suo magistero.
Il giudice di merito, d’altronde, è libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi probatori che ritenga più attendibili ed idonei alla formazione di esso, atteso che l’osservanza dei precetti dettati dagli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile non postula che dia conto dell’esame di tutte le prove proAVV_NOTAIOe o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. E’, infatti, necessario e, nel contempo, sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, offrendo -come è avvenuto nella vicenda in esame- una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendosi, invece, reputare per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione aAVV_NOTAIOata e con l’ iter logico-argomentativo seguito, non avendo l’obbligo di dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito agli atti, ben potendo limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere.
Né, per altro verso, lo scrutinio di legittimità sarebbe compatibile con un controllo che attenesse ai suddetti profili, giacché la ricostruzione in fatto, in relazione all’efficacia ed alla valutazione delle prove, non è compito dell’autorità giudiziaria adita in sede di legittimità, che esonderebbe in direzione di un non consentito giudizio di merito qualora prendesse in considerazione, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti in grado di appello a fondamento della decisione (cfr.
Cass. n. 961/15, Cass. n. 27250/22, Cass. n. 34374/23 e Cass. n. 4583/24).
Con il quinto motivo di gravame le società ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civiledell’articolo 5 della legge regionale numero 17 del 2006, essendo stata reputata corretta la quantificazione del materiale fatta -‘a vista’ -dall’Ente controricorrente, non essendo possibile nemmeno fare riferimento ai calcoli effettuati dalle due società sanzionate, in tal modo addossando a queste ultime l’onere di dimostrare la consistenza quantitativa degli asseriti rifiuti, incombendo la prova, invece, sulla pubblica amministrazione, che non l’aveva data nemmeno attraverso il richiamo alla nota del 20 aprile 2018 (prot. n. 7240/18) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
11. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
11.1. L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, infatti, lungi dal violare l’articolo 5 della legge regionale numero 17 del 2006, non ha addossato l’onere della prova alle società contribuenti, ma ha sostenuto che la consistenza dei materiali era stata comprovata, trovando conferma, oltre tutto, nei calcoli riportati nello stesso atto di gravame, in tal modo compiendo -ancora una voltaun giudizio di fatto, insuscettibile, in questa sede, di revisione, meno che mai attraverso il motivo di ricorso qui riguardato.
11.2. Ed, invero, attraverso la censura in esame, le società ricorrenti -ad onta dei principi già evocati nella disamina del precedente motivo di gravame- finiscono inammissibilmente per introdurre la questione relativa all’accertamento della base imponibile, sollecitando una rivalutazione del ragionamento
decisorio del giudice del merito, il quale, sia in prime cure, che in sede di appello, ha ritenuto che la consistenza dei materiali fosse stata dimostrata.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato, con tutto ciò che ne consegue riguardo alle spese di lite, che devono essere poste, in ossequio al principio di soccombenza, a carico delle società ricorrenti e sono liquidate in dispositivo.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della Regione Abruzzo, delle spese di lite, che liquida in euro 5.880,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte delle società ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME