Vizio della Volontà e Patteggiamento: l’Aspettativa Tradita Non Rende Nullo l’Accordo
L’accordo sulla pena, comunemente noto come patteggiamento, è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale. Ma cosa succede se un imputato accetta l’accordo basandosi su un’aspettativa che poi viene delusa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo i confini del vizio della volontà e i limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I Fatti del Caso: La Decisione in Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da tre individui avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, due degli imputati avevano raggiunto un accordo sulla pena, rinunciando ai motivi di appello relativi alla loro responsabilità penale. Questa scelta, tuttavia, era stata compiuta nella convinzione che avrebbe portato alla revoca di una misura cautelare applicata nei loro confronti. Il terzo imputato, invece, contestava la legalità della pena finale concordata.
L’Appello in Cassazione: Il Presunto Vizio della Volontà e la Pena Illegale
I tre imputati hanno deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte, sebbene con motivazioni diverse.
La Posizione dei Primi Due Ricorrenti
I primi due ricorrenti hanno fondato il loro ricorso su un unico motivo: un presunto vizio della volontà. Essi sostenevano che il loro consenso all’accordo sulla pena era viziato, poiché si erano determinati a patteggiare solo per l’aspettativa di ottenere la revoca della misura cautelare. Essendo questa aspettativa andata delusa, ritenevano che la loro volontà non si fosse formata liberamente e consapevolmente.
L’Argomentazione del Terzo Ricorrente
Il terzo ricorrente ha invece sostenuto che la pena finale concordata fosse illegale. La sua contestazione non riguardava il superamento dei limiti massimi previsti dalla legge, ma piuttosto presunte violazioni normative avvenute nei passaggi intermedi che avevano portato alla quantificazione della pena finale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi, fornendo importanti chiarimenti su entrambi i punti sollevati. Per quanto riguarda il vizio della volontà, i giudici hanno specificato che la motivazione soggettiva o l’aspettativa personale di un imputato non possono invalidare una scelta processuale. La delusione per la mancata revoca della misura cautelare appartiene alla sfera interiore dell’imputato e non incide sulla libertà e consapevolezza con cui ha operato la scelta di patteggiare. Un vizio della volontà, per essere giuridicamente rilevante, deve derivare da fattori esterni e oggettivi (come errore, violenza o dolo), non da una speranza soggettiva.
In riferimento al ricorso del terzo imputato, la Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Sacchettino, n. 877/2023). Una pena concordata tra le parti può essere definita ‘illegale’, e quindi impugnata, solo quando eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23, 65 e 71 del codice penale o i limiti specifici previsti per la singola fattispecie di reato. Non rilevano, invece, eventuali errori o violazioni di legge avvenuti nei calcoli intermedi che hanno condotto alla determinazione di quella pena finale, se quest’ultima rientra comunque nei limiti legali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza la stabilità degli accordi sulla pena e ne delimita in modo netto i confini di impugnabilità. La decisione chiarisce che le scelte processuali, una volta compiute consapevolmente, non possono essere rimesse in discussione sulla base di aspettative personali deluse. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la valutazione sulla convenienza di un patteggiamento deve essere fatta con estrema attenzione, considerando solo gli elementi certi dell’accordo e non le possibili conseguenze favorevoli meramente sperate. L’unica via per contestare una pena patteggiata resta quella, molto ristretta, della sua manifesta ‘illegalità’, intesa come superamento dei limiti massimi fissati dalla legge.
Una speranza delusa riguardo alla revoca di una misura cautelare può essere considerata un vizio della volontà che invalida un accordo sulla pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una soggettiva aspettativa, anche se tradita, non costituisce un vizio nella formazione della volontà, poiché attiene alla sfera interna dell’imputato e non alla libertà e consapevolezza della scelta processuale.
Quando una pena concordata in appello può essere considerata ‘illegale’ e quindi impugnata in Cassazione?
Una pena concordata è considerata ‘illegale’ solo se eccede i limiti edittali generali previsti dalla legge (es. articoli 23, 65, 71 c.p.) o i limiti specifici previsti per il singolo reato. Non è sufficiente che vi sia stata una violazione di legge nei passaggi intermedi per la sua determinazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 08/07/1981 COGNOME nato a AVOLA il 13/11/1980 COGNOME NOME nato a NOTO il 26/03/1995
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti, con due diversi atti, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME ed il ricorso pr t5 . nell’interesse di f2Is COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME;
considerato che i primi due ricorsi, tra loro letteralmente sovrapponibili, s articolati su un unico motivo con cui la difesa richiede l’annullamento sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per vizi formazione della volontà sul rilievo secondo cui gli odierni ricorrenti si sa determinati a concordare la pena in appello, rinunciando ai motivi responsabilità, nella convinzione che ciò avrebbe comportato la revoca d misura cautelare in atto; in tal modo, invero, í due ricorsi evidenziano, pi vizio della volontà, la motivazione soggettiva o, per meglio dire, l’aspe asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positi riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle e cautelari ma che non può risolversi in un vizio nella formazione della vo attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consape della scelta processuale in tal modo operata;
ritenuto che l’unico motivo di cui si articola il ricorso presentato nell’int di NOME COGNOME è a sua volta non consentito in questa sede poiché la finale concordata dalle parti non è certamente illegale tale potendo considerata soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali previsti 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione dì legge da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, COGNOME Rv. 283886 – 01).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
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dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.