Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6214 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/02/1979
avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette GLYPH le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice per le indagini preliminari di Savona applicava a NOME COGNOME la pena concordata, proposta dal suo difensore (poi revocato), nel corso delle indagini preliminari.
L’imputato in udienza rendeva dichiarazioni spontanee con le quali sosteneva di avere sottoscritto la procura speciale per accedere ai riti alternativi, mentre si trovava agli arr domiciliari, trasmettendone copia scansionata al difensore, senza avere avuto alcun colloquio “in presenza” con lo stesso e senza avere mai compreso, né condiviso, l’intenzione di patteggiare,
Il giudice riteneva che tale dichiarazione non fosse rilevante ai fini della permanente validità della procura speciale e, dunque, della richiesta effettuata dal precedent difensore, poi revocato di “patteggiare”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il nuovo difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la volontà del ricorrente accedere al patteggiamento di definire il procedimento con il rito alternativo previsto dall’art. 444 cod. proc. pen, sare viziata; si allegava a supporto (a) che l’istanza di applicazione della pena concordata era stata formulata dal primo difensore, il cui mandato veniva revocato, mentre in udienza il ricorrente rilasciava spontanee dichiarazioni dove chiariva la sua contrarietà alla definizion del procedimento con il rito alternativo, (b) che la procura speciale non sarebbe stata firmata ed autenticata dinanzi al difensore poi revocato, dato che questi apponeva la sua firma su una mera “scansione” dell’atto, pervenutagli via e-mail da parte dell’imputato che si trovava agli arresti domiciliari. Queste modalità di formazione della procur dimostrerebbero la carenza di adeguata informazione e consapevolezza circa le conseguenze della stessa e, dunque, la carenza in capo allo Scuderi della effettiva volontà di patteggiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio non intende porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di patteggiamento, una volta raggiunto l’accordo non è più possibile revocare unilateralmente il consenso già prestato dalla parte all’applicazione della pena. (tra le altre, Sez. 1, n. 1066 del 17/12/2008, dep. 2009, Quintano, Rv. 244139 – 01).
Deve essere invece rilevato che, ferma la irrevocabilità del consenso prestato all’accordo, deve essere comunque valutata la corretta “formazione della volontà” di prestare tale consenso ed accedere al rito alternativo, come richiesto espressamente dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Invero il patteggiamento è un atto personalissimo, al punto che, nel caso di contestuale presenza in udienza del difensore e dell’imputato che manifestino volontà diverse circa l’accesso al rito, si è ritenuto che debba prevalere la volontà di quest’ulti La Cassazione ha infatti affermato che la diversa volontà dell’imputato presente all’udienza in cui è formulata la richiesta prevale su quella manifestata dal difensore, seppur munito di procura speciale (Sez. 5, n. 41802 del 20/09/2022, F. Rv. 283759 – 01).
La rilevanza della volontà dell’imputato risulta anche dalla scelta del legislatore d prevedere che, nell’ipotesi in cui la richiesta di applicazione di pena sia stata avanzat
esclusivamente dal procuratore speciale con atto scritto o all’udienza in a dell’imputato, il giudice, per accertare la volontarietà della richiesta o del cons disporre la comparizione dell’imputato (art. 446, comma 5, cod. proc. pen).
1.2. Nel caso in esame la richiesta di patteggiamento risulta essere stata eff nel corso delle indagini preliminare dal difensore munito di una procura spec strutturata in modo “aspecifico”, in quanto risulta riferita non solo alla ri applicazione della pena concordata, ma anche alla richiesta del giudizio abbrev all’opposizione a decreto penale di condanna, all’oblazione, all’istanza di sostit pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, alla redazione e presentazi tutte le istanze di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione, alla ri incidente probatorio, alla istanza di messa alla prova, e di svolgere un lavoro di utilità, a rimettere o ad accettare eventuali remissione di querela ed a proporre o di impugnazione. La procura, inoltre, risulta riferita «ad ogni stato e g procedimento, compreso quello davanti agli organi di sorveglianza».
Tali caratteristiche rendono l’atto non sufficientemente chiaro in ordine al suo di “delega” al difensore per definire il processo con il patteggiamento e, dun consentire di ritenere che la volontà della dello Scuderi fosse proprio quella d accedere a tale rito alternativo. Il ricorrente peraltro ha affermato di avere f procura non parlando “in presenza con il difensore”.
In conclusione il Collegio ritiene che la struttura della procura, che non specificamente, ed esclusivamente, diretta a consentire al difensore di conclu procedimento con l’accesso al rito previsto dagli artt. 444e ss. cod. proc. pen., un alle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, indichino che lo Scuderi non sia st nelle condizioni di scegliere consapevolmente il rito alternativo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti d essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona per l’ul corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli a Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Savona per l’ulteriore corso. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.