Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28303 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 02/03/1985 in ARMENIA avverso la sentenza in data 05/05/2025 del TRIBUNALE DI MONZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano ;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 05/05/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità e vizio del consenso espresso dall’imputato.
In relazione a tale ultimo profilo, il difensore osserva che l’imputato è soggetto alloglotta e non era in grado di comprendere i contenuti dell’accordo.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., è ricorribile solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame , l’affermazione della responsabilità e il relativo trattamento sanzionatorio sono stati stato oggetto dell’accordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con riguardo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza né, tantomeno, in punto di illegalità della pena.
Con specifico riferimento alla corretta espressione della volontà dell’imputato, dalla lettura della sentenza si legge che NOME era presente in aula quando il difensore, munito di procura speciale, depositava istanza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., corredata del già acquisito consenso del pubblico ministero.
Non vi sono, dunque, elementi per ravvisare il vizio del consenso reso dall’imputato, dovendosi considerare che la presenza dell’imputato e la procura speciale conferita al proprio difensore offre certezza processuale circa la corrispondenza tra quanto voluto da NOME e quanto richiesto dal difensore al giudice con l’accordo raggiunto dalle parti e che l’imputato fosse consapevole dei precisi contenuti dell’accordo, non essendo richiesta alcuna ulteriore verifica da parte del giudice.
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui vi sarebbe un vizio del consenso perché l’imputato non avrebbe compreso i contenuti del patteggiamento
Ove, invece, vi fosse una divergenza tra quanto voluto dall’imputato e quanto richiesto dal difensore, ovvero se l’imputato non avesse avuto piena contezza di cosa il suo difensore aveva pattuito con il pubblico ministero e di cosa stava chiedendo al giudice in forza della procura speciale da lui conferitagli, sono temi che attengono al rapporto tra il difensore e il suo assistito, circa la fedele e leale esecuzione del mandato ricevuto, che non coinvolgono la validità della sentenza.
3 . Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità de l ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 09/07/2025
Il Consigliere estensore la Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME