Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40479 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; SENATORE, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno;
Udito il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno. del 19 maggio 2025 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, disponeva sequestro preventivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE suddetta società.
1.1 Il difensore lamenta che RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto alcuna notizia RAGIONE_SOCIALE pendenza del procedimento penale e RAGIONE_SOCIALE fissazione dell’udienza camerale a seguito RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’appello da parte del Pubblico ministero; nel verbale di udienza si leggeva che non si era costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE ‘essendosi costituito il sig. NOME COGNOME, il quale si dichiara indagato, pur non essendolo, e non dichiara di agire quale l.r. RAGIONE_SOCIALE società’; la notifica dell’avviso dell’udienza era stata inspiegabilmente effettuata nelle mani del sig. COGNOME, indicato quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società, ed eseguita presso un indirizzo che non coincideva nØ con la sede del RAGIONE_SOCIALE operativo, nØ con la residenza RAGIONE_SOCIALE persona nei cui confronti veniva redatto l’atto, e comunque divergente con la sede RAGIONE_SOCIALE società; l’erronea notificazione si era verificata nonostante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avesse correttamente inoltrato alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Salerno (competente per territorio) l’atto ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica indicando la sede RAGIONE_SOCIALE società come luogo ove notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale; evidentemente era stata consultata la banca dati in uso alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE collegata all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, e non la visura camerale RAGIONE_SOCIALE Società, da cui risultava che legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE dal 2011 era il dott. NOME COGNOME, e non il sig. NOME COGNOME; COGNOME aveva casualmente saputo che presso l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate risultava quale legale rappresentante COGNOME, tanto che aveva sporto
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denuncia per tale fatto; era pertanto nullo l’avviso del procedimento in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha verificato che l’avvisto di fissazione dell’udienza camerale Ł stato notificato a NOME COGNOME che, dalla visura prodotta in atti, non Ł legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nØ lo Ł mai stato.
Come osservato dal Procuratore generale, Ł certo, secondo quanto documentato dalla difesa, che la notifica dell’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE udienza camerale nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona giuridica non sia avvenuta presso la sede sociale e nemmeno nelle mani del legale rappresentante, essendo stata allegata una visura camerale- invero aggiornata alla data del 23.10.2024- dalla quale tale carica risulta ricoperta da COGNOME NOME e, soprattutto, una querela presentata dallo stesso COGNOME alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Salerno al cui interno il querelante lamenta il fatto che proprio il signor COGNOME, contrariamente al vero e, in particolare, alle risultanze camerale, risultava investito RAGIONE_SOCIALE qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE società a partire dal 14.3.2024 secondo quanto emergente dalle banche dati in uso alla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate. Di contro la notifica dell’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE udienza camerale risulta essere stata eseguita dal RAGIONE_SOCIALE nelle mani di COGNOME NOME, cui viene attribuita la qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Assume rilievo decisivo il dato, emergente dal dispositivo del provvedimento di sequestro adottato dal Tribunale del Riesame, nel quale si legge che l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno in data 8 aprile 2025 era stata adottata ‘nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da COGNOME NOME‘.
Si Ł pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’indagato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.
Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME