Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29730 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 05/06/2023 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con trasmissione degli atti alla Corte di Appe Palermo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/06/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo, data 28/04/2022, nei confronti di COGNOME NOME, di illecita detenzione di t.l
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, essen quest’ultima afferente a soggetto diverso dal ricorrente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo per evidente errore stata notificata al COGNOME una sentenza relativa a soggetto diverso, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Palermo per procedere alla notifica della sentenza relativa al COGNOME a quest’ultimo, e al suo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Emerge invero dagli atti: che il COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/04/2022, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e turo 56.072,00 di multa, in relazione al concorso nella illecita detenzione di t.l.e.; che la condanna è stata confermata con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 05/06/2023; che la sentenza notificata al difensore del COGNOME (in quanto depositata fuori termine), pur riportando correttamente nell’epigrafe le generalità del COGNOME, il capo di imputazione a lui ascritto e le conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio di appello, fa riferimento – nella parte motiva – ad altra vicenda processuale, riguardante un diverso imputato.
Questa .5uprema Corte ha affermato, in una fattispecie analoga a quella in esame, che «la nullità della sentenza derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo (nella specie, perché riferiti ad altro imputato ed a diversa imputazione), in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata – non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza – con la mera rinnovazione dell’atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo» (Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021, B., Rv. 282387 – 01). Nella medesima prospettiva, altra decisione ha ulteriormente precisato che la sentenza depositata in Cancelleria e riferita ad altra vicenda processuale e ad altro imputato è affetta da vizio di motivazione, da ritenersi totalmente mancante: ciò che impone la necessità di annullare la sentenza-documento in questione, e la trasmissione alla Corte di Appello per la nuova redazione (in questi termini cfr. Sez. 3, n. 9877 del 17/01/2020, B.).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza,documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 3364 del 05/06/2023, e alla conseguente trasmissione alla predetta Corte territoriale per la nuova redazione della sentenzadocu mento.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo a carico di COGNOME NOME. 3364 del 05/06/2023 RRAGIONE_SOCIALE. Dispone la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per la nuova redaz della sentenza-documento.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigli
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estensore
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Il Presidente