Vizio della Motivazione: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso basato sul vizio della motivazione. Spesso, la difesa tenta di contestare una sentenza sfavorevole criticando il modo in cui il giudice ha ragionato. Tuttavia, la Suprema Corte ribadisce che non ogni critica è ammissibile, tracciando una linea netta tra un legittimo controllo di logicità e un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questi confini.
Il Caso: Prescrizione del Reato vs. Assoluzione Piena
La vicenda processuale nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva dichiarato l’estinzione del reato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione. L’imputato, tuttavia, non si accontentava di questa conclusione, che pur estinguendo il reato non lo dichiarava innocente. Egli mirava a una pronuncia assolutoria piena, sostenendo che le prove a suo carico fossero inesistenti o insufficienti.
Per questo motivo, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella sentenza d’appello. A suo dire, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel non riconoscergli l’innocenza piena, basando la loro decisione su una motivazione scorretta.
L’Analisi della Corte sul Vizio della Motivazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi fondamentali che regolano il giudizio di legittimità. I giudici hanno specificato che il controllo della Cassazione sulla motivazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove.
Il ricorso per vizio della motivazione è consentito solo in tre casi specifici e gravi:
1. Mancanza della motivazione: quando il giudice non espone affatto le ragioni della sua decisione.
2. Manifesta illogicità: quando il ragionamento del giudice è palesemente irrazionale o assurdo.
3. Contraddittorietà: quando le affermazioni contenute nella motivazione sono in conflitto tra loro o con il dispositivo della sentenza.
Qualsiasi critica che non rientri in queste tre categorie e che si limiti a contestare la “persuasività”, l'”adeguatezza” o la “puntualità” del ragionamento del giudice di merito è destinata all’inammissibilità. Non è possibile, in sede di legittimità, proporre una “differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove”.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano esplicitato le ragioni per cui non era stata raggiunta la “dimostrazione evidente” dell’insussistenza dei fatti o dell’estraneità dell’imputato. In assenza di una prova schiacciante di innocenza, la formula terminativa più favorevole (la prescrizione) prevale sull’assoluzione nel merito che richiederebbe, appunto, l’evidenza della non colpevolezza.
La motivazione della Corte d’Appello, sebbene contestata dal ricorrente, era dunque presente, esente da vizi logici macroscopici e sufficiente a giustificare la decisione presa. Le doglianze del ricorrente si traducevano, in sostanza, in un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per la tutela della corretta applicazione della legge e non un’ulteriore opportunità per discutere il merito dei fatti. La distinzione tra controllo di legittimità e giudizio di merito è un pilastro del nostro sistema processuale, e questa ordinanza ne riafferma con forza l’importanza.
È possibile ricorrere in Cassazione contestando semplicemente la valutazione delle prove fatta dal giudice precedente?
No, non è consentito. Il ricorso per vizio della motivazione non può basarsi su doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della valutazione delle prove, né può sollecitare una diversa interpretazione delle stesse.
Quando un ricorso per vizio della motivazione è considerato ammissibile?
Un ricorso è ammissibile solo se denuncia una mancanza totale della motivazione, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà, su aspetti essenziali che avrebbero imposto una diversa conclusione del processo.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata in luogo, invece, di una pronuncia assolutoria più favorevole per l’imputato, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, nel confrontarsi con i motivi di appello, ha esplicitato le ragioni in forza delle qua deve escludersi che sia stata raggiunta la dimostrazione evidente dell’insussistenza dei fatti contestati all’imputato, ovvero dalla sua estraneità agl stessi, in ossequio alla regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4-6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025