Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43678 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ABDELMOUNAIM nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con decisione emessa in data 10 marzo 2023, ha respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da NOME in riferimento alla decisione emessa dal Tribunale di Firenze in data 24 gennaio 2019, irrevocabile il 23 febbraio 2019.
1.1 In motivazione si evidenzia che:
il giudizio si è celebrato in assenza sia in primo che in secondo grado;
la domanda va ritenuta tempestiva;
la notifica del decreto di citazione per il primo grado di giudizio (innanzi al Giudice di Pace) va ritenuta regolare, posto che COGNOME aveva eletto domici in un luogo ove non veniva reperito; l’avviso veniva immesso nella cassetta postale con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza;
l’imputato si era sottratto all’ordine di espulsione ed aveva conoscenza del procedimento penale per essere stato identificato sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine per l’allontanamento volontario;
il comportamento tenuto successivamente evidenzia la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, non essendosi recato El NOME presso l’ufficio postale a ritirare il plico.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Si evidenzia che in sede di accertamento del reato era stato nominato un difensore di ufficio ed COGNOME aveva eletto domicilio presso la dimora dell’epoca in Sesto Fiorentino. La notifica del decreto di citazione si è effettivamente perfezionata, in modo formale, con la compiuta giacenza.
In secondo grado la notifica è stata operata con consegna al difensore ai sensi dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. per inidoneità del domicilio eletto.
Ciò posto, si contesta che la condotta tenuta da COGNOME NOME possa essere interpretata in termini di ‘volontaria sottrazione’ alla conoscenza del processo. Si tratta, in tesi, di affermazione meramente congetturale e contraria ai contenuti delle decisioni emesse sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Vero è che nella disciplina dell’assenza il legislatore attribuisce rili ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (o, nella disciplina applicabile al caso in esame, anteriforma del 2022, alla conosc ..del procedimento o di atti del medesimo), ma la condizione di volontaria sottrazione impone un particolare rigore nella verifica dei presupposti in fatto simile comportamento e non può basarsi su indicatori fattuali deboli.
In particolare, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, qu al valore dimostrativo delle modalità di notifica dell’atto di citazion sussiste l’obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giud attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità forrnale della no quando sia certo che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (v. Sez. V n. 31992 del 5.3.2018, rv 273313) .
Tale orientamento interpretativo, condiviso dal Collegio, si basa sulla avver necessità di ottenere certezza su un punto essenziale su cui si basa l’i disciplina dell’assenza: la effettiva (e non meramente formale) conoscenza de pendenza del procedimento, del contenuto dell’accusa e della data di udienz posto che solo in tal modo la mancata comparizione dell’impul:ato potrà ritener frutto di una sua libera scelta.
3.2 Nel caso in esame se da un lato può affermarsi che COGNOME fosse conoscenza della esistenza del procedimento (in virtù della iniziale sottoscriz del verbale di identificazione ed elezione domicilio), la qualificazione della con successiva in termini di volontaria sottrazione (alla conoscenza dei contenuti concreti dell’accusa e della data di udienza, sì da poter legittimare la dichiar di assenza) è ricollegata – dal giudice del merito – da un lato ad un a meramente formale (la regolarità della notifica presso il domicilio eletto, pri dimostrazione della ricezione effettiva) dall’altro ad un c:omportamento mancato ritiro del plico giacente) che non appare inequivoco, quanto al identificazione della sottostante volontà, potendo derivare da più fattori ca rimasti inesplorati e difficilmente ricostruibili in fatto.
Per essere qualificato in termini di volontaria sottrazione alla conoscenza degli in altre parole, il comportamento dell’imputato deve manifestare in mod inequivoco il profilo della volontà e la sua specifica direzione ad evit conoscenza di atti del procedimento (come nel caso della cd. latitan
consapevole), aspetto che nel caso in esame appare effettivamente ricollegato un indicatore fattuale non dotato di univocità e precisione.
La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come d dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appell di Firenze.
Così deciso il 6 ottobre 2023
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