Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2454 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2454 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME Simone – per quanto di specifico interesse in questa sede – la pena di anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ad alcuni reati di ricettazione e di furto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per mancata espressione della sua volontà di definire il procedimento con applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., avendo all’udienza del 27 marzo 2025 revocato l’istanza di patteggiannento avanzata dal suo precedente difensore, per l’effetto venendo ammesso al rito abbreviato originariamente richiesto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, pur teoricamente riguardando motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), atteso che, nel caso di specie, non sussiste nessun difetto di espressione di volontà dell’imputato alla definizione del procedimento con applicazione della pena. La semplice lettura del verbale di udienza del 27 marzo 2025, infatti, consente di constatare come il COGNOME dopo aver dapprima revocato la richiesta di patteggiamento, venendo ammesso al giudizio abbreviato – abbia subito dopo dichiarato di voler ritornare al rito del patteggiamento nei termini concordati con il P.M. titolare.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente