Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4522 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/07/2025 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione.
Il provvedimento impugnato Ł composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. NUMERO_DOCUMENTO25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, nØ datata; la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale COGNOME non Ł parte.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il provvedimento impugnato non presenta il vizio eccepito dal ricorrente.
Invero, l’errata indicazione del numero di ruolo del procedimento presente sulla seconda pagina dell’ordinanza nella quale sono presenti le firme del Presidente del collegio e del relatore, non comporta alcuna incertezza in merito alla sua riferibilità proprio al provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di NOME COGNOME.
L’indicazione del predetto numero non costituisce elemento necessario per la validità dell’ordinanza non integrando un dato indispensabile per accertare l’individuazione dei
giudici sottoscrittori dell’atto in coloro che, effettivamente, hanno preso parte alla deliberazione.
La sottoscrizione del relatore, peraltro, nel caso di specie, coincide con quella presente sulla prima pagina del provvedimento del giudice dell’esecuzione che non Ł, pertanto, affetto da alcun profilo di nullità.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME