Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6282 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6282 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
inoltre:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.XXXXXXXXXXXXera stato condannato in primo grado con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2023; i delitti contestati erano un duplice omicidio (capo A)e un tentato omicidio (CAPO B). La pena base, su uno degli omicidi di cui al capo A, era stata fissata in anni 23 di reclusione, aumentata ad anni 24 in forza dell’aggravante di cui all’art.61 n.11 cod.pen.; per ciascuno degli altri due delitti, posti in continuazione, erano stati aggiunti anni 3 di reclusione. La pena finale di anni 30, era stata ridotta a 20 per effetto del rito abbreviato. Il giudice aveva ampiamente motivato circa il diniego delle attenuanti generiche.
Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva rideterminato la pena in anni 18 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. Nel corso del giudizio la parte aveva chiesto che venisse disposta una perizia psichiatrica, ma la Corte aveva rigettato l’istanza.
L’imputato aveva proposto ricorso in cassazione sul punto della mancata ammissione della perizia psichiatrica, sostenendo che ve ne fossero i presupposti.
Con sentenza n.886 del 24 settembre 2024, la Sezione prima della Corte di cassazione accoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame
UP – 04/02/2026
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sulla questione della rinnovazione istruttoria.
La Corte di appello di Catanzaro, dopo aver espletato una perizia psichiatrica che aveva riconosciuto la presenza di un vizio parziale di mente, con sentenza del 23 giugno 2025 condannava XXXXXXXXXXXX alla pena finale di anni 14 di reclusione. La pena veniva calcolata ritenendo piø grave uno dei due omicidi di cui al capo A dell’imputazione, sul quale veniva fissata la pena base di anni 23 di reclusione, nella misura già individuata nella sentenza di primo grado; sulla pena base veniva calcolata la diminuente di cui all’art. 89 cod.pen.., che riportava la pena ad anni 17 di reclusione. Sulla pena base venivano aggiunti, in continuazione, anni 3 per il secondo omicidio contestato al capo A e anni uno per il tentato omicidio di cui al capo B, per un totale complessivo di anni 21 di reclusione. La pena veniva infine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo deduce una violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’applicazione della diminuente di cui all’art.89 cod.pen. In particolare, si evidenzia come la diminuente sia stata applicata alla sola pena base, mentre si sarebbe dovuta applicare anche alle pene aggiunte in continuazione per gli altri delitti. A tal fine il giudice avrebbe dovuto calcolare dapprima la pena base, poi aggiungere le pene in continuazione e, infine, operare la diminuzione di pena di cui all’art.89 cod.pen.
2.2. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett., lett. e), in relazione all’omessa motivazione sulla richiesta di rivalutazione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del riconoscimento del vizio parziale di mente.
¨ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale Ł stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivo, per le ragioni di seguito indicate.
In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti due punti, si osserva quanto segue:
2.1Il primo motivo, riguarda la mancata applicazione della riduzione di pena di cui all’art.89 cod pen. alle pene aggiunte in continuazione.
Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura di concorso materiale dei reati, unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale: vale a dire, la pena prevista per la violazione piø grave, aumentata fino al triplo. La unificazione delle pene Ł, dunque, un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato piø grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria, divenendo semplici componenti di un aumento di pena, al punto da riacquistare la loro “identità” solo agli effetti della determinazione del limite agli aumenti, che non deve comunque superare quello del cumulo materiale, a norma dell’art. 81, terzo comma, cod. pen.” (Sez. U, n. 16208 del 2014, C.).
Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell’ambito del reato continuato, non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati, in sØ considerati, per l’ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e -ovviamente – si distingue da esso” (Sez. U, n. 22471
del 26/02/2015, Sebbar; Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, NOME).
E’ indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod. pen. deve effettuarsi solo con riguardo alle circostanze inerenti al reato piø grave (cfr. Sez. 6, n. 10266 del 25/06/1991, COGNOME, Rv. 188266; Sez. 5, n. 4609 del 07/03/1996, COGNOME, Rv. 204840), nondimeno, le circostanze inerenti al reato-satellite devono esser tenute presenti, sia per identificare il reato – in astratto – piø grave, sia per determinare l’aumento che, in relazione a ciascun reato minore, deve essere apportato alla pena-base (Sez. quinta, 28/01/2025, Guarnieri, n.13859).
Questa Corte ha statuito che, in tema di circostanze attenuanti, se le medesime si fondano su elementi di fatto di natura oggettiva l’applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base dì elementi dì fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione ( ex multis, Sez. quinta,28/01/2025, Guarnieri, n.13859; cfr anche Sez. 2, 10995, 13/02/2018, Rv.272375-01; Sez. 1 20945 del 25/02/2021, Rv.28156201; Sez. 2, Sentenza n. 25273 del 11/04/2024, Rv. 286681 – 01).
Applicando i medesimi principi di diritto alla diminuente di cui all’art.89 cod.pen., fondata su elementi di fatto di natura squisitamente soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
In questi termini si sono espresse talune precedenti pronunce di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, nella determinazione dell’aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole. (Sez. 2 n. 8749 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Pavone,Rv. 278528 – 01).
Il giudice deve dunque valutare la diminuente del vizio parziale di mente una prima volta nel giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena base. In seguito, ne deve tenere conto nella determinazione di ciascun aumento di pena, il quale dovrà essere parametrato ai criteri di cui all’art.133 cod. pen. e poi ridotto in ragione della circostanza predetta.
Nel presente caso la Corte di appello di Catanzaro ha aumentato la pena di anni 3 in relazione alla continuazione interna al capo A (in misura uguale a quella già stabilita nel primo grado) e di anni 1 in relazione al capo B, senza specificare i criteri impiegati e senza chiarire se si sia tenuto conto della diminuente del vizio parziale di mente.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio, affinchØ il giudice del merito chiarisca quali criteri di calcolo abbia applicato per quantificare la pena in continuazione e, qualora non lo abbia fatto, tenga conto della diminuente di cui all’art.89 cod.pen.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione circa la mancata concessione di attenuanti generiche, Ł inammissibile.
In caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l’oggetto del giudizio di rinvio Ł costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato. (Sez. 2 – n. 13712 del 31/01/2023, Canziani, Rv. 284478 – 01).
Nel presente caso la questione relativa alla applicazione di attenuanti generiche era già definita e non può essere riproposta in questa fase.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così Ł deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.