Vizio della Motivazione: La Cassazione Traccia i Confini dell’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza in Cassazione è un momento cruciale del processo penale, ma non tutte le critiche sono ammesse. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti invalicabili per chi lamenta un vizio della motivazione, chiarendo che una semplice contestazione sulla persuasività del ragionamento del giudice di merito non è sufficiente per ottenere un nuovo esame del caso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo legale, ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza del percorso argomentativo che aveva portato i giudici di secondo grado a confermare la sua responsabilità penale. Il fulcro del ricorso era, appunto, la denuncia di un presunto vizio della motivazione della sentenza impugnata.
Il Ricorso per Vizio della Motivazione e i Limiti Imposti dalla Legge
Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse viziata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito messo in chiaro quali tipi di censure sono ammissibili e quali no. Non è possibile, infatti, presentare un ricorso basato su critiche generiche alla motivazione.
La legge consente di denunciare un vizio della motivazione solo in casi specifici e tassativi:
* Mancanza della motivazione: quando il giudice omette completamente di spiegare le ragioni della sua decisione.
* Manifesta illogicità: quando il ragionamento del giudice è palesemente contrario alle regole della logica.
* Contraddittorietà: quando le diverse parti della motivazione sono in conflitto tra loro o con il dispositivo della sentenza.
Qualsiasi doglianza che si limiti a criticare la ‘persuasività’, ‘l’adeguatezza’ o la ‘mancanza di rigore’ del ragionamento del giudice, senza rientrare nei casi sopra descritti, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato che le critiche mosse dall’imputato non integravano un vizio reale e ammissibile. Al contrario, le doglianze si traducevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, un’operazione che è preclusa al giudice di legittimità.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘esente da vizi logici’, esplicitando chiaramente le ragioni del proprio convincimento, in particolare riguardo all’elemento soggettivo del dolo.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo, non consentito, di ottenere una ‘differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove’, sostituendo la valutazione del giudice di merito con quella auspicata dalla difesa. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla natura e i limiti del ricorso in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare e argomentare vizi specifici, gravi e manifesti nel ragionamento del giudice. La decisione rafforza il principio secondo cui la Corte di Cassazione è custode della legge e della sua corretta applicazione (giudizio di legittimità), non un’ulteriore istanza per discutere i fatti (giudizio di merito). Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere estremamente rigorosa e tecnicamente fondata, pena una pronuncia di inammissibilità.
Quando un ricorso per vizio della motivazione viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare una reale mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, si limita a criticare la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità del ragionamento del giudice, o quando sollecita una nuova e diversa valutazione delle prove.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove per giungere a una diversa conclusione sui fatti, ma di verificare che il giudice dei gradi precedenti abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono i vizi della motivazione che si possono validamente denunciare in Cassazione?
Sono deducibili solo i vizi attinenti alla mancanza della motivazione, alla sua manifesta illogicità o alla sua contraddittorietà (intrinseca o rispetto a un atto probatorio specifico). Non sono ammesse censure generiche sulla qualità o sulla forza persuasiva del ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2242 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il vizio della motivazione, non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi da sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignor quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifes così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire a diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elem che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicit ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della motivazione o la Corte ha adeguatamente specificato i motivi per cui debba ritenersi integrato l’elemen soggettivo del dolo) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’afferm della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende