Ricorso per Vizio Motivazionale: la Cassazione Traccia la Linea
Il concetto di vizio motivazionale è uno strumento cruciale a disposizione della difesa per contestare una sentenza che si ritiene ingiusta. Tuttavia, il suo utilizzo deve rispettare limiti precisi per non trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso basato su tale vizio debba essere dichiarato inammissibile, ribadendo i principi di coerenza e logicità che devono governare la decisione del giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio motivazionale della sentenza. In particolare, si contestavano i criteri utilizzati dai giudici di secondo grado per affermare la colpevolezza dell’imputato e la presunta mancata valutazione di alcuni elementi a discarico. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello era affetta da difetti, contraddizioni e una palese illogicità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è netta nel respingere le argomentazioni della difesa e nel confermare la validità della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Analisi del Vizio Motivazionale
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Cassazione ha stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era non solo esistente, ma anche caratterizzata da ‘lineare e coerente logicità’. I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza di secondo grado era conforme a un’esauriente disamina dei dati probatori.
I giudici di merito avevano infatti risposto puntualmente alle stesse obiezioni già sollevate nei motivi d’appello, fondando la loro decisione su ‘puntuali e convergenti fonti probatorie’. La valorizzazione di queste prove aveva permesso di superare le ‘dicotomie’ evidenziate dalla difesa. In sostanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussisteva alcun vizio motivazionale reale. Il ricorso, piuttosto che evidenziare un’autentica illogicità o contraddizione, si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica la legittimità della decisione e non può riesaminare i fatti del processo.
Conclusioni: Limiti e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Denunciare un vizio motivazionale non può essere un pretesto per chiedere ai giudici di legittimità una nuova valutazione delle prove. Affinché un simile motivo di ricorso possa essere accolto, il vizio deve essere evidente, tangibile e decisivo, manifestandosi come una contraddizione palese o una carenza argomentativa che rende incomprensibile il ragionamento del giudice.
Quando, come nel caso di specie, la motivazione è completa, logica e saldamente ancorata agli elementi probatori, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione serve quindi da monito: l’impugnazione deve concentrarsi su reali vizi di legittimità e non su una mera insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha verificato che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e basata su un’analisi completa delle prove, senza presentare i difetti di contraddittorietà o illogicità lamentati dal ricorrente.
Cosa significa che la motivazione della sentenza era basata su ‘fonti probatorie puntuali e convergenti’?
Significa che la decisione dei giudici di merito non si basava su un singolo elemento, ma su un insieme di prove specifiche e concordanti che, valutate nel loro complesso, hanno portato a una conclusione univoca sulla responsabilità dell’imputato, superando i dubbi sollevati dalla difesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine agli artt. 194 e 546 cod. proc. pen. relativamente ai criteri adottati per dichiarazione di colpevolezza dell’imputato ed alla mancata valutazione degli elementi a discarico, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con i motivi di appello, hanno congruamente motivato in punto di responsabilità dell’imputato, facendo riferimento a puntuali e convergenti fonti probatorie, la cui congrua valorizzazione ha consentito di disattendere le dicotomie evidenziate dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore