Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9899 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Catania il 18/10/1980
avverso la ordinanza del 05/09/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 settembre 2024 il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto a indagini per il delitto di estorsione pluriaggravata e continuata in concorso, a parziale modifica del provvedimento genetico, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione di tre motivi.
2.1. Vizio motivazionale in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. per omessa o apparente motivazione in punto di deduzioni difensive e indagini difensive prodotte in sede di riesame. Illogicità della motivazione in punto di ricostruzione del fatto alla luce delle risultanze documentali.
L’impugnato provvedimento si è limitato a fornire una ricostruzione aderente a quanto argomentato nell’ordinanza genetica anche attraverso il rinvio per relationem, senza fornire alcuna risposta alle specifiche censure difensive volte a confutare in ogni sua parte l’impianto indiziario, avuto riguardo, in primo luogo, all’attendibilità delle persone offese, la cui versione dei fatti è stata ritenuta d Tribunale “lucida e coerente”, malgrado le espresse e documentate deduzioni proposte con la richiesta di riesame.
NOME COGNOME e NOME COGNOME infatti, in querela e nelle s.i.t., mai avevano fatto riferimento alla dazione di una somma di denaro finalizzata alla restituzione dell’escavatore loro sottratto insieme a una trincia; NOME COGNOME poi, rispettivamente fratello e figlio delle due persone offese, ha riferito che l’escavatore era stato ritrovato il 27 luglio 2024, vale a dire quattro giorni prima di quanto risulta da un’annotazione di p.g.
I Messina, dunque, hanno ricostruito la vicenda in modo da eludere le loro eventuali responsabilità per favoreggiamento per avere consegnato una tranche di denaro il 30 luglio 2024, successivamente “inventandosi circostanze palesemente false, quantomeno con riguardo alla posizione del Molino”.
Il Tribunale ha circoscritto la condotta del ricorrente essenzialmente alle due telefonate: la prima del 25 luglio 2024 fatta al coindagato NOME COGNOME dopo avere ricevuto la visita dei signori COGNOME al ristorante, e la seconda del 30 luglio 2024 fatta a NOME COGNOME legata – secondo quanto dichiarato da quest’ultimo e contestato da COGNOME – alla riconsegna della trincia.
La difesa, per corroborare quanto sin da subito dichiarato dal ricorrente, ha fornito la prova positiva di queste fasi senza che l’ordinanza impugnata la valutasse.
Quanto al primo evento, le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME sentiti in sede di indagini difensive, riscontrano la versione dei fatti fornita dag indagati COGNOME e COGNOME circa la inconsapevolezza del ricorrente nel momento in cui chiamò COGNOME per informarlo della visita dei Messina sul luogo di lavoro, finalizzata ad avere un contatto con lui.
Anche in ordine al secondo episodio il Tribunale, ritenendo inverosimile la tesi sostenuta da COGNOME in sede di interrogatorio, non si è confrontato in alcun modo con gli elementi offerti dalla difesa e, in particolare, con le dichiarazioni rese dal già citato teste COGNOME la cui ricostruzione stride con il presunto accordo fra il ricorrente e COGNOME circa asseriti appuntamenti con i Messina per la consegna del denaro e del furgone per caricare la trincia: COGNOME, infatti, aveva fatto una chiamata di cortesia ai Messina quando già aveva preso un appuntamento con COGNOME per un’attività legata alla caccia.
L’ordinanza, inoltre, riporta apoditticamente che Molino, nel settembre 2023, si fece trovare nel fondo dei Messina con la scusa della caccia, ma al vero fine di compiere una ricognizione dei luoghi finalizzata ai futuri furti, circostanza questa mai riferita dalle persone offese, che risulta anche del tutto inverosimile, considerato che il furto dei mezzi sarebbe avvenuto a distanza di quasi un anno.
Inoltre, il teste NOME COGNOME guardiano del terreno limitrofo, sentito in indagini difensive, ha escluso che COGNOME e gli altri presenti avessero mai alzato la voce o proferito minacce nei confronti dei Messina.
2.2. Violazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) e vizio motivazionale nella parte in cui erroneamente si è ritenuto che la condotta del ricorrente potesse ritenersi causalmente efficace per la consumazione dell’evento.
Il Tribunale, in primo luogo, ha considerato COGNOME responsabile della estorsione a titolo di concorso morale e non già materiale, come aveva fatto il G.i.p., con una non consentita e illegittima riqualificazione del fatto.
In ogni caso dagli atti è emerso che COGNOME ha avuto contatti diretti con le persone offese ponendo in essere una condotta in modo del tutto autonomo, nella inconsapevolezza del ricorrente, che non ha mai rivolto alcuna minaccia.
Lo stesso coindagato, sia in sede di interrogatorio sia con una spontanea dichiarazione inviata dal carcere all’autorità giudiziaria, ha scagionato COGNOME anche in questo caso il Tribunale ha omesso di esprimere ogni valutazione in proposito.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione quanto al profilo delle esigenze cautelari.
Non sussistono né il pericolo di reiterazione del reato (non essendo riferibile a Molino il dato dell’asserita vicinanza alla criminalità organizzata)-né quello di inquinamento probatorio, escluso dall’attività d’indagine svolta dalla difesa.
In ordine alla scelta della misura cautelare il Tribunale non ha tenuto conto della condotta di Molino, considerato anche che per il coindagato COGNOME, sempre presente in compagnia di COGNOME nelle fasi esecutive, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo e assorbente motivo.
L’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. impone al Giudice l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa: obbligo, questo, che la legge impone sia al Giudice che emette l’ordinanza sia al Tribunale che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali elementi siano prospettati dinanzi a quest’ultimo.
Ne discende che – come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità – il Giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare a ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. Inoltre, la denunzia dell’omessa, inadeguata o contraddittoria valutazione, nell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti è compatibile con il ricorso per cassazione solo quando sulla rilevanza e sull’apprezzamento del singolo dato o del complesso probatorio vi sia stata una specifica deduzione per iscritto dinanzi al tribunale del riesame, non potendosi tali rilievi proporsi per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte (vds., ad es., Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270815 – 01; Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939 – 01; Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765 – 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 46031 del 25/10/2023, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie, con la richiesta di riesame, allegata al ricorso, la difesa aveva specificamente dedotto che NOME COGNOME era inconsapevole della condotta estorsiva in itinere tenuta da Giuffrida quando il 25 luglio 2024 egli lo mise in contatto con i Messina, su richiesta di questi ultimi, conosciuti dieci mesi prima,
e anche il 30 luglio 2024 quando lo stesso COGNOME aveva organizzato un incontro – con le persone offese per la restituzione della trincia.
Per supportare la propria versione alternativa a quella accusatoria, la difesa aveva evidenziato che, nello scritto fatto pervenire dal carcere al Tribunale, COGNOME aveva scagionato COGNOME e soprattutto aveva allegato le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali, in relazione ai fatti del 25 e del 30 luglio 2024, avrebbero supportato la tesi della inconsapevolezza della estraneità del ricorrente alla condotta estorsiva.
L’ordinanza impugnata ha del tutto obliterato lo scritto del coindagato e le dichiarazioni dei testi e non ha neppure dato conto delle assai ampie deduzioni difensive in tema di gravità indiziaria, sia pure per disattenderle con motivazione sintetica.
Il Tribunale, dunque, è incorso nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, con conseguente assorbimento dei motivi inerenti alle esigenze cautelari.
L’ordinanza, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 07/01/2025.